Il convegno “Sport e Safeguarding: Disciplina, Diritti e Doveri”, organizzato dal CONI e dall'Associazione…
Marchi collettivi, di certificazione, individuali ad uso plurimo: come orientarsi dopo le novità normative del 2019
Con l’attuazione della Direttiva UE n. 2436/2015 operata dal Decreto Legislativo n. 15/2019 in vigore dal 23 marzo scorso è stato introdotto un gruppo di disposizioni ispirate alla ricerca di un nuovo equilibrio tra esigenze dei produttori e interesse pubblico, in questo caso, alla promozione della qualità delle produzioni, per rendere più competitivo il nostro comparto produttivo.
Tra le nuove norme rientrano anzitutto quelle che promuovono espressamente a impedimenti assoluti alla registrazione (e correlativamente a cause di nullità assoluta del marchio che venga concesso pur in presenza dell’impedimento) i casi di interferenza – ovviamente concreta – tra marchi e DOP e IGP, ma estremamente importanti sono anche quelle che introducono un nuovo assetto «dualistico» dei marchi istituzionalmente preposti a garantire la qualità dei prodotti, che non sono più solo i marchi collettivi, ma ora anche i marchi di certificazione.
Le possibilità, anzi, sono tre, se si considera che anche i marchi individuali possono essere sfruttati anche solo mediante la loro concessione in licenza non esclusiva e che anche questi marchi garantiscono la veridicità del messaggio ad essi ricollegato nella percezione del pubblico, essendo sanzionata con la decadenza la loro sopravvenuta decettività.
Ovviamente, però, i marchi individuali, se possono risultare preferibili perché non impongono l’adozione formale all’atto del deposito di un regolamento d’uso, che contempli un sistema di controlli e di sanzioni, devono però essere registrati nel rispetto di tutte le prescrizioni dell’articolo 13 Codice Proprietà Industriale (“C.P.I.”), dunque senza potersi valere delle «deroghe» previste per il marchio collettivo geografico ed ora previste negli stessi termini anche per il marchio di certificazione geografico (che viene ammesso a livello nazionale, mentre non è previsto a livello comunitario).
Non essendo differenziate quanto all’oggetto della garanzia, nel nostro ordinamento la distinzione tra le due figure – marchio collettivo e marchio di certificazione – sarà legata essenzialmente alla diversa legittimazione alla registrazione, che per i marchi collettivi è d’ora in poi riservata ai soli enti di diritto pubblico e a quelli costituiti in forma associativa, con esclusione delle società lucrative e soprattutto con l’obbligatorietà del principio della «porta aperta», che impone di consentire l’adesione all’associazione (e non solo l’uso del marchio) a tutti i produttori «i cui prodotti o servizi provengano dalla zona geografica in questione» (se il marchio è geografico) e «soddisfino tutti i requisiti di cui al regolamento».
Anche in questo caso la nuova disciplina, se offre nuove opportunità, al contempo richiederà un’attenta revisione dei regolamenti vigenti e la verifica caso per caso della possibilità di mantenere un marchio collettivo o della necessità di trasformarlo in marchio di certificazione.