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La nuova Direttiva Copyright e l’eccezione di insegnamento tra vincoli e limiti

Nuova Direttiva Copyright

L’Articolo 5 della Direttiva 2019/790/UE (“Utilizzo di opere e altri materiali in attività didattiche digitali e transfrontaliere”) (d’ora in poi anche Direttiva Copyright o Direttiva 2019), nell’introdurre in via obbligatoria al Paragrafo n.1  l’eccezione di insegnamento a scopo illustrativo per gli usi digitali e transfrontalieri di opere e materiali, al successivo Paragrafo n. 2 concede agli Stati membri la possibilità di escludere o contenere – nel rispetto di specifici termini e limiti – l’applicazione dell’eccezione stessa per determinati utilizzi o tipi di opere o altri materiali.

Volendo soffermarsi sui limiti dell’eccezione ai sensi del Paragrafo n. 2 dell’Articolo 5, la premessa metodologica da cui muovere è sicuramente il Considerando n. 23, che anticipandone il rationale, precisa che “Se da un lato è essenziale armonizzare l’ambito di applicazione della nuova eccezione o limitazione obbligatoria in relazione agli utilizzi digitali e alle attività didattiche transfrontaliere, dall’altro le modalità di attuazione possono differire da uno Stato membro all’altro, purché non ostacolino l’efficace applicazione dell’eccezione o limitazione o degli utilizzi transfrontalieri”.

Coerentemente, nel tratteggiare i contorni dell’eccezione di insegnamento rispetto alle c.d. “differenze” che possono essere legittimamente introdotte a livello nazionale, la lettera dell’Articolo 5, Paragrafo n. 2 della Direttiva dispone che:

Fatto salvo l’articolo 7, Paragrafo 1”, che sancisce la nullità di patti e condizioni contrattuali in contrasto con la finalità illustrativa dell’eccezione di cui al Paragrafo 1, “gli Stati membri possono prevedere che l’eccezione o limitazione adottata a norma del Paragrafo 1 non si applichi o non si applichi per determinati utilizzi o tipi di opere o altri materiali, tra cui il materiale destinato principalmente al mercato dell’istruzione o gli spartiti musicali, ove siano facilmente reperibili sul mercato opportune licenze che autorizzino gli atti di cui al Paragrafo 1 del presente articolo e rispondano alle necessità e specificità degli istituti di istruzione.

Gli Stati membri che decidono di avvalersi del primo comma del presente Paragrafo adottano le misure necessarie a garantire che le licenze che autorizzano gli atti di cui al Paragrafo 1 del presente articolo siano adeguatamente disponibili e visibili per gli istituti di istruzione”.

In altri termini, il Paragrafo n. 2 del succitato Articolo 5 poggia sulla e presuppone la solidità dell’impianto e dell’articolazione dell’eccezione di insegnamento, che deve essere assicurata per gli “utilizzi digitali e le attività didattiche transfrontaliere“, nei termini ivi disposti (dall’Articolo 5) e senza che scelte normative o accordi tra le parti possano anche solo potenzialmente porsi in contrasto con la stessa, ostacolandone l’efficace applicazione ovvero aggirandone/superandone la portata.

Se dunque nessun margine di autonomia è riservato rispetto all’innesto nelle legislazioni nazionali dell’eccezione per gli usi digitali e transfrontalieri, a blindare il processo contribuiscono:

1. per un verso, l’Articolo 7, Paragrafo n. 2, della Direttiva, in forza del quale l’eccezione di insegnamento tout court, a prescindere in altri termini, dalle scelte dei Legislatori nazionali, deve essere attuata, interpretata ed enforced in stretta consonanza con il Principio del Three Step Test;

2. per altro verso, l’Articolo 7, Paragrafo n.1, che chiarisce come l’eccezione non abbia carattere dispositivo e come tale non possa in nessun modo ed in nessun caso essere compresso dall’accordo tra le parti, che sarebbe nullo.

Insomma, mentre è obbligatorio raggiungere la finalità sostanziale dell’eccezione, il Paragrafo n. 2 concede agli Stati membri la facoltà di scegliere le modalità attraverso cui realizzarla, anche eventualmente decidendo di escludere o limitare l’ambito dell’eccezione di insegnamento a scopo illustrativo (digitale e/o transfrontaliero) per determinati utilizzi o tipi di opere o altri materiali, tra cui il materiale destinato principalmente al mercato dell’istruzione o gli spartiti musicali.

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