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Innovazioni tecnologiche e scelte alimentari. Intervista al Prof. Francesco Aversano

Il Prof. Francesco Aversano è Professore Associato di Diritto Agrario e Alimentare presso l’Università di Napoli Federico II. Insegna Legislazione Alimentare e Legislazione Vitivinicola nel Dipartimento di Agraria dell’ateneo. È anche accademico aggregato dell’Accademia dei Georgofili di Firenze e avvocato cassazionista.

La sua carriera accademica lo ha visto docente presso diverse università, tra cui quelle di Salerno, Milano, Cassino e Basilicata. Inoltre, è coinvolto in programmi di formazione avanzata come il Master interuniversitario di Diritto Alimentare, che si tiene in collaborazione tra l’Università di Roma Tre, il Campus Biomedico di Roma e l’Università della Tuscia. Ha ricoperto ruoli significativi anche in corsi di formazione per il Comando Carabinieri NAS e per il Comando Tutela Agroalimentare.

Il Prof. Aversano è segretario dell’Associazione Italiana Diritto Alimentare (AIDA) e socio di associazioni come l’Associazione Italiana Cultori di Diritto Agrario (AICDA) e la Comunità Scientifica di Diritto Agrario (CSDA). È inoltre componente del Comitato di Appello di Valoritalia. Le sue competenze si riflettono nelle numerose pubblicazioni, articoli, saggi e monografie che ha scritto nel corso della sua carriera.

 

 

Il Prof. Francesco Aversano

 

Quali sono le ragioni del prossimo Convegno di Paestum?

Il convegno “Innovazioni tecnologiche e scelte alimentari: responsabilità e tutele nel mercato globale” offre un’occasione di confronto tra accademici, professionisti del settore agroalimentare, giuristi ed esperti di governance per discutere criticamente delle opportunità e delle sfide legate alle nuove tecnologie e alle scelte alimentari del consumatore in un contesto globale. ‎
Qual è l’obiettivo principale dell’incontro?
L’obiettivo è quello di promuovere un dialogo costruttivo per sviluppare una visione condivisa sull’innovazione nel settore agroalimentare, identificando strategie comuni per tutelare i consumatori in un mercato sempre più interconnesso e condizionato da profondi cambiamenti climatici. ‎

Quali tematiche saranno affrontate in particolare ?

Nell’articolazione delle sessioni, saranno affrontate questioni giuridiche di interesse sia pubblico che privato, nonchè aspetti relativi alle nuove tecniche di marketing e di comunicazione nel campo del food, con un approfondimento sulle dinamiche economiche del settore. Inoltre, verranno esplorate le aree del controllo ufficiale sugli alimenti, dei nuovi strumenti di prevenzione del rischio nella filiera e delle responsabilità degli operatori del settore.

Saranno trattate anche questiono relative alla sostenibilità dei sistemi produttivi?

Le connessioni tra i profili ambientali e agro-alimentari saranno oggetto di alcune relazioni di taglio scientifico, mirate a fornire un report sui fattori primariamente inquinanti che determinano pericoli per la salute pubblica. L’autocontrollo esteso alle fasi primarie, d’altro canto, costituisce la nuova frontiera delle politiche di sicurezza alimentare delineate dall’Unione Europea nel Green Deal e nel documento A farm to fork.
Qual è il rapporto tra scelta e offerta alimentare?
In una società multiculturale come quella attuale si pone un serio problema di rispetto delle scelte individuali, religiose e ideologiche anche da un punto di vista alimentare.
Si rende così necessaria una informazione adeguata del cittadino. Allo stesso tempo, i rischi per la salute connessi a errati stili alimentari impongono una rigorosa politica educativa fin dall’età scolare.
Esiste quindi un diritto dei consumatori di ricevere informazioni chiare sui prodotti alimentari?
L’informazione corretta sui prodotti alimentari è disciplinata da un quadro normativo unico, definito dal Regolamento UE n. 1169/2011, che stabilisce principi fondamentali volti a garantire un elevato livello di protezione per i consumatori, fornendo loro le informazioni necessarie per effettuare scelte consapevoli in ambito alimentare. Il Regolamento descrive in modo generale i principi, le regole e le responsabilità in materia di etichettatura, presentazione e pubblicità dei prodotti alimentari, con l’obiettivo di assicurare che i consumatori ricevano informazioni adeguate, trasparenti e complete. Questo approccio è cruciale per migliorare la tutela della salute pubblica e la sicurezza alimentare, come evidenziato dall’obbligo di indicare chiaramente gli allergeni, utilizzando caratteri visivamente distinguibili.

Quali sono i principali aspetti della normativa alimentare e del Regolamento CE n. 178/2002?

Nel corso degli anni, la normativa relativa al settore agroalimentare si è ampliata attraverso importanti provvedimenti, soprattutto di origine europea, che hanno contribuito a conferire al comparto una specificità su vari fronti, tra cui la tutela del consumatore, la qualità dei prodotti, le pratiche leali di commercio e i controlli ufficiali. Il Regolamento CE n. 178/2002, noto come General Food Law, ha definito i principi e i requisiti fondamentali della legislazione alimentare, nonché le procedure in materia di sicurezza alimentare. Tra i concetti introdotti, si trovano le definizioni di “impresa alimentare”, “operatore del settore alimentare”, “rischio” e “pericolo”, quest’ultimo inteso come qualsiasi agente biologico, chimico o fisico presente in un alimento o mangime, o una condizione del prodotto che possa avere effetti dannosi sulla salute. L’obiettivo del legislatore è garantire che i prodotti alimentari, in tutte le fasi della filiera, non comportino rischi per i consumatori, imponendo alle imprese alimentari attività di prevenzione e autocontrollo, conformi ai requisiti di igiene e sicurezza.’

