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Prezzi obbligati nella grande distribuzione alimentare: la Corte UE boccia il modello ungherese per compressione della libertà economica e distorsione della concorrenza

Nel contesto delle misure adottate dall’Ungheria per contenere l’inflazione sui prodotti alimentari, la Corte di giustizia dell’Unione europea è intervenuta su un regime nazionale che imponeva ai grandi distributori obblighi di sconto e di disponibilità minima di prodotti essenziali. La normativa, introdotta nel 2023 e applicata nel 2024, prevedeva che le imprese della grande distribuzione con fatturato superiore a una soglia prestabilita fossero tenute a praticare riduzioni obbligatorie di prezzo su specifiche categorie di beni, nonché a garantire la presenza di quantitativi minimi durante il periodo promozionale, sotto pena di sanzioni amministrative.

Il caso trae origine dal ricorso di una catena della grande distribuzione contro una sanzione irrogata per la mancata disponibilità di alcuni prodotti durante una “campagna promozionale” obbligatoria. Il giudice nazionale ha sollevato questioni pregiudiziali in merito alla compatibilità del regime con il diritto dell’Unione, in particolare con la disciplina sulla concorrenza nei mercati agricoli e alimentari e con la direttiva sui servizi nel mercato interno.

La Corte ha ritenuto che il sistema ungherese incida in modo sostanziale sull’autonomia economica degli operatori, poiché vincola la determinazione dei prezzi e dei quantitativi di vendita a parametri imposti ex lege, indipendentemente da valutazioni di mercato. Tale configurazione altera il libero gioco concorrenziale, componente strutturale del quadro normativo europeo applicabile al settore.

Quanto alla giustificazione fondata su esigenze di contrasto all’inflazione e di tutela dei consumatori, la Corte ha osservato che le misure non soddisfano il requisito di proporzionalità. L’intervento normativo non risulta infatti idoneo a garantire in modo coerente il raggiungimento degli obiettivi dichiarati, anche alla luce della selettività dei soggetti obbligati e della distribuzione territoriale degli effetti economici, che rischia di escludere parte dei consumatori potenzialmente vulnerabili.

Sul piano della direttiva sui servizi nel mercato interno, la Corte ha indicato che spetta al giudice nazionale verificare se il meccanismo introdotto produca effetti indirettamente discriminatori nei confronti di operatori stabiliti in altri Stati membri. Tuttavia, indipendentemente da tale accertamento, il regime risulta comunque incompatibile con il diritto dell’Unione nella misura in cui introduce restrizioni non giustificate alla libertà di esercizio dell’attività economica.

La decisione si inserisce in una linea giurisprudenziale che riafferma la necessità di bilanciare interventi pubblici di contenimento dei prezzi con il rispetto dei principi di concorrenza e libertà di mercato, evitando che misure emergenziali si traducano in vincoli strutturali alla formazione autonoma dei prezzi.

 

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