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Prime note sul fenomeno del secondary ticketing. Lavori in corso in Italia

di Maria Francesca Quattrone e Antonio Racano [1] 

Cosa accade in Italia: i soggetti protagonisti  della filiera

Le recenti vicende che hanno coinvolto i principali operatori del settore della rivendita dei biglietti degli spettacoli di musica dal vivo, quali Ticketone e Live Nation, hanno nuovamente portato alla ribalta il fenomeno del c.d. secondary ticketing.

Poco tempo fa, un noto programma televisivo ha svelato che un importante organizzatore di eventi avrebbe ceduto direttamente a piattaforme del cd. mercato secondario (secondary ticketing market,  anche “MS”) un rilevante numero di biglietti (titoli di accesso) per alcuni concerti, beneficiando in prima persona – a dire del giornalista – della gran parte (che parrebbe addirittura pari al 90%) degli introiti derivanti dalla rivendita, realizzata con una sensibile maggiorazione di prezzo rispetto al prezzo facciale (quello esposto) di detti biglietti.

L’Autorità Garante della concorrenza e del mercato ha avviato contestualmente il  18 ottobre u.s. un procedimento istruttorio nei confronti di Ticket One e di quattro principali operatori del MS italiano, per valutare le condizioni in base alle quali avviene la rivendita dei biglietti con particolare attenzione alla normativa a tutela dei consumatori[2].

 I riflettori accesi dal servizio televisivo hanno, altresì, riaperto il dibattito in Parlamento che ha emanato all’indomani un provvedimento urgente, inserendolo nella legge di bilancio 2017[3]

La norma, nata certamente con l’obiettivo di frenare pratiche scorrette portate avanti da alcuni operatori del mercato secondario, prevede espressamente che “al fine di contrastare l’elusione e l’evasione fiscale, nonché di assicurare la tutela dei consumatori e garantire l’ordine pubblico, la vendita o qualsiasi altra forma di collocamento di titoli di accesso ad attività di spettacolo effettuata da soggetto diverso dai titolari, anche sulla base di apposito contratto o convenzione, dei sistemi per la loro emissione è punita, salvo che il fatto non costituisca reato, con l’inibizione della condotta e con sanzioni amministrative pecuniarie da 5.000 euro a 180.000 euro, nonché, ove la condotta sia effettuata attraverso le reti di comunicazione elettronica, (…) con la rimozione dei contenuti, o, nei casi più gravi, con l’oscuramento del sito internet attraverso il quale la violazione è stata posta in essere, fatte salve le azioni risarcitorie[4] 

La norma non specifica in realtà chi siano i titolari dei sistemi di emissione dei biglietti, ma questi dovrebbero essere identificati con i rivenditori autorizzati nel mercato primario (“MP”).

Tale disposizione, invece, non si applica  alla vendita effettuata da una persona fisica, se “occasionale” e “senza finalità commerciali[5]. Per intenderci, non è sanzionato il singolo soggetto che fuori dal palazzetto dello sport dove si tiene il concerto vende privatamente il suo titolo di accesso.

La disposizione così strutturata garantisce, quindi, da un lato la cedibilità del biglietto nel caso in cui l’utente sia impossibilitato a partecipare ad un evento, ma dall’altro si limita a toccare tematiche di natura fiscale o di tutela del consumatore, senza meglio specificarle. Ci riferiamo, in particolare, alle altre problematiche che impattano sul mercato, prime fra tutte le eventuali distorsioni alla concorrenza tra operatori (tanto tra gli organizzatori di eventi quanto tra i rivenditori di biglietti nel mercato primario), la lotta alla elusione o evasione fiscale e, da ultimo ma in primis, la violazione dei diritti d’autore e connessi. 

Sono state così avviate dalla Commissione Cultura della Camera dei Deputati una serie di audizioni per ascoltare i protagonisti del mercato, ossia operatori, associazioni dei consumatori e altri soggetti parte della filiera. Ad oggi sono stati già auditi Barley Arts, TicketOne, Ebay, SIAE, Trident Music, l’Unione Nazionale Consumatori, Assomusica, l’Agenzia delle Entrate e Netcomm (associazione che riunisce diversi operatori nel settore del commercio elettronico).

Sono in calendario, invece, da questa settimana, tra gli altri, il Garante della Privacy e l’Autorità Antitrust[6].