 

Cosa è il pacchetto igiene?

Il cosiddetto “pacchetto igiene” del 2004 ha introdotto l’obbligo di implementare sistemi basati sulle procedure HACCP, mentre il Regolamento UE 2021/382 ha ulteriormente affinato le misure operative, in particolare per quanto riguarda la gestione degli allergeni durante la produzione, la ridistribuzione degli alimenti a scopo di donazione e la promozione della cultura della sicurezza alimentare. Questo modello procedurale mira a responsabilizzare operatori, dirigenti e personale, richiedendo loro di dimostrare alle autorità il rispetto delle misure adottate per prevenire eventuali non conformità.

 

Quanto è importante la tracciabilità?

Un altro aspetto rilevante della filiera è la tracciabilità, definita dal Regolamento CE n. 178/2002 come la possibilità di ricostruire il percorso di un alimento, mangime, animale destinato alla produzione alimentare o sostanza adatta a entrare nella composizione di alimenti o mangimi in tutte le fasi della produzione, trasformazione e distribuzione. Gli operatori devono essere in grado di identificare i fornitori dei prodotti e di garantire che tutte le informazioni siano accessibili per le autorità competenti. Al contempo, essi devono poter tracciare i destinatari dei propri prodotti, assicurando la trasmissione dei dati agli organi di controllo. In questo ambito, emergono nuove possibilità legate all’uso della tecnologia blockchain per la registrazione e conservazione delle informazioni sulla tracciabilità, favorendo una maggiore trasparenza nei processi e una più rapida gestione dei richiami di prodotti a rischio.

 

Esiste quindi un rapporto tra controllo ufficiale e innovazione scientifica?

Infine, tali innovazioni potrebbero migliorare l’attività di vigilanza, poiché l’analisi dei sistemi informatici e dei dati digitali potrebbe facilitare l’individuazione di eventuali illeciti e la determinazione delle responsabilità, in conformità con quanto previsto dal Regolamento UE 2017/625 sui controlli lungo la filiera.

 

Sul fronte informativo?

Il diritto dei consumatori di ricevere informazioni trasparenti sui prodotti alimentari trova fondamento giuridico nel Regolamento UE n. 1169/2011, che stabilisce principi e obblighi in materia di etichettatura, presentazione e pubblicità degli alimenti. Questo regolamento ha come obiettivo primario garantire una tutela elevata dei consumatori, assicurando loro informazioni chiare e complete che consentano scelte consapevoli in ambito alimentare. Le disposizioni riguardano, in particolare, la corretta indicazione degli allergeni e la prevenzione di frodi informative.

L’art. 7 del Regolamento specifica che le informazioni fornite sui prodotti non devono ingannare il consumatore né essere causa di pratiche commerciali sleali. È vietato, infatti, attribuire al prodotto caratteristiche inesistenti o comuni ad altri prodotti simili. Particolare attenzione è rivolta all’indicazione errata di ingredienti o nutrienti, nonché all’utilizzo di descrizioni o immagini che possano indurre il consumatore a credere che l’alimento contenga elementi diversi da quelli effettivi.

Inoltre, è vietato attribuire agli alimenti proprietà terapeutiche o curative, salvo le eccezioni previste dalla normativa UE per acque minerali e alimenti destinati a usi nutrizionali specifici.

 

E le incidenze sul Made in Italy?

Le norme sulla corretta informazione hanno rilevanza anche nella protezione del “Made in Italy” e nella tracciabilità dell’origine dei prodotti, in quanto violazioni in quest’ambito possono essere sanzionate con misure amministrative o penali. Nei casi più gravi, può essere applicato l’art. 517 del Codice Penale, che punisce la vendita di prodotti con segni ingannevoli, tutelando così i consumatori e i produttori dalla concorrenza sleale.

 

A livello di comunicazione virtuale?

Gli spazi della comunicazione digitale richiedono l’introduzione di un protocollo di autogoverno destinato agli operatori del settore, finalizzato a rafforzare le soglie di tutela del consumatore e a garantire la lealtà commerciale, in modo da assicurare scelte alimentari sicure. In questo contesto, sarebbe opportuno riconsiderare i limiti delle responsabilità previste dal Regolamento CE n. 178/2002, al fine di estenderle anche alle responsabilità indirette degli operatori per attività promozionali affidate agli influencer. Infatti, il semplice riferimento alle sanzioni attualmente vigenti, come quelle previste dall’art. 3 del d.lgs. n. 231/2017 per le pratiche informative sleali, appare forse insufficiente.

Occorrerebbe, quindi, riconoscere che gli operatori economici possono rispondere, ai sensi dell’art. 8 del Regolamento UE n. 1169/2011, anche per le condotte di terzi che diffondano informazioni riferibili alle loro attività, soprattutto se tali condotte procurano vantaggi o benefici indebiti all’impresa. Questo approccio garantirebbe una maggiore trasparenza e responsabilità degli OSA nel contesto delle nuove forme di comunicazione digitale, inclusa quella legata alle attività di soggetti che operano nel campo della comunicazione via Internet o mediante canali social.

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