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Intervista al Dott. Nicolò Cevolani in occasione del convegno “La Volontà Macchinica. Quale umanesimo tecnologico?”
Nicolò Cevolani è ricercatore junior di Diritto privato presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche dell’Università di Bologna, dove ricopre diversi incarichi di insegnamento. È docente in corsi di specializzazione, di alta formazione e master universitari. Autore di una quarantina di pubblicazioni, le linee di ricerca si concentrano sulla responsabilità per danno da prodotti difettosi e sull’esercizio delle prerogative legate alla responsabilità genitoriale. Ha organizzato ed è intervenuto in numerosi convegni nazionali e internazionali e partecipa a gruppi di ricerca nazionali e internazionali.

Il Dott. Nicolò Cevolani
Dott. Cevolani, nel Suo intervento proposto per l’evento “La Volontà Macchinica. Quale umanesimo tecnologico?”, ha proposto di leggere la difesa dello stato dell’arte come un luogo privilegiato del dialogo fra diritto e tecnologia, in cui si misura la responsabilità dell’impresa rispetto al sapere tecnico disponibile. In che modo questo meccanismo giuridico riflette – o forse tradisce – l’equilibrio fra innovazione e responsabilità, fra rischio e diligenza, che caratterizza il rapporto contemporaneo tra tecnica e diritto?
L’esimente della difesa dello stato dell’arte, o del rischio da sviluppo, implica un punto d’incontro tra due logiche, allacciando un ponte tra sapere tecnico e reazione civile.
Nel diritto della responsabilità per danno da prodotti difettosi, la tecnica non è più soltanto uno sfondo, ma diventa la misura della diligenza. Il giudizio della responsabilità civile finisce per interrogarsi, in fondo, su una domanda molto concreta: l’impresa ha guardato nel modo giusto dentro il proprio tempo? Ha consultato e fatto propria la conoscenza scientifica più attendibile?
Come già avevano osservato i primi commentatori statunitensi, la formula corrisponde in sostanza a un giudizio di colpa. In questo senso, lo stato dell’arte funziona come una lente: attraverso di essa il giurista scruta la tecnica, e proprio questa lente filtra il giudizio di responsabilità.
E proprio qui si assiste a una contaminazione già identificabile nell’interazione tra difetto del prodotto e standard tecnici: il diritto civile si alimenta della tecnica per assorbirne gli standard, intrecciando norme pubblicistiche.
La Direttiva 2024/2853/UE ha integrato l’esimente dello stato dell’arte, introducendo la nozione di “stato oggettivo delle conoscenze scientifiche e tecniche”. Ritiene che questo passo segni un mutamento nella valutazione della responsabilità del produttore, e più in generale, nella definizione del nesso fra conoscenze dell’operatore economico e responsabilità?
L’aggiunta dell’attributo ‘oggettivo’, da parte della nuova direttiva 2024/2853, allo “stato delle conoscenze scientifiche e tecniche”, sembra significativa. Peraltro l’integrazione si deve all’iniziativa del Parlamento, che interpola il testo, in prima lettura, con l’aggettivo, a testimoniare l’interesse schiettamente politico su questo aspetto. Non si tratta di sapere cosa potesse sapere concretamente l’impresa, a seconda delle sue capacità e condizioni, ma cosa avrebbe dovuto sapere, secondo la conoscenza condivisa. Imboccando un indirizzo simile, la norma incalzerebbe una soglia più esigente rispetto a un indirizzo risalente avallato dalla Corte di giustizia, sulla compatibilità della norma nazionale che fissava lo stato dell’arte esimente sul patrimonio conoscitivo esigibile nei confronti dell’impresa. Denota un approccio più esigente verso l’operatore economico, ancorando la responsabilità non più alla conoscenza effettiva dell’impresa, ma a quella che, in linea di principio, avrebbe dovuto essere accessibile al momento della messa in circolazione del prodotto.
Tuttavia, nel 52° considerando riaffiora un criterio più sensibile al dato concreto: si precisa, infatti, che per la difesa dello stato dell’arte rileva il “livello più avanzato di conoscenze oggettive accessibili”, e il riferimento all’accessibilità pare riaprire la porta a un saliente soggettivo. È come se la direttiva oscillasse tra un parametro universale, il punto più qualificato delle conoscenze, e una conoscenza située, legata a chi la esercita e alle risorse che può effettivamente mobilitare.
Tornando alla difesa dello stato dell’arte come lente sulla tecnica, il diritto sembra assumere un ruolo diagnostico rispetto all’impresa e al suo rapporto con la tecnologia. In questa prospettiva, secondo Lei, l’“umanesimo tecnologico” può ancora fondarsi sull’idea di controllo umano, o deve accettare la co-implicazione fra soggetto e dispositivo come nuova condizione della responsabilità?
Questa domanda porta molto lontano. Dallo spioncino, per così dire, della responsabilità per danno da prodotti difettosi, esaminando come ho fatto il rischio da sviluppo, ma anche le norme tecniche, gli standard che governano la sicurezza del prodotto e segnatamente la loro interazione con il difetto, si può affermare che la tecnologia, in un certo senso, determina proprio il campo percettivo entro cui il giurista formula le proprie valutazioni.
In questo scenario l’“umanesimo tecnologico”, più che fondarsi sull’idea di un soggetto che domina la macchina, forse dovrebbe partire dalla consapevolezza di essere implicati nei dispositivi che costruiamo.
Con la difesa dello stato dell’arte, si fa il lavoro dell’oculista – per riprendere la metafora già utilizzatissima –, che esamina la vista dell’impresa, per valutare se la lente che in quella sede la stessa impresa ha indossato fosse quella appropriata, più attrezzata e aggiornata rispetto ai suoi mezzi, per mettere a fuoco l’interrogativo tecnico e risolverlo al meglio. Il giudizio di responsabilità passa allora attraverso questa co-visione: dalla capacità di rendere trasparente il modo in cui l’uomo e la tecnica partecipano insieme al processo produttivo.
In questo senso, l’umanesimo tecnologico non è solo una destinazione o un obiettivo, ma un metodo: la disponibilità a pensare la libertà non più come separazione dalla macchina, ma come modo di abitarla criticamente.
La riflessione sul concetto di “volontà macchinica” sembra mettere in discussione il confine tra soggetto e strumento. Secondo Lei, il diritto dovrebbe limitarsi a regolare le conseguenze delle scelte automatizzate, o è chiamato a ripensare in modo più profondo le categorie di imputazione e di responsabilità?
Da questo punto di vista, delle nuove scelte di politica del diritto, forse, rileva in modo decisivo la complessità delle nuove macchine e dei meccanismi che le animano. L’analisi di questi frangenti tecnologicamente avanzati è un’attività complessissima.
Se si prende la programmazione, sciogliere i c.dd. spaghetti code impone un lavoro molto complesso e di lunga durata, e la responsabilità civile ha un orizzonte processuale molto costoso nel gioco delle perizie e delle consulenze tecniche.
Qui potrebbe essere più pratico attivare altri presìdi a tutela del danneggiato, dall’assicurazione obbligatoria, al fondo di garanzia, all’indennizzo pubblico.