La Commissione ha dichiarato, nel corso delle audizioni, di voler procedere alla elaborazione di un provvedimento normativo per trovare una soluzione equa per tutti i soggetti coinvolti ed emanare una normativa di dettaglio che segua la citata legge di bilancio.

I soggetti auditi hanno evidenziato la presenza di un fenomeno sulle piattaforme di secondary ticketing definibile per taluni quale “bagarinaggio on-line”, dal momento che lede i diritti dei consumatori, riduce i guadagni degli organizzatori, comprime i compensi degli autori e degli artisti e mette in posizione di vantaggio i titolari delle piattaforme presenti nel mercato secondario.

 Occorre esaminare, quindi, l’impatto sui soggetti della filiera che l’AGCM già descriveva nel 2002 in occasione di un  noto procedimento. “L’organizzazione di eventi culturali consiste nell’allestimento di manifestazioni di varia natura (musica, arte, cinema, sport…). I soggetti attivi in tale mercato si occupano, solitamente, dell’intero “pacchetto” organizzativo dell’evento, provvedendo a stipulare gli accordi con gli artisti e/o le società titolari dei loro diritti; a reperire i luoghi più adatti per lo svolgimento degli eventi; a conseguire le necessarie autorizzazioni e i necessari permessi da parte della Pubblica Amministrazione; a stipulare accordi con i fornitori di strumentazioni e impianti necessari; a preparare ed allestire i singoli luoghi in cui si tengono gli eventi. Gli organizzatori possono, quindi, distribuire i biglietti al pubblico attraverso due canali di vendita: la vendita diretta o la cessione dei diritti di rivendita dei biglietti a favore di società all’uopo costituite le quali, a loro volta, possono decidere di commercializzare i biglietti attraverso un network di punti vendita oppure on line. Il canale distributivo mediante punti vendita è il più diffuso, ma l’on line è in fase di evoluzione. (…) L’attività svolta dagli operatori presenti nel mercato della vendita al dettaglio dei biglietti di eventi culturali per conto terzi consiste nella fornitura agli organizzatori degli eventi di un sistema di prenotazione e vendita di biglietti articolato in una rete di distributori, nonché on line.  [7].

Da tale descrizione emerge che l’organizzatore dell’evento che, come noto, sostiene il costo molto elevato dell’investimento, potrebbe essere penalizzato dalla vendita secondaria per una serie di ragioni. Prima tra tutte, è evidente che lo stesso dal “trasferimento” del biglietto nel mercato secondario non benefici di alcuna forma di incremento nei propri guadagni, derivante dagli aumenti del prezzo di rivendita operati nel MS.

Dal canto loro, i consumatori, spesso fan degli artisti protagonisti dei concerti, pur di essere presenti all’evento sono pronti ad affrontare costi anche superiori alle loro possibilità economiche e pronti a pagare un prezzo elevato non giustificato. Accade sovente, di fatto, che per eventi di artisti molto noti i biglietti appaiano in vendita nel mercato primario per troppo poco tempo, a volte poche ore, e non si dia la possibilità agli utenti di procedere all’acquisto del titolo di accesso. Il mercato primario li segnala come “esauriti”, mentre nel mercato secondario ricompaiono a prezzi di gran lunga più elevanti del prezzo facciale.

D’altra parte, se è vero che l’organizzatore (o rivenditore da questi delegato) perde ogni forma di controllo sul prezzo ed il consumatore paga cifre non previste, è altrettanto vero che il “nuovo” incasso del biglietto non transita dalla SIAE e, di conseguenza, gli introiti per le esecuzioni dal vivo non riflettono il prezzo maggiorato, ma restano ancorati al prezzo originario, creando così un danno per i titolari dei diritti d’autore e dei diritti connessi.

Allo stesso modo, pare che non essendo le maggiorazioni di prezzo all’interno del MS soggette ad imposta alcuna, tali transazioni sfuggirebbero completamente all’Erario, come sottolineato anche dalla stessa SIAE nella memoria prodotta in occasione della recente audizione.

Taluni operatori hanno proposto di applicare a tale disfunzione dei correttivi direttamente nel mercato primario, introducendo, ad esempio, il biglietto nominale[8] (per la verità di discussa efficacia secondo i più, stante la necessità di consentire al privato di cederlo a terzi), il biglietto smaterializzato (ossia, l’utilizzo di titoli di accesso unipersonali quali le carte di pagamento, soluzione che presenta, tuttavia, il difetto di consentire l’acquisto di un solo biglietto per volta), la riproduzione all’ingresso dei medesimi controlli applicati nelle manifestazioni sportive (a detta degli operatori non facilmente praticabili per concerti ed eventi), o ancora, vietando l’uso di software automatici tesi all’acquisto massivo dei biglietti (ossia al superamento dei limiti automatici sui siti dei rivenditori autorizzati) e, in ogni caso, assicurando che i biglietti siano effettivamente messi in vendita agli utenti e riservati ai rivenditori.

