skip to Main Content

Intervista al Prof. Antonio Gorgoni. Le Linee Guida della Commissione europea ai sensi dell’art. 28 DSA: privacy e autonomia del minore

Il Prof. Antonio Gorgoni è dal 2015 professore di diritto privato I e II nel Dipartimento di Scienze Giuridiche dell’Università degli Studi di Firenze. Dal 2022 è titolare dell’insegnamento “Persone e mercato: sicurezza e sostenibilità” nel nuovo Corso di Laurea Magistrale in “Diritto per la sostenibilità e per la sicurezza” offerto dalla Scuola di Giurisprudenza di Firenze, dove le interazioni tra IA e diritti fondamentali sono al centro del corso.

È stato delegato per l’Orientamento in itinere della Scuola di Giurisprudenza di Firenze e nel 2019 è stato nominato dal Rettore, e riconfermato nel 2023, Presidente della Commissione Biblioteche di Ateneo, organo di Governo del Sistema bibliotecario.

Ha presentato diversi progetti europei sulla promozione e protezione dei minori anche nell’ambiente digitale e, da ultimo, un progetto europeo sul neuromarketing intitolato “Users’ personal DATA, targeting, privacy and contractual consent on DIGItal platforms in EU Private Law”. È membro del comitato editoriale della rivista di Fascia A “Persona e Mercato”, Responsabile scientifico Prof. G. Vettori, e collabora all’aggiornamento dei contenuti giuridici del relativo sito “Persona e Mercato”. È membro dell’European Law Institute (ELI)

 

Il Prof. Antonio Gorgoni

 

Le Linee Guida emanate ai sensi dell’art. 28 DSA insistono molto su una valutazione equilibrata dei vantaggi e degli svantaggi dell’accesso alle piattaforme digitali da parte dei minori. Quali ritiene siano, oggi, i benefici realmente irrinunciabili per la crescita del minore e quali, invece, gli svantaggi che richiedono un intervento regolatorio più deciso?

L’ambiente digitale amplia le possibilità di conoscere, socializzare, verificare quanto fatto e divertirsi di tutte le persone, anche dei minorenni. I quali, in particolare, dispongono di app che stimolano la fantasia, la capacità artistica e l’acquisizione di talune abilità, che agevolano il compimento di ricerche storico-culturali, che consentono di verificare la correttezza dei compiti assegnati a scuola, che facilitano l’acquisizione di informazioni, la socializzazione e ancora che offrono giochi online. Anche il gioco online è molto richiesto, sebbene sia notoriamente pericoloso se praticato in eccesso: le fonti europee parlano di “disturbo da gioco”. Il gioco però può avere effetti positivi quali il rilassamento, la piacevolezza del trascorrere del tempo anche attraverso la competizione con altri giocatori sconosciuti (“modalità multi-giocatore”).

La Risoluzione del Parlamento europeo del 18 gennaio 2023, intitolata “Protezione dei consumatori nei videogiochi online: un approccio a livello del mercato unico europeo”, al considerando P, afferma “che i minori e i bambini piccoli sotto la supervisione dei genitori e dei prestatori di assistenza hanno il diritto di partecipare al mondo digitale in modo coerente con l’evoluzione delle [loro] capacità”. Va richiamato anche l’art. 31 della Convenzione ONU sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza del 1989, ratificata dall’Italia nel 1991, ai sensi del quale “Gli Stati parti riconoscono al fanciullo il diritto al riposo e al tempo libero, a dedicarsi al gioco e ad attività ricreative proprie della sua età e a partecipare alla vita culturale ed artistica”. Sempre più la spendita del tempo libero, la pratica del gioco e anche la vita culturale e artistica, come pure l’esercizio della fantasia – Italo Calvino sottolineava l’importanza del “pensare per immagini” in Lezioni americane, Oscar, 1993, p. 94) – trovano una realizzazione significativa nel mondo digitale.

Questo per sottolineare che le opportunità offerte dalle rete, nella misura in cui contribuiscono alla sviluppo della personalità del minorenne e all’attuazione dei suoi diritti fondamentali, quali sono il diritto alla libertà di pensiero, il diritto al tempo libero e al gioco e il diritto di partecipare alla vita culturale e artistica, assurgono a benefici irrinunciabili. Di conseguenza occorre rafforzare la sicurezza e la fiducia nell’ambiente digitale e migliorare la connessione in alcune aree del paese soprattutto rurali. Vi è inoltre la necessità che l’ambiente online divenga sempre più popolato da persone alfabetizzate, consapevoli di ciò che vogliono e attente al rispetto della loro vita privata e di quella degli altri.

Ad oggi, però, è diffusa la percezione, soprattutto negli studiosi e negli esponenti delle Istituzioni europee, degli innumerevoli pericoli in cui incorrono i minorenni nell’ambiente digitale; pericoli rispetto ai quali le Linee guida della Commissione europea, emanate ai sensi dell’art. 28 par. 4, DSA per assistere i fornitori delle piattaforme online nell’adempimento dell’obbligo previsto dal paragrafo 1, tentano di opporre un argine.

Sono davvero tanti i rischi di cui i minorenni dovrebbero essere consapevoli; rischi ricondotti dalle Linee guida in 5 categorie denominate le 5 C: content, conduct, contact, consumer risks, cross-cutting risks. Solo per riportare qui alcuni tra i rischi più significativi, si indicano i seguenti: tra i rischi legati al content vi sono i contenuti che incitano all’odio, quelli dannosi o illegali, i quali possono causare conseguenze negative sulla salute mentale e sul benessere psico-fisico del minore (autolesionismo); tra i rischi comportamentali (conduct), ci si riferisce a quelle condotte che producono pericoli sia per l’autore sia per vittima delle stesse (pubblicazione/invio di contenuti violenti o pornografici, partecipazione a sfide pericolose, sexting); i rischi di contatto (contact) attengono a situazioni in cui i minori sono vittime dell’interazione che può trasformarsi in un incontro dannoso (con l’intenzione di danneggiare il minore) o in un incontro illegale (adescamento online, coercizione ed estorsione sessuale online, cyberbullismo, abuso sessuale tramite webcam); i rischi attinenti al consumo (consumer risk) sono connaturati alla maturità non piena del minore rispetto alle dinamiche commerciali, per cui egli, più degli adulti, incorre in pericoli legati al marketing, alla profilazione commerciale (da qui il disposto di cui all’art. 28, par. 2, DSA), all’eccesso di spese, all’acquisto di prodotti illegali o pericolosi; tra i rischi trasversali (cross-cutting risks), vorrei richiamare quelli legati all’utilizzo di chatbot basati sull’intelligenza artificiale – com’è noto, si tratta di macchine che assumono le vesti di “amico artificiale” finanche di “partner romantico” – e i rischi per la salute e il benessere generati dall’utilizzo problematico delle risorse online (depressione, disturbi d’ansia e del sonno, isolamento sociale).

Ebbene, se rispetto a queste 5 categorie di rischi, piuttosto articolate al loro interno, sono stati effettuati interventi regolamentari significativi – questo va riconosciuto – da parte sia delle istituzioni europee sia del legislatore nazionale [si pensi in particolare alla normativa sul cyberbullismo e agli artt. 13-14 del d.l. n. 123/2023 (c.d. Caivano) conv. in l. n. 159/2023], occorrerebbe riflettere su un intervento regolatorio più deciso da estrinsecarsi su due piani: uno più radicale, l’altro settoriale. Mi spiego in sintesi.

Su un piano più generale, andrebbe valutata la necessità di innalzare al compimento del sedicesimo anno di età la soglia minima di accessibilità ai social-network sul modello australiano. Forse, per rimanere alla domanda rivoltami, si potrebbe considerare quale beneficio rinunciabile l’utilizzo di questi social prima dei 16 anni. Opportunamente, nell’Agenda dei consumatori 2030, la Commissione si è impegnata a condurre un’indagine a livello europeo sugli impatti più ampi dei social media sul benessere dei giovani, istituendo un gruppo di esperti sui bambini e i social media.

Su un piano, invece, più settoriale andrebbe affrontata con maggiore cognizione di causa e decisione la questione dei vantaggi e svantaggi dell’utilizzo di ChatGPT e di altri sistemi analoghi basati sui Large Language Models da parte dei minorenni. Questi sistemi sembrano più utili a chi si sia già formato e li utilizzi per svolgere la propria attività professionale o per finalità più generali; invece, per chi deve formarsi, la sostituzione da parte della macchina nell’elaborazione dei testi scritti (riassunti, sintesi di libri) e nello svolgimento dei compiti scolastici è evidentemente dannosa.

 

Uno dei rischi che Lei evidenzia spesso è la possibilità che il minore “smarrisca” il percorso di formazione dell’identità personale a causa dell’ambiente digitale. A Suo avviso, la famiglia è ancora un presidio sufficiente a sostenere il minore in questa complessità oppure è necessario ripensare strumenti educativi, istituzionali e comunitari?

La famiglia è sempre essenziale nell’educazione e nell’assistenza morale dei figli (art. 351-bis, co. 1, c.c.), nella consapevolezza, però, oramai diffusa a più livelli, che i genitori devono essere posti nelle condizioni di vivere la contemporaneità e quindi di conoscere le nuove strutture dell’esistenza umana. Qui ha un funzione importante l’alfabetizzazione digitale a cui la legge n. 132/2025 (“Disposizioni e deleghe al Governo in materia di intelligenza artificiale”) dedica una giusta attenzione nella delega al Governo [art. 24 co. 2 lett. e) ed i) alfabetizzazione anche nei corsi universitari e nelle istituzioni di alta formazione, oltre che nelle Scuole].

Essenzialità, certo, della famiglia ma non autosufficienza della stessa, occorrendo, come lasciavo intendere, una collaborazione significativa da parte delle istituzioni pubbliche e private e degli stessi fornitori delle piattaforme online nonché progettisti della tecnologia digitale. Cerco di essere più esaustivo.

Dicevamo che l’ambiente digitale è, in astratto, un moltiplicatore delle possibilità, tuttavia, al contempo, attraverso la progettazione che crea dipendenza, può sviare il minore dalle sue occupazioni quotidiane più rilevanti. Questo effetto distrattivo della tecnologia digitale è stigmatizzato con fermezza dalla Risoluzione del Parlamento europeo del 12 dicembre 2023 “sulla progettazione di servizi online che crea dipendenza e sulla tutela dei consumatori nel mercato unico dell’UE”.

Sono tante e ancora troppo diffuse le tecniche digitali che catturano l’attenzione online di tutte le persone, soprattutto dei minorenni: lo scorrimento infinito, la riproduzione automatica e incessante di video, messaggi e notifiche, i consigli personalizzati, le notifiche di recupero (per riguadagnare l’attenzione degli utenti che hanno abbandonato un servizio o una app), la funzione “playing by appointment” (gioca su appuntamento) che induce a giocare in momenti prefissati della giornata e la progettazione che causa una percezione diluita del tempo trascorso sulla piattaforma. Del resto i minorenni sono la categoria più a rischio di sfruttamento delle vulnerabilità e di influenza su più profili: sul comportamento, sul modo di pensare, di agire e sullo stabilire le priorità della giornata quando non della stessa esistenza. L’ansia sociale derivante dalla FOMO (“fear of missing out”) è nemica della riflessione e dell’attitudine ad attendere ai propri doveri con quella serenità d’animo, gioia e determinazione occorrenti per affrontare il percorso scolastico e per vivere le dinamiche relazionali.

Il minorenne che ha accesso a certe piattaforme deve, pertanto, essere destinatario – è lo è giuridicamente (artt. 28, par. 1, e 34 par. 1 lett. b DSA) – di una protezione rafforzata da parte dei fornitori delle stesse. E le Linee guida della Commissione europea sono volte proprio a proteggere il minorenne anche dalla c.d. dipendenza dall’uso di Internet, produttiva di effetti collaterali simili a quelli delle dipendenze da sostanze stupefacenti. Ad esempio la stretta sui metodi di verifica dell’età, in particolare collegata all’accesso ai siti pornografici, e sulla progettazione non persuasiva dell’interfaccia online, come pure il divieto di attivazione automatica dei chatbot e di induzione al loro utilizzo, sono misure protettive imposte dalle Linee guida in grado di agevolare i genitori nella loro opera educativa. Si delinea, quindi, una sinergia virtuosa tra la famiglia e i fornitori di piattaforme e di sistemi di intelligenza artificiale attuativa del principio fondamentale euro-unitario, secondo cui l’iniziativa economica privata non può recare danno alla sicurezza, alla libertà e alla dignità umana (art. 41, co. 2, Cost., preambolo e art. 1 CDFUE, art. 3, par. 3, TUE).

Anche la Scuola è investita della funzione nuova di educare/alfabetizzare il minore e di proteggerlo qualora dovesse essere messa in pericolo la sua salute psico-fisica da atti di bullismo e di cyberbullismo. L’art. 1 della legge n. 71/2017 impone interventi di carattere preventivo, formativo ed educativo nell’ambito delle istituzioni scolastiche, anche a beneficio dei soggetti esercenti la responsabilità genitoriale, su “cui incombe l’obbligo di orientare i figli al corretto utilizzo delle tecnologie e di presidiarne l’uso”. Su questo tema sono coinvolti anche il Ministero dell’Istruzione e del Merito, in cui è incardinato un tavolo tecnico che redige il piano d’azione integrato per il contrasto e la prevenzione del bullismo e del cyberbullismo, e le Autorità Garanti. Le Scuole, da parte loro, devono istituire un tavolo permanente di monitoraggio del fenomeno e possono richiedere alle regioni un servizio di sostegno psicologico agli studenti (art. 4-bis l. n. 71/2017).

La famiglia, insomma, non è più un presidio sufficiente ad educare e a proteggere i figli, posto che il legislatore ha coinvolto altri soggetti istituzionali, come la Scuola e gli enti locali, e gli stessi poteri privati del digitale. Oggi l’educazione necessita di una compartecipazione tra soggetti diversi, così da agevolare la creazione delle condizioni affinché il minore sviluppi la propria personalità, rafforzi progressivamente la sua mente e la consapevolezza del significato dei valori identificativi euro-unitari. Da quest’ultimo punto di vista è senz’altro apprezzabile l’introduzione nelle scuole, nel primo e del secondo ciclo di istruzione, dell’insegnamento trasversale dell’educazione civica, in cui è prevista l’educazione alla cittadinanza digitale (art. 5 legge n. 92/2019).

Occorre allora rafforzare gli strumenti educativi in atto per diffondere la consapevolezza dell’importanza di consentire ai figli minorenni di trovare e “preservare la propria identità” (art. 8 Conv. Onu sui diritti del fanciullo), quale diritto che reclama le condizioni essenziali affinché ciascuno possa comprendere chi è e cosa vuole, senza subire le strutture macchinali dell’esistenza.

 

 Le Linee Guida attribuiscono grande importanza ai sistemi solidi di age verification. Quali caratteristiche dovrebbero avere, secondo Lei, per essere realmente efficaci senza trasformarsi in strumenti sproporzionati di sorveglianza? E quali responsabilità aggiuntive ricadono sulle piattaforme?

Le Linee guida dedicano un ampio spazio al tema della verifica dell’età (sez. 6-6.1.4), quale aspetto essenziale “per garantire un elevato livello di tutela della vita privata, di sicurezza e di protezione dei minori sul servizio” offerto dai fornitori di piattaforme. È evidente che consentire l’accesso a contenuti inappropriati per il livello di maturazione del minore mette a serio rischio il suo sviluppo psico-fisico, con l’effetto di pregiudicarne il futuro. Sul punto significativo è il nuovo art. 13-bis del decreto legge Caivano, il cui comma 1 stabilisce che “è vietato l’accesso dei minori a contenuti di carattere pornografico, in quanto mina il rispetto dello loro dignità e ne compromette il benessere fisico e mentale, costituendo un problema di salute pubblica”. Qui il legislatore coglie nel segno, utilizzando parole cariche di significato che attribuiscono spessore etico al nostro ordinamento: i contenuti inappropriati, come quelli pornografici, minano il rispetto della propria dignità, cioè il minore subisce una distorsione della percezione di sé e degli altri e, più nello specifico, è portato a considerare le relazioni sessuali come un qualcosa di avulso dal rispetto, dal consenso e dalla responsabilità.

È quindi imprescindibile precludere ai minori l’accesso a contenuti inadeguati rispetto all’età. Su questo la tecnologia viene in aiuto, perciò, tra i metodi di verifica dell’età, le Linee guida hanno scartato con decisione quello basato sull’autodichiarazione del minore, non fornendo esso alcuna certezza sull’età; tale metodo sarebbe valutato inaccurato e inaffidabile dalle Autorità pubbliche di controllo (cfr. sez. 6.1.4 Linee guida).

I fornitori di piattaforme devono adottare un metodo basato su token di età anonimizzati. Si tratta di uno strumento che prevede la partecipazione di un terzo, il quale fornisce all’utente un token di età, appunto, da presentare da parte dello stesso utente al fornitore di servizi senza dover dimostrare nuovamente la sua età. Siffatto metodo, però, per rispettare il diritto alla privacy e i principi del GDPR, deve essere, come si usa dire, “a doppio cieco”. Significa che, da un lato, il fornitore della piattaforma non deve identificare l’utente, dovendo solo essere certo che il richiedente abbia l’età prevista dalla legge o dalle condizioni generali di contratto, dall’altro, il fornitore del servizio di token non deve venire a conoscenza dei servizi per i quali viene chiesta la prova dell’età. La garanzia “del doppio cieco” è un’ottima soluzione per evitare la sorveglianza e la compressione della libertà delle persone.

Siffatto metodo di accertamento dell’età è l’unico che resiste alla valutazione del rispetto dei criteri, indicati dalle Linee guida, dell’accuratezza, affidabilità, robustezza, non discriminazione e non intrusività nei confronti dei diritti degli utenti. Da questo angolo visuale, anche il metodo basato sulla stima dell’età si esporrebbe a censure da parte dell’Autorità di controllo, consentendo al fornitore di stabilire soltanto la probabile età dell’utente.

Credo che il problema dell’accertamento dell’età sia in via di risoluzione, anche in considerazione di quanto indicato nella sopra citata Agenda dei consumatori 2030, in cui si annuncia l’introduzione nel quarto trimestre del 2026 dei portafogli digitali dell’UE (EU digital wallet) che offriranno la possibilità di ricevere un token dell’età.

Da queste poche battute emerge come fornitori di piattaforme siano investiti di una grande responsabilità: evitare che i minorenni fruiscano di contenuti dannosi per la propria esistenza. E qui si torna al tema della responsabilità genitoriale: viviamo in un mondo in cui non è più sufficiente il “cappello protettivo” dei genitori, occorrendo che le big tech e le società del web si adoperino per proteggere i più giovani, i quali trascorrono sempre più tempo online.

Sul piano della politica legislativa, se la tecnologia consente ai fornitori di piattaforme di avere certezza dell’età, il legislatore nazionale ed europeo potrebbe riflettere su divieti ulteriori rispetto a quello dell’accesso dei minori a contenuti pornografici, qualora dovesse emergere la pericolosità di altri contenuti o servizi. Non dimentichiamo il principio costituzionale, europeo e internazionale del preminente interesse del minore, applicabile in tutte le questioni che lo riguardano e neppure l’art. 27, par. 1, Conv. Onu sui diritti del fanciullo secondo cui: “Gli Stati parti riconoscono il diritto di ogni fanciullo a un livello di vita sufficiente per consentire il suo sviluppo fisico, mentale, spirituale, morale e sociale”. In questo senso dispone anche il primo periodo dell’art. 24 CDFUE: “I minori hanno diritto alla protezione e alle cure necessarie”. E allora tutto ciò che, secondo la valutazione della migliore scienza ed esperienza del momento storico, ostacola tale diritto al benessere psicofisico del minore dovrebbe essere vietato senza esitazione.

 

Il DSA, integrato dalle Linee Guida, introduce misure protettive specifiche per il minore-consumatore e, al tempo stesso, strumenti che favoriscono la Sua crescente autonomia digitale (come la possibilità di modificare le impostazioni o gestire i consensi). Come si può mantenere un equilibrio realistico tra tutela e autodeterminazione, evitando sia l’iper-protezione sia l’abbandono regolatorio?

 Le Linee guida compongono un quadro di misure protettive specifiche per il minore-consumatore e, più in generale, per favorire la crescente autonomia decisionale del minore in quanto persona. Prendo le mosse da queste ultime per sottolineare come esse siano indispensabili e coerenti con il rilievo, accresciuto nel tempo, della soggettività del minore, il cui apice risiede nel “diritto di esprimere liberamente la sua opinione su ogni questione che lo interessa”. A questo diritto si lega, quale precondizione, la rilevanza giuridica della capacità di discernimento (art. 12 Conv. Onu sui diritti del fanciullo, art. 315-bis, co. 3, c.c. e art. 24 CDFUE). Si consideri inoltre che la soggettività del minore è funzionale a promuoverne l’identità personale, la quale è protetta quale diritto fondamentale (art. 8 Conv. Onu sui diritti del fanciullo).

Va sottolineato, quindi, che il contesto valoriale euro-unitario – discernimento, autodeterminazione e identità del minore – è di alto profilo e le istituzioni politiche devono presidiarlo attraverso regole idonee a salvaguardare e a promuovere l’interesse preminente del minore. L’intervento normativo, però, non deve sconfinare nell’iper-protezione, altrimenti si verifica l’effetto opposto della compressione della libertà di scelta e della mortificazione dell’identità personale. Lo stesso art. 28, par. 1, DSA stabilisce che le misure protettive dei minori devono essere “adeguate e proporzionate” e la proporzionalità non può che essere valutata dal fornitore a seconda del tipo di servizio offerto e della sua possibile incidenza sui diritti fondamentali del minore.

Si noti come più soggetti siano coinvolti nella rete di protezione del minore: il legislatore, la Commissione europea e i fornitori delle piattaforme, i quali godono di un certo potere discrezionale nella scelta delle misure più idonee ad assicurare “un elevato livello di tutela della vita privata, di sicurezza e protezione” degli infra-diciottenni.

Più nello specifico, appaiono equilibrate quelle misure attinenti alle impostazioni dell’account, volte a salvaguardare la privacy e l’autodeterminazione del minore. Solo per fare qualche esempio: a) devono essere operative quelle funzioni che ammettono il controllo da parte degli stessi utenti delle loro interazioni, cosicché i minori possano riflettere e scegliere altro (ad esempio attraverso la richiesta di rallentare la visualizzazione di certi contenuti); b) va garantito il controllo progressivo delle impostazioni da parte del minore così da sostenere la sua crescente autonomia, con possibilità di ritorno alle impostazione originarie; c) il fornitore deve valutare se alcune impostazioni debbano essere rese irreversibili; d) va impedito che il minore possa essere individuato o contattato da account non accettati in precedenza come propri contatti; inoltre tali account non devono poter visualizzare le informazioni del profilo, le attività e la cronologia dei minorenni.

Quanto alla progettazione dell’interfaccia, segnalo in particolare l’affermazione delle Linee guida secondo cui la progettazione non deve essere persuasiva, ossia non deve mirare prevalentemente a coinvolgere il minore e a fargli usare eccessivamente la piattaforma. Questo è un punto nodale; potrebbe sembrare utopistico che il diritto se ne occupi, ma non è così. Il diritto promuove l’idea codificata in diverse fonti che la tecnologia digitale sia solo uno strumento al servizio della persona, alla quale soltanto spetta l’individuazione delle priorità esistenziali e di ciò che componga il proprio mondo. Perciò – lo si afferma nelle Linee guida – i sistemi di raccomandazione, capaci di influenzare gli utenti amplificando i contenuti, devono basarsi sui segnali impliciti imperniati sul coinvolgimento del minorenne o sui segnali espliciti forniti da quest’ultimo (quali ad es. la selezione dichiarata di argomenti di interesse, gli esiti dei sondaggi). Insomma è la persona che orienta la raccomandazione e non viceversa.

In definitiva a me sembra che l’equilibrio tra tutela del minore e autodeterminazione si possa raggiungere mediante un duplice piano di intervento: uno astratto che si sostanzia nelle diverse fonti concorrenti di produzione del diritto; l’altro in concreto, attuato dal fornitore, il quale deve calibrare le misure protettive a seconda del contesto di riferimento (ad esempio il fornitore potrebbe veicolare meglio certe informazioni, più che per iscritto, presentandole soprattutto durante il funzionamento della piattaforma con maggiore immediatezza, com’è accaduto con la piattaforma HappyExplore, la cui soluzione interattiva è stata segnalata dalle Linee guida tra le buone pratiche).

L’intervento normativo è fondamentale, come dimostrano anche le problematiche sottese al minore-consumatore affrontate dalle Linee guida. L’asse portante prescrittivo è costituito dal divieto di utilizzo della tecnologia per spingere il minore a spese eccessive e non volute. Come si fa a stabilire se un negozio è non voluto? Dipende dal contesto dell’acquisto. Ad esempio, secondo le Linee guida, vi è incompatibilità tra il momento riflessivo e quelle tecniche di acquisto, denominate in app e in game, incentrate su una pressione inaccettabile. I fornitori di piattaforme di giochi online non devono consentire l’indirizzamento di proposte di acquisto ai minorenni durante i momenti decisivi del gioco, né usare effetti visivi o uditivi per esercitare una pressione indebita sul giocatore. Inoltre gli acquisti in app non possono essere favoriti tramite meccanismi istantanei di attivazione. Tutte le pratiche che inducono il minorenne ad acquistare in forza di una pressione saranno considerate manipolanti, poiché poste in essere in violazione degli artt. 8 e 9 della direttiva sulle pratiche commerciali scorrette, trattandosi, nella specie, di pratiche aggressive.

 

Il DSA richiede che i minori possano segnalare direttamente contenuti o condotte illegittime attraverso sistemi di reporting semplici e accessibili. In che misura questi strumenti rappresentano, secondo Lei, un passo verso una cittadinanza digitale attiva del minore? E, più in generale, il diritto è ancora in grado di salvaguardare la libertà della persona nell’ecosistema online o rischia di essere sovrastato da logiche “prodotte da un software”?

L’educazione alla cittadinanza digitale è una delle tematiche oggetto dell’insegnamento trasversale dell’educazione civica nelle scuole (art. 3 l. n. 92/2019). È questa una previsione di legge di grande rilievo, da attuare da parte degli insegnanti delle scuole con competenza – andrebbe svolta la formazione del personale docente – e senso di responsabilità, perché così si invera la nostra Costituzione. L’art. 5 della legge appena citata stabilisce che lo studente del primo e del secondo ciclo di istruzione deve sviluppare, con gradualità, diverse abilità, di cui se ne richiamano qui solo alcune: capacità critica rispetto al tema della credibilità dei dati presenti nell’ambiente digitale; acquisizione di una forma corretta di comunicazione nella rete, senza aggressività verso altri utenti; conoscenza delle politiche sulla tutela della riservatezza quale diritto fondamentale e consapevolezza del legame tra riservatezza e libertà di scelta/sicurezza; capacità sia di evitare o contenere, adoperando le impostazioni e gli strumenti di difesa online, i rischi per la salute e le minacce al proprio benessere fisico e psicologico, sia di proteggere gli altri utenti da eventuali pericoli in attuazione del valore costituzionale della solidarietà sociale (art. 2 Cost.).

La Scuola, quindi, concorre significativamente alla formazione di persone in grado di vivere con consapevolezza le “strutture e i profili sociali, economici, giuridici, civici e ambientali della società” (art. 2, comma 1, l. 92/2019). Il cittadino responsabile di cui parla la legge è colui che, conscio delle proprie responsabilità, si dimostra adeguato al contesto in cui opera. Non è poco. Dobbiamo abbandonare ogni atteggiamento di sfiducia nel futuro e valorizzare quanto fatto e quanto è in programma di fare (cfr. la proposta di regolamento UE Digital Omnibus 19.11.2025, n. 837 e Digital Omnibus on AI, 19.11.2025, n. 836) per affrontare la quarta rivoluzione, quella generata dalle ICT. È bene avere coscienza dell’attivismo delle istituzioni politiche europee e dell’attenzione che anche il nostro legislatore riserva alla protezione dei minorenni nell’ambiente digitale. Il diritto assegna alle persone impegnate nella formazione dei giovani (genitori, docenti, educatori) il compito di spiegare e diffondere la cultura dell’essere se stessi e della libertà; cultura che l’uomo deve conservare “nella radura dell’essere che, sola, è mondo” (M. Heidegger, Lettera sull’Umanismo, Adelphi, 1995, p.49).

Tutta quest’attività proveniente da soggetti diversi di diffusione della conoscenza è fondamentale per consentire ai minorenni online di avvalersi del meccanismo di segnalazione di contenuti inappropriati o illegali o di presentare un reclamo ai sensi dell’art. 20 DSA in difesa di un diritto. Significativo è anche l’obbligo dei fornitori di prevedere misure di assistenza agli utenti minorenni, idonee ad ottenere aiuto immediato durante la navigazione quando necessario (ad es.: mediante la previsione di una linea telefonica di assistenza nazionale).

Va rilevato, però, che queste prescrizioni funzionano se i minorenni hanno una conoscenza sufficiente dei valori identificativi dell’ordinamento euro-unitario e del funzionamento della tecnologia digitale, altrimenti le leggi proteggeranno solo ex post nel momento patologico. Invece il diritto esprime il suo proprium quando i contenuti che prescrive sono compresi e condivisi dai cittadini, svolgendo, in tal caso, una funzione promozionale orientativa dei comportamenti.

Insomma la cittadinanza digitale è il presupposto affinché le prescrizioni giuridiche a tutela del minorenne siano effettive. E la cittadinanza digitale è, a sua volta, come dicevamo, una prescrizione di legge. Dunque il diritto svolge un ruolo fondamentale nella salvaguardia della libertà della persona nell’ecosistema online. Tutte le soluzioni accolte nelle diverse fonti giuridiche a cui si è fatto cenno sono protese a sostenere la libertà individuale e a proteggere il foro interno dei minorenni dalle manipolazioni e dal controllo da parte della macchina. Occorre però che i minorenni, nel loro percorso formativo, vengano aiutati a riflettere sul significato della libertà, a scoprire la propria “inclinazione naturale”, come si esprime l’art. 315-bis, co. 1, c.c., la bellezza e la forza della conoscenza. Bellezza, perché la conoscenza si lega strettamente al proprio essere, poiché l’elemento finale del conoscere è, come è stato ben rilevato, “l’effetto di soggettività”, posto che ciascuna persona conosce in modo unico con la sua misura e il suo stile (M. Recalcati, La luce e l’onda. Cosa significa insegnare?, Einaudi, 2025, p. 46 ss.). È forte la conoscenza perché, allargando la vita e rendendola più viva, consente alle persone di resistere maggiormente al tentativo delle forze digitali di restringerla attraverso la categorizzazione e l’induzione alla ripetitività delle azioni.

Aveva ragione Hannah Arendt nel sostenere che la libertà è soprattutto inizio, capacità di incominciare qualcosa di nuovo, ciò che spezza gli automatismi. La libertà così intesa si pone in antitesi alle forze digitali, le quali, nella loro deriva, tendono a cristallizzare l’agire e a semplificare la persona (“Cos’è la libertà, Garzanti, 1991, p. 86).

 

 

 

 

Back To Top