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Intervista alla Prof.ssa De Menech in occasione del convegno “AI e gestione del rischio, fra regolazione e responsabilità: la nuova direttiva product liability”

Carlotta De Menech è professore associato di diritto privato presso l’Università degli Studi di Pavia, dove insegna Istituzioni di diritto privato, Diritto della responsabilità civile, Contratti e garanzie d’impresa. La professoressa De Menech è, inoltre, coordinatore scientifico (PI) del Progetto di ricerca di rilevante interesse nazionale (PRIN bando 2022 PNRR) dal titolo “Medical Informed Consent, Artificial Intelligence and Law”, MED-ICAiL, e coordinatore vicario del Dottorato di ricerca in Diritto privato, Diritto romano e Cultura giuridica europea del Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Pavia. È membro dello European Centre for Law, Science and New Technologies, e del Centro Studi Diritto e Sanità entrambi costituiti presso l’Università di Pavia. È autrice di diverse pubblicazioni in materia di responsabilità civile, obbligazioni, contratti, e proprietà intellettuale.

 

 

La Prof.ssa Carlotta De Menech

 

Professoressa De Menech, nel Suo intervento “La responsabilità delle piattaforme di online marketplace”, presentato in occasione dell’evento AI e gestione del rischio, fra regolazione e responsabilità: la nuova direttiva product liability svoltosi lo scorso 30 settembre, ha evidenziato come le piattaforme digitali stiano assumendo un ruolo sempre più centrale nella catena distributiva dei prodotti. Alla luce della nuova Direttiva (UE) 2024/2853, ritiene che le norme europee abbiano individuato in modo efficace il confine tra semplice intermediazione e responsabilità diretta per i danni da prodotto difettoso?

La Direttiva (UE) 2024/2853 compie un significativo passo avanti nella responsabilizzazione delle piattaforme digitali per i pregiudizi causati da prodotti difettosi venduti tramite i loro canali, delineando alcune ipotesi sicure di imputazione.

Sulla scorta della nuova disciplina, il titolare di online marketplace risponde a titolo diretto, in primo luogo, là dove l’oggetto rivelatosi dannoso rechi il nome, il marchio o altro segno distintivo della piattaforma medesima: questo elemento vale, infatti, a conferirle a “qualsiasi persona fisica o giuridica” la qualità di produttore apparente (ex art. 4 n. 10 lett. b della direttiva). In secondo luogo, il prestatore del mercato digitale risulta direttamente responsabile dei danni provocati da prodotti difettosi di provenienza extraeuropea, qualora in relazione a questi ultimi abbia fornito altresì servizi di logistica (art. 8 par. 1, lett c). Al di fuori delle situazioni predette, può profilarsi a carico della piattaforma una responsabilità di tipo sussidiario. E ciò, anzitutto, nel caso in cui il prodotto difettoso sia stato acquistato dal gestore del mercato online presso produttori o venditori terzi, per poi essere redistribuito ai consumatori via web: agendo in questo modo, il prestatore del servizio telematico assume senz’altro la qualità di distributore e, a questa stregua, è tenuto a risarcire il danno ove la vittima gli abbia richiesto di identificare uno dei soggetti responsabili in via diretta e tale pretesa non sia stata soddisfatta entro un mese (v. art. 8 par. 3). Fin qui la posizione dei prestatori di mercati digitali c.d. ibridi, che affiancano all’attività di intermediazione servizi ulteriori che ne comportano l’effettivo inserimento nella catena di distribuzione del prodotto.

Per quanto riguarda gli online marketplace c.d. puri, per tali intendendosi gli operatori che si limitano a fornire uno spazio virtuale per la vendita e l’acquisto di beni, la responsabilità per danno da prodotti soggiace a due condizioni. In primis, occorre che l’intermediario presenti il prodotto in questione «in modo tale da indurre un consumatore medio a ritenere che le informazioni, o il prodotto o il servizio oggetto dell’operazione, sia fornito dalla piattaforma stessa o da un destinatario del servizio che agisce sotto la sua autorità o il suo controllo»; e, secondariamente, che il danneggiato si sia rivolto a loro per identificare il produttore o il distributore e tale richiesta non sia stata soddisfatta entro un mese. Sicché, in definitiva, la responsabilità da prodotto difettoso può sorgere a carico del gestore di online marketplace puri solo in via sussidiaria. Questo modello di responsabilità è ampiamente noto, essendo già stato sperimentato a norma della prima dir. prodotti in relazione al distributore del bene difettoso. Ma proprio tale esperienza dimostra che la soluzione prescelta dal legislatore europeo potrebbe rivelarsi insoddisfacente sul piano della prevenzione e compensazione dei danni da prodotto. Potendo contare sulla estromissione dal giudizio di responsabilità mediante l’identificazione del produttore o distributore, il gestore del mercato elettronico è incentivato soltanto a conservare i dati all’uopo necessari. Inoltre, se al marketplace provider è consentito uscire dalla partita solo “rinviando” il danneggiato al produttore (e senza dover attendere l’effettiva soddisfazione della pretesa risarcitoria), risulta altresì indebolita l’efficacia compensativa della regola di responsabilità posta a suo carico. E infatti, è proprio sulla scorta di questo argomento che la Corte di giustizia UE ha fornito un’interpretazione della direttiva previgente che tende ad allargare la nozione di produttore (specie apparente) a scapito di quella di fornitore, ossia ad ampliare il novero dei soggetti responsabili in via diretta a scapito di quelli responsabili in via sussidiaria. Si pensi alla recente decisione del 2024 nel caso Ford Italia, secondo cui l’art. 3, par. 1 della dir. 85/374 deve essere interpretato nel senso che il fornitore deve essere considerato produttore apparente (e, quindi, responsabile non in via sussidiaria ma diretta) non solo qualora abbia materialmente apposto il suo nome, marchio o altro segno distintivo su siffatto prodotto come la lettera della norma pare suggerire, ma anche nel caso in cui il marchio che il fabbricante ha apposto sul bene coincida, da un lato, con il nome di tale fornitore e, dall’altro, con il nome del fabbricante.

 

Il modello dei marketplace digitali si fonda su algoritmi che influenzano visibilità, selezione e raccomandazione dei prodotti. In che misura, secondo Lei, queste dinamiche incidono sull’individuazione della responsabilità in caso di danni causati da prodotti difettosi o non sicuri?

Come detto, in base alla nuova direttiva, il fornitore di marketplace digitali può risultare responsabile dei danni causati da prodotti difettosi o non sicuri ove abbia presentato l’oggetto in questione in modo tale da indurre il consumatore medio a ritenere che esso è distribuito dalla piattaforma medesima. Posto che l’allestimento del sito è normalmente operato tramite algoritmi è probabile che la piattaforma venga ad assumere le sembianze del distributore apparente (e, quindi, le vesti di soggetto responsabile) senza che le possa essere imputata alcuna condotta idonea a creare l’apparenza. Si tratterebbe, dunque, di un’apparenza non colposa, bensì pura (secondo la nota bipartizione proposta da Falzea nella voce Apparenza pubblicata sull’Enciclopedia del diritto). Ora, a me pare che questo esito non urti con alcuno dei caposaldi del nostro sistema giuridico. Anzi, le fattispecie più sicure di apparentia iuris (ossia, quella dell’acquisto di beni dall’erede apparente, e quella del pagamento al creditore apparente ex art. 1189 c.c.) prescindono dalla colpa.

 

La Direttiva sulla product liability interagisce oggi con altri strumenti normativi europei, come il Digital Services Act e il Regolamento sull’intelligenza artificiale. Ritiene che l’attuale quadro regolatorio garantisca coerenza e chiarezza nei confronti delle piattaforme, oppure, a Suo avviso, permangono zone grigie che richiederebbero ulteriori interventi?

Sicuramente, permangono delle zone grigie. La prima, più grave, deriva dal difetto di coordinamento tra l’art. 8 par. 3 della nuova dir. prodotti e l’art. 54 DSA, secondo cui “i destinatari del servizio hanno il diritto di chiedere un risarcimento, conformemente al diritto dell’Unione e nazionale, ai fornitori di servizi intermediari relativamente a danni o a perdite subiti a seguito di una violazione di obblighi stabiliti dal presente regolamento […]” e, quindi, anche quelli preordinati ad evitare la circolazione di contenuti illeciti via web. La direttiva prodotti configura una responsabilità sussidiaria (e oggettiva), mentre il DSA sembra delineare una responsabilità diretta per colpa. Vi è poi un difetto di coordinamento tra l’art. 8 par. 3 della nuova dir. prodotti, secondo cui il fornitore del mercato digitale deve comunicare al danneggiato l’identità del produttore o rivenditore del bene difettoso per esser estromesso dal giudizio di responsabilità, e l’art. 30 par. 5 DS, che invece prescrive al gestore della piattaforma di cancellare i dati degli operatori commerciali entro sei mesi dalla conclusione del rapporto tra loro intercorso. Considerato che il danno da prodotto può realizzarsi in qualunque tempo, delle due l’una: se sceglie di conformarsi alla prescrizione del DSA, la piattaforma si espone al rischio di non essere successivamente in grado di soddisfare l’onere stabilito dalla dir. prodotti; se, viceversa, decide di conservare le informazioni che gli permetteranno in ogni momento di andare esente da responsabilità, viola il termine di cancellazione posto dal DSA.

 

Guardando al futuro, come immagina l’evoluzione della responsabilità delle piattaforme di intermediazione online? Crede che assisteremo a una progressiva assimilazione delle piattaforme ai produttori tradizionali, oppure si manterrà una distinzione netta tra chi produce e chi facilita l’incontro tra domanda e offerta?

Ritengo, anzitutto, che la giurisprudenza – cui è affidato il compito di individuare i marketplace distributori apparenti – reitererà le soluzioni già adottate in relazione al produttore apparente e, quindi, amplierà i contorni della figura sì da aumentare le chances di ristoro del danneggiato. Un esempio può essere utile a chiarire quel che intendo. Il cons. 24 DSA spiega che l’apparente qualità di distributore può desumersi dalla commercializzazione del prodotto associata al nome della piattaforma medesima. Questo criterio è analogo a quello usato già dalla precedente direttiva prodotti per definire il produttore apparente. Nel delineare la fisionomia del distributore apparente, la giurisprudenza potrebbe allora imbattersi in questioni simili a quelle affrontate nel delineare i contorni del produttore apparente: per esempio, se tale qualità risulti dalla semplice apposizione del nome sul prodotto, oppure postuli circostanze ulteriori di significato omogeneo. Nel 2022 la Corte di giustizia ha optato per la prima interpretazione, argomentando che essa si lascia preferire poiché incrementa le prospettive di tutela del consumatore. Ebbene, è presumibile che il medesimo orientamento verrà confermato anche con riguardo al distributore apparente.

Penso, inoltre, che la progressiva estensione dei contorni della figura del produttore apparente la renda adatta ad accogliere, in futuro, anche taluni prestatori di mercati digitali che, conseguentemente, potranno restar soggetti alla responsabilità oggettiva e diretta per danno da prodotto.

Credo, in definitiva, che il diritto applicato tenderà ad allargare l’area della responsabilità per danno da prodotti a carico della piattaforma, in parte rimediando all’approccio eccessivamente cauto del legislatore europeo, in parte cedendo a impostazioni talvolta troppo inclini alla tutela del danneggiato.

 

 

 

 

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