Altri operatori, al contrario, hanno suggerito di indirizzare la regolamentazione direttamente al mercato secondario, prevedendo – come poi effettivamente è avvenuto per la norma inclusa nella legge di bilancio – il divieto di rivendita a fini commerciali, oltre alla possibilità di rivendita solo su base occasionale e, comunque, ad un prezzo inferiore o al massimo uguale a quello facciale.

 Infine, si segnala come una serie di operatori abbiano espresso preoccupazione circa la scelta di proibire integralmente la rivendita per finalità commerciali: se da un lato, invero, non si vede perché un soggetto non possa provvedere alla rivendita offrendo servizi aggiuntivi al consumatore, purché la maggiorazione sia proporzionata agli stessi (quale il rimborso integrale in caso di annullamento dell’evento), dall’altro lato un divieto simile potrebbe contribuire allo sviluppo di un mercato nero parallelo.

Prima di procedere alla valutazione di alcune soluzioni, esaminiamo di seguito la disciplina adottata in taluni Paesi.

 II. L’esperienza Straniera (brevi cenni)

In Francia

In Francia, il legislatore ha provveduto a limitare sensibilmente la rivendita “non occasionale” di biglietti di manifestazioni sportive, concerti e spettacoli inserendo una specifica disposizione nel codice penale. E’ previsto dall’art. 316-6-2 del codice penale che “Chi esercita l’attività che consiste nel vendere, offrire in vendita o esporre per la vendita o nel fornire i mezzi per la vendita o per la cessione dei titoli di accesso ad un evento sportivo, culturale o commerciale o ad una performance dal vivo, in maniera abituale e senza l’autorizzazione del produttore, dell’organizzatore o del titolare dei diritti di rivendita dell’evento o dello spettacolo, è punito con una multa di 15.000 euro. La multa è aumentata a 30.000 euro in caso di recidiva.

Ai fini dell’applicazione del primo comma, è considerato come titolo di accesso ogni biglietto, documento, messaggio o codice, qualunque siano la forma o il mezzo, attestante l’ottenimento da parte del produttore, dell’organizzatore o del titolare dei diritti di sfruttamento, del diritto di partecipare alla manifestazione o spettacolo[9].

In altre parole, il legislatore francese vieta ex se l’attività di secondary ticketing, salvo che questa non sia occasionale o effettuata su specifica autorizzazione dell’organizzatore dell’evento o del titolare dei diritti di rivendita.

In Belgio

Il quadro normativo in Belgio appare ancor più rigido di quello francese, sebbene in questo caso la sanzione non sia di carattere penale. L’art. 5 della Loi relative à la revente de titres d’accès à des événements del 30 luglio 2013 prevede che “La rivendita abituale è proibita. (…) E’ proibita la rivendita occasionale ad un prezzo più elevato di quello definito nell’art. 4, I comma[10], cioè del prezzo definitivo così come riportato nel titolo di accesso (il prezzo base di rivendita nel mercato primario da parte del rivenditore autorizzato)[11].

In breve, non si proibisce soltanto la rivendita “abituale” sul MS, ma viene anche introdotto un divieto sull’applicazione di un prezzo superiore a quello emesso dal venditore primario così come risultante dal biglietto.

UK[12]

Nel Regno Unito, il secondary ticketing trova apposita collocazione all’interno del Consumer Rights Act del 2015, artt. 90 e ss..

Ai sensi dell’art. 90 (3), gli operatori del mercato secondario (società di rivendita, società ad essi collegate o sussidiarie, dipendenti e terzi che agiscono per conto di questi) sono obbligati a fornire al consumatore determinate informazioni concernenti lo specifico posto/zona cui il biglietto dà accesso, la presenza di determinate limitazioni all’uso del biglietto ed il valore nominale del biglietto (laddove per valore nominale si intende il prezzo del biglietto all’emissione sul mercato primario)[13].

