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L’indagine della Commissione Europea sulla ricapitalizzazione di Lufthansa

La Commissione Europea ha avviato un’indagine approfondita per valutare se una misura di ricapitalizzazione tedesca di 6 miliardi di euro a favore di Deutsche Lufthansa AG (“Lufthansa”) sia conforme alle norme sugli aiuti di Stato dell’UE. La misura era stata inizialmente approvata dalla Commissione il 25 giugno 2020 nell’ambito del quadro temporaneo per gli aiuti di Stato in risposta al COVID-19, ma successivamente annullata dal Tribunale Generale il 10 maggio 2023. Un ricorso presentato da Lufthansa è ancora pendente.

L’aiuto era destinato a ripristinare la posizione patrimoniale e la liquidità di Lufthansa nella situazione eccezionale causata dalla pandemia di coronavirus.

La misura di aiuto tedesca consisteva in una componente di capitale di 306 milioni di euro e due componenti di strumenti ibridi: la Partecipazione Silente I di 4,7 miliardi di euro con caratteristiche di strumento di capitale non convertibile e la Partecipazione Silente II di 1 miliardo di euro con caratteristiche di strumento di debito convertibile.

Il 25 giugno 2020, la Commissione aveva approvato la misura di ricapitalizzazione notificata dalla Germania, ritenendola compatibile con le norme sugli aiuti di Stato dell’UE, in particolare con l’articolo 107(3)(b) del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea e le condizioni stabilite nel quadro temporaneo per gli aiuti di Stato in risposta al COVID-19.

Per beneficiare dell’aiuto, Lufthansa doveva rispettare una serie di impegni comportamentali, come il divieto di distribuzione dei dividendi e la rigorosa limitazione della remunerazione del management, compreso il divieto di pagamenti di bonus. Inoltre, Lufthansa doveva cedere fino a 24 slot al giorno negli aeroporti di Francoforte e Monaco per consentire ai vettori concorrenti di stabilire una base in tali aeroporti.

Nella sua sentenza del 10 maggio 2023, il Tribunale Generale ha annullato la decisione della Commissione, ritenendo che la misura di ricapitalizzazione concessa a Lufthansa non rispettasse diverse condizioni previste nel quadro temporaneo per gli aiuti di Stato in risposta al COVID-19.

In seguito alla sentenza del Tribunale Generale, la Commissione procederà ora a un’indagine più approfondita per valutare ulteriormente la misura di ricapitalizzazione. In tale contesto, la Commissione si concentrerà sui seguenti punti:

  • L’ammissibilità di Lufthansa all’aiuto;
  • La necessità di un meccanismo di “step-up” o simile per incentivare l’uscita dello Stato dal capitale;
  • Il prezzo delle azioni al momento di una potenziale conversione della Partecipazione Silente II in capitale;
  • L’esistenza di un significativo potere di mercato negli aeroporti diversi da Francoforte e Monaco, almeno negli aeroporti di Düsseldorf e Vienna;
  • Alcuni aspetti degli impegni strutturali imposti a Lufthansa.

L’apertura di un’indagine approfondita offre alla Germania e a terzi interessati la possibilità di presentare osservazioni. Non pregiudica in alcun modo l’esito dell’indagine.

L’attività di trasporto aereo passeggeri di Lufthansa include Lufthansa Passenger Airlines, Swiss International Air Lines Ltd., Brussels Airlines S.A./N.V., Austrian Airlines AG, Air Dolomiti S.p.A., Eurowings GmbH, Germanwings GmbH, Edelweiss Air AG e SunExpress Deutschland GmbH. Queste compagnie aeree operano voli verso oltre 300 destinazioni in circa 100 paesi, con una flotta di oltre 700 aeromobili.

Il 19 marzo 2020, la Commissione ha adottato il quadro temporaneo per gli aiuti di Stato in risposta al COVID-19 per consentire agli Stati membri di utilizzare tutta la flessibilità prevista dalle norme sugli aiuti di Stato per sostenere l’economia nel contesto della pandemia di coronavirus. Il quadro temporaneo per gli aiuti di Stato in risposta al COVID-19 è stato modificato il 3 aprile, l’8 maggio, il 29 giugno, il 13 ottobre 2020, il 28 gennaio e il 18 novembre 2021. Come annunciato nel maggio 2022, il quadro temporaneo per gli aiuti di Stato in risposta al COVID-19 non è stato esteso oltre la data di scadenza fissata al 30 giugno 2022, con alcune eccezioni.

Le norme sugli aiuti di Stato dell’UE consentono agli Stati membri di aiutare le imprese a far fronte alla carenza di liquidità e alla necessità di aiuti urgenti. Inoltre, l’articolo 107(2)(b) del TFUE consente agli Stati membri di compensare le imprese per i danni direttamente causati da un evento eccezionale, come la pandemia di coronavirus.

 

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