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Intelligenza artificiale e responsabilità processuale aggravata: il monito del Tribunale di Verona
di Alberto Gambino
La decisione del Tribunale di Verona del 10 febbraio 2026 merita attenzione non tanto per l’esito – il rigetto di un’opposizione a precetto manifestamente infondata e promossa in violazione del giudicato – quanto per la qualità della motivazione, che segna un passaggio rilevante nel modo in cui l’ordinamento affronta l’uso dell’intelligenza artificiale nella pratica forense. Per la prima volta, infatti, il giudice individua con nettezza i presupposti di una colpa grave del difensore connessa all’impiego non supervisionato di strumenti algoritmici nella redazione degli atti, ricondotta nell’alveo della responsabilità processuale aggravata ex art. 96 c.p.c.
Il punto non è, e non può essere, la stigmatizzazione della tecnologia in sé. L’elemento decisivo è la rottura del nesso tra utilizzo dello strumento e controllo umano. La vicenda processuale offre, sotto questo profilo, una prova quasi paradigmatica: nell’atto introduttivo era rimasta una traccia testuale del dialogo con il sistema di intelligenza artificiale, un residuo che tradisce l’assenza di revisione critica. Non si tratta di un mero refuso, ma della manifestazione esteriore di un modus operandi incompatibile con il grado minimo di diligenza richiesto al professionista. In questo senso, la tecnologia ha funzionato da “rivelatore” di una negligenza che, in altri contesti, sarebbe rimasta più difficilmente accertabile.
L’inquadramento giuridico adottato dal Tribunale è coerente con l’evoluzione dell’art. 96 c.p.c. e ne valorizza la funzione sistemica. L’applicazione del terzo comma consente di sanzionare condotte caratterizzate da mala fede o colpa grave anche in assenza della prova di un danno specifico, secondo un orientamento ormai consolidato della giurisprudenza di legittimità. La nozione di colpa grave viene qui declinata come violazione di quel livello minimo di attenzione che avrebbe reso immediatamente percepibile l’inammissibilità o l’infondatezza dell’azione, ma anche – ed è il passaggio innovativo – come omissione del controllo sul prodotto tecnologico utilizzato.
A ciò si aggiunge l’applicazione del quarto comma, introdotto dalla riforma Cartabia, che impone una sanzione pecuniaria in favore della cassa delle ammende. La compresenza delle due misure evidenzia la duplice dimensione della responsabilità aggravata: da un lato, quella privatistica, che tutela la parte ingiustamente coinvolta in un processo abusivo; dall’altro, quella pubblicistica, che presidia il corretto funzionamento dell’amministrazione della giustizia. Il caso veronese mostra con chiarezza come la negligenza processuale, quando assume i tratti della colpa grave, incida su entrambi i piani e giustifichi una risposta sanzionatoria articolata.
Il significato più ampio della pronuncia risiede, tuttavia, nel messaggio che essa consegna alla professione forense. L’intelligenza artificiale rappresenta una risorsa ormai difficilmente eludibile, ma il suo impiego non attenua, né tantomeno sostituisce, il dovere di diligenza del difensore. Al contrario, lo rafforza, imponendo un controllo ancora più rigoroso sulla qualità e sull’affidabilità degli atti processuali. Delegare alla macchina la verifica del contenuto equivale a rinunciare a una funzione essenziale dell’attività professionale.
In questa prospettiva, la decisione del Tribunale di Verona si configura come un monito chiaro: l’innovazione tecnologica, se non accompagnata da un adeguato presidio umano, può tradursi in una fonte di responsabilità. E la violazione del dovere di controllo non è una disattenzione scusabile, ma un comportamento suscettibile di integrare colpa grave, con conseguenze che si riflettono tanto sulla posizione della parte assistita quanto sul piano, ulteriore, della responsabilità deontologica del professionista.