 A seguito di un’attività investigativa iniziata già nel 2012 dall’organismo inglese di tutela contro le pratiche commerciali scorrette (OFT), il 14 giugno 2016, l’Autorità Antitrust Inglese (CMA) ha avviato un’indagine (compliance review) al fine di verificare se le predette informazioni di cui all’art. 90 (3) siano integralmente fornite dalle società attive nel MS. A conclusione di tale investigazione, l’Autorità ha appurato che una delle quattro piattaforme web di secondary ticketing poste sotto la lente d’ingrandimento non rispettava tutte le prescrizioni imposte dalla norma. Di conseguenza, sulla scorta di tale indagine, il 19 dicembre 2016, la CMA ha avviato un procedimento formale (enforcement case) volto ad accertare inter alia se gli operatori del MS rilascino le informazioni relative all’identità del venditore del MS e ad eventuali legami tra questi e l’organizzatore, nonché se vi siano eventuali restrizioni nell’uso dei biglietti rivenduti, tali da impedire l’accesso degli utenti agli eventi.

In parallelo alle indagini della CMA, il Parlamento sta discutendo l’introduzione del reato di uso di software per l’acquisto automatico di un numero eccessivo di biglietti[14] all’interno del Digital Economy Bill. Tale provvedimento, che riproduce le modifiche introdotte negli USA, troverebbe applicazione indipendentemente dallo Stato in cui i biglietti vengono acquistati.

 USA

Negli USA, nonostante una lunga tradizione di regolamentazione nell’ambito delle pratiche di reselling (sin dal 1922, con le disposizioni contenute nella New York General Business Law che imponevano una licenza per l’esercizio dell’attività di ticket brokering), non esiste una legge federale che regoli il c.d. ticket scalping (letteralmente, il bagarinaggio).

 Sono pochi, peraltro, gli Stati che proibiscono o limitano in maniera severa la rivendita. Taluni stati ne consentono addirittura l’esercizio prevedendo il rilascio di specifiche licenze.

Tuttavia, di recente, con la legge federale n. 114-274 del 14 dicembre 2016 c’è stato un intervento teso a rafforzare il divieto dell’uso di Bots, ossia di quei software finalizzati all’acquisto massivo dei biglietti perché in grado di eludere i sistemi di controllo dei rivenditori autorizzati[15].

Ciò nonostante, l’attività di ticket brokering negli USA non è soltanto possibile, ma costituisce un’attività di c.d. intermediazione autorizzata, a tutti gli effetti lecita come ha dimostrato il progetto di legge del 2011 noto come The Ticket Act, ossia “A Bill to prohibit restrictions on the resale of event tickets sold in interstate commerce as an unfair or deceptive act or practice” (un progetto di legge federale volto a impedire che i singoli Stati proibiscano la rivendita di biglietti).

In ogni caso, laddove – come avviene in molti Stati – l’attività è lecita e regolamentata, sembrerebbero essere sensibilmente calati i prezzi di rivendita nel MS.

III.           Alcune proposte per il sistema italiano

In attesa della definizione di norme dettagliate da parte del legislatore italiano, si riflette sulla necessità di regolamentazione del mercato secondario, sulla scorta dell’esperienza inglese e statunitense.

Il divieto integrale di rivendita, a nostro avviso, non arginerebbe il fenomeno, determinando, al contrario, lo sviluppo di un mercato nero (come sostenuto da diversi operatori nel corso delle audizioni presso la Commissione Cultura della Camera).

Si potrebbe consentire di lasciare il “campo libero” alle dinamiche di mercato (ma affiancando determinati correttivi regolamentari e di vigilanza) per far sì che la competizione stessa determini un abbassamento dei prezzi dei biglietti, quale “effetto naturale[16].

Talune regole, tuttavia, dovrebbero essere definite ex ante come: (i) autorizzazioni/licenze per i rivenditori del mercato secondario; (ii) i limiti entro i quali l’attività può essere esercitata, ad esempio, un numero massimo di biglietti acquistabili dal mercato primario; (iii) percentuale massima di incremento del prezzo di rivendita; (iv) obblighi di informazione e pubblicità al consumatore, che può e deve identificare il venditore primario e secondario e conoscere il prezzo originario del biglietto; (v) limiti temporali entro i quali è consentita la vendita al consumatore finale da parte del titolare che opera nel mercato primario.

Queste regole, lungi dal vietare il fenomeno, si rendono necessarie per tracciare quel confine essenziale tra la rivendita/il secondary ticketing in senso stretto ed il mero bagarinaggio.

Si potrebbero, pertanto, individuare alcune soluzioni, cumulabili o alternative tra loro:

 

Si potrebbero, pertanto, individuare alcune soluzioni, cumulabili o alternative tra loro: 

I. divieto di vendita massiva: ci si riferisce tanto all’imposizione di limiti alla quantità di biglietti acquistabili nel mercato primario (dalla singola persona fisica o giuridica) sui siti dei rivenditori autorizzati, quanto ad un divieto accompagnato da severe sanzioni, se del caso anche penali – dell’utilizzo dei Bots, ossia dei programmi informatici finalizzati all’acquisto massivo dei biglietti, in quanto idonei a “bypassare” i sistemi di controllo dei siti di rivendita. Non si escludono, poi, una serie di possibili deroghe alla soluzione in esame. Un esempio potrebbe essere rappresentato dalla necessità per una società di acquistare un numero di biglietti superiore ai limiti consentiti, al fine di permettere ai propri dipendenti di partecipare a un determinato evento: in tal caso, ben potrebbe prevedersi la possibilità per la persona giuridica di trasmettere apposita richiesta ad esempio della SIAE, per ottenere l’autorizzazione al superamento di detto limite;

II. limitazioni connesse all’incremento del prezzo di rivendita: prevedere un tetto massimo per i prezzi applicabili, ad esempio in termini di incrementi percentuali massimi sul prezzo facciale del biglietto;

III. limitazioni connesse al periodo di rivendita: proibire, a partire dal giorno di apertura delle vendite e per un certo lasso di tempo conseguente (tenendo anche conto della data dell’evento), la rivendita sul MS, consentendo – per quel dato lasso di tempo – esclusivamente l’acquisto dal canale del rivenditore autorizzato, ossia dal mercato primario, pena l’applicazione di rigide sanzioni amministrative;

IV. tracciabilità del biglietto (o “vita del biglietto”): fare in modo, ove tecnicamente possibile, che il “sigillo fiscale” presente su ciascun titolo di accesso permetta la tracciabilità dello stesso anche nel caso di successiva rivendita e ne registri tutti i dati, ivi inclusi quelli identificativi del mezzo di pagamento ed il prezzo di rivendita; tale soluzione consentirebbe di corrispondere ad autori ed artisti, nonché all’erario, la percentuale di spettanza calcolata sulla base della maggiorazione;

V. campagne di comunicazione: nelle more dell’adozione dei correttivi proposti, occorrerebbe sensibilizzare i consumartori sulla circostanza per cui acquistare un biglietto nel mercato parallelo, ad oggi, potrebbe danneggiare sé stesso, il proprio artista preferito e persino lo Stato;

VI. osservatorio e monitoraggio: l’istituzione di apposito Osservatorio – magari in seno all’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato – costituirebbe un importante passo avanti per un corretto e specifico esame di tali problematiche, nonché per la costante ricerca di nuove soluzioni.

 Nell’attesa quindi che la Commissione termini le audizioni e si determini a regolare il settore, la discussione è aperta.

 Speriamo come sempre si possa pervenire ad una soluzione regolatoria che soddisfi tutte le parti in causa.

Note: 

[1] Maria Francesca Quattrone è Partner fondatore dello Studio Legale Dike e Antonio Racano collabora con lo Studio Legale Dike,  LLM in Law and Government of the European Union.

[2] V. comunicato stampa 18.10.2016 su  http://www.agcm.it/stampa/comunicati/8421-prevendita-biglietti-concerti,-istruttorie-agcm-su-ticketone-e-su-quattro-operatori-del-mercato-secondario.html 

[3] Cfr. art. 1, comma 545, L. 232, del 11 dicembre 2016, cd. legge di bilancio.

[4].Cfr. art. 1, comma 545, l. cit.

[5] Cfr. Art. 1, comma 545, l. cit.: “Non è comunque sanzionata la vendita o qualsiasi altra forma di collocamento di titoli di accesso ad attività di spettacolo effettuata da una persona fisica in modo occasionale, purché senza finalità commerciali”.

[6] L’AGCM ha  in passato affrontato questioni relative alla violazione di obblighi di trasparenza e di veridicità delle informazioni nella vendita online dei biglietti per concerti, opere teatrali ed eventi sportivi, con specifico riferimento al prezzo finale di acquisto ed alla reale disponibilità degli stessi. In un precedente Provvedimento, infatti, questa aveva ritenuto come “omissive ed idonee ad incidere sulla possibilità di una consapevole scelta d’acquisto da parte del consumatore” le modalità di vendita da parte di una piattaforma online che non aveva inserito “sin dal primo contatto con il consumatore una specifica avvertenza circa il fatto che la piattaforma di vendita” non fosse in grado di “controllare l’effettiva disponibilità dei biglietti in capo ai venditori”, i quali si limitavano ad effettuare una semplice dichiarazione in tal senso alla piattaforma. L’Autorità ha altresì precisato che il professionista deve “rendere noto l’effettivo prezzo del biglietto, inclusivo delle voci di costo che lo compongono, in modo da rendere immediatamente e chiaramente percepibile ai consumatori l’esborso finale da corrispondere per il suo acquisto” (Provv. n. 25688 del 21 ottobre 2015, PS9960 RAI-Ariston/Mywayticket.it, si vedano in particolare i p. 21, 39, 40 e 41). Si segnala che la stessa TicketOne era già stata oggetto (segnatamente, nell’ottobre del 2011) di una sanzione pari ad euro 50.000, per aver la Società posto in essere una pratica commerciale scorretta ai sensi degli artt. 20, 21 e 22 del Codice del Consumo, consistente nella diffusione di “informazioni ingannevoli, incomplete o quantomeno ambigue”, svolta attraverso il proprio sito internet ed il proprio call center nel settore della vendita di biglietti per eventi di vario genere. Anche in questo caso, l’incompletezza delle informazioni atteneva all’ammontare complessivo del prezzo finale effettivamente corrisposto dal consumatore (Provv. n. 22915 del 26 ottobre 2011, PS3049 Prezzi Spettacoli Musicali-Diritto di Prevendita, si veda in particolare il p. 3).

[7] Cfr. Autorità garante della concorrenza e del mercato, Provv. N.10540, del 14 marzo 2002.

[8] Soluzione adottata per le manifestazioni sportive riguardanti il gioco del calcio negli impianti di capienza superiore alle diecimila unità. Cfr. Ministero dell’Interno D.M. 6 giugno 2005, n. 18432, art. 3, lettere e) e f).

[9] Cfr. art. 3 della Loi n. 2012-348 du 12 mars 2012, che ha aggiunto l’art. 316-6-2 alla sez. 2 del Codice Penale francese. Traduzione non ufficiale, a cura degli autori.

[10] Traduzione non ufficiale, a cura degli autori.

[11] Si legge nell’art. 4 citato, commi I e II : “ (…) le prix définitif du titre d’accès (…). Le prix est mentionné sur le titre d’accès, d’une manière non équivoque et dans un caractère clairement lisible”.

[12] Paragrafo redatto con la collaborazione dell’avv. Serena Totino, Studio K&LGates

[13] Nella versione in lingua inglese: “(a) where the ticket is for a particular seat or standing area at the venue for the event, the information necessary to enable the buyer to identify that seat or standing area, (b) information about any restriction which limits use of the ticket to persons of a particular description, and (c) the face value of the ticket”.

[14] Tramite software denominati “Bots”. Si veda il paragrafo successivo.

[15] Per fare un esempio quanto al loro funzionamento, laddove un rivenditore autorizzato imponga sul proprio sito web un tetto massimo di biglietti acquistabili per un determinato evento, tali sistemi aggirano il suddetto limite in via automatica, generalmente fornendo dati differenti per ogni transazione, in un numero elevato di transazioni (come se all’acquisto procedesse una molteplicità di individui).

[16] Nulla esclude che l’aumento indiscriminato dei prezzi nel mercato secondario, quale pratica a sé stante, possa presentare in futuro profili di incompatibilità con le norme a tutela della concorrenza. Potrebbero, invero, riscontrarsi distorsioni con riferimento all’integrazione verticale degli operatori, nonché come singolo atteggiamento di uno di essi sul mercato. Da un lato, infatti, il coordinamento delle pratiche fra operatori del mercato primario ed operatori del mercato secondario (anche solo attraverso la mancata imposizione di sistemi di prevenzione all’utilizzo di Bots o comunque all’acquisto massivo di biglietti da parte di operatori del MS) potrebbe dar vita ad una intesa verticale. Dall’altro lato, un soggetto quasi monopolista nel mercato primario potrebbe influenzare i comportamenti degli operatori nel MS. Si potrebbe, pertanto, parlare di abuso di posizione dominante allorché una piattaforma di secondary ticketing sia direttamente controllata o comunque collegata ad un operatore autorizzato alla rivendita dei biglietti.La norