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Olimpiadi Milano-Cortina 2026: l’Agcom interviene contro il bagarinaggio online
L’Agcom ha avviato nei giorni scorsi due distinti procedimenti nei confronti di due primari operatori internazionali attivi nel settore del secondary ticketing, contestando la presunta violazione della normativa nazionale di riferimento (art. 1, comma 545 e seguenti della Legge 232 del 2016).
Dalle verifiche effettuate emerge che le due società avrebbero commercializzato, in larga misura a prezzi maggiorati rispetto a quelli nominali, un’ingente quantità di biglietti relativi a oltre 100 eventi dei Giochi Olimpici Invernali Milano-Cortina 2026. Le attività di rivendita avrebbero riguardato sia le cerimonie di apertura e chiusura, sia numerose discipline sportive indoor, tra cui hockey su ghiaccio, pattinaggio artistico e pattinaggio di velocità, nonché discipline outdoor come sci alpino, sci di fondo, curling, combinata nordica e bob.
L’avvio dei procedimenti è il risultato di un’ampia attività di monitoraggio e investigazione condotta dalla Guardia di Finanza – Nucleo Speciale beni e servizi, focalizzata sul segmento dei biglietti per gli eventi olimpici. Tali attività sono state svolte anche in collaborazione con la Fondazione Milano-Cortina, ente organizzatore dell’evento, e con la SIAE.
Nel corso delle indagini, la Guardia di Finanza ha individuato un flusso significativo di rivendita secondaria rispetto al totale dei biglietti emessi per singola specialità olimpica. Il fenomeno ha interessato un numero rilevante di titoli di accesso per eventi programmati sia in impianti sportivi al coperto — come gli stadi del ghiaccio di Milano e Cortina e il PalaItalia di Santa Giulia a Milano — sia in sedi all’aperto, tra cui le località di Cortina, Livigno, Anterselva e Terento.
La rilevanza dell’intervento è accentuata dal fatto che gli eventi devono ancora svolgersi. Per tale ragione, i consumatori interessati all’acquisto dei biglietti sono invitati a fare riferimento esclusivamente ai canali ufficiali.
L’azione conferma l’impegno dell’Agcom nel contrasto al secondary ticketing, in particolare rispetto alle pratiche speculative legate all’accaparramento di grandi quantitativi di biglietti e alla loro rivendita su scala globale. Tali condotte incidono sia sugli utenti, riducendo le possibilità di accesso agli eventi di interesse culturale e ricreativo, sia sui contribuenti, tenuto conto delle implicazioni del secondary ticketing illecito in termini di evasione fiscale.
Questi profili assumono una rilevanza ancora maggiore in relazione a eventi di ampia portata come i Giochi Olimpici Invernali Milano-Cortina 2026, che hanno richiesto ingenti investimenti e sforzi organizzativi sul territorio e sulle infrastrutture nazionali e che presentano una forte attrattiva per il turismo internazionale.
Si ricorda, infine, che Agcom ha recentemente irrogato sanzioni pecuniarie per violazioni del divieto di rivendita sul mercato secondario a prezzi superiori al valore nominale nei confronti di primarie piattaforme (delibere n. 301/25/CONS e 323/25/CONS) e dei cosiddetti bagarini digitali (delibera n. 210/25/CONS).
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