Il Consiglio nazionale forense ha presentato nei mesi proposte emendative al disegno di legge n. 1146, che detta disposizioni e delega al Governo in materia di intelligenza artificiale. La professoressa Lucilla Gatt ( ordinario di Diritto privato e Diritto delle nuove tecnologie nell’Università degli Studi “Suor Orsola Benincasa” e direttore ReCEPL- Research Centre of European Private Law) ha fatto parte del gruppo di lavoro di via Del Governo Vecchio. «A seguito del G7 dell’avvocatura – spiega la professoressa Gatt -, organizzato dal Consiglio nazionale forense nell’aprile scorso, il presidente Francesco Greco ha promosso la costituzione del “Gruppo di lavoro del Cnf in materia di Intelligenza artificiale”, composto da esperti del dominio law& tech, in rappresentanza dell’avvocatura stessa, Luigi Viola, Vittorio Minervini, Federica Santinon, Carolina Rita Scarano, Nicola Cirillo, dell’accademia, io e Giovanni Comandè, e dell’Istituto di Informatica giuridica e sistemi giudiziari-Igsg con Francesco Contini.
Il gruppo si è riunito più volte per elaborare una proposta di emendamenti al ddl 1146. Tale proposta è stata sottoposta durante l’audizione svolta dal presidente Greco presso gli organi competenti in sede legiferante».
Professoressa Gatt, quali sono stati i principi che hanno ispirato la proposta di emendamento dell’avvocatura?
La proposta si fonda su diversi principi. Tra questi segnalo lo sviluppo di un’IA volta al potenziamento e non alla sostituzione delle capacità umane in tutti i campi e in quello legale in particolare, compliance della normativa italiana rispetto a quella europea con conseguente necessità di sottoporre le tecnologie dotate di IA ad una valutazione complessiva che ne misuri l’impatto sui diritti fondamentali dell’essere umano prima dell’immissione sul mercato. E ancora. Sviluppo di strumenti di IA in area legale ad opera di organismi istituzionali che interagiscano tra loro creando un sistema algoritmico di proprietà pubblica, validato e con caratteristiche di interoperabilità, vale a dire fruibile da diversi operatori del diritto, giudici, avvocati, notai, pubblici funzionari, in maniera sicura e consapevole; creazione di organismi che svolgano ruolo di verifica e validazione dei sistemi di IA. La proposta si articola in una serie di osservazioni, alcune di carattere generale e altre più specifiche su alcuni articoli del ddl 1146 con riguardo agli articoli 12 e 14. Inoltre, è emersa una esigenza ben precisa.
Quale?
Quella di favorire l’uso, anche ad ampio raggio, degli strumenti di IA da parte dei professionisti legali nella propria attività, ma sempre in una prospettiva di responsabilità e trasparenza nei confronti degli utenti, prevedendo obblighi informativi e privilegiando prodotti di Intelligenza artificiale validati e sicuri. Sul fronte dell’attività giudiziaria, si è proposto di realizzare strumenti di IA dedicati e di fonte istituzionale per evitare dipendenze e interferenze, ferma restando, anche qui, la possibilità di impiegare tali strumenti per una vasta gamma di attività purché si tratti di strumenti prodotti da una sinergia tra organismi istituzionali. In questo senso va l’emendamento della proposta del Gruppo di lavoro Cnf secondo cui il ministero della Giustizia, di concerto con la Corte di Cassazione e il Cnf, promuove la realizzazione di sistemi di IA compatibili con l’esercizio dell’attività giurisdizionale e giudiziaria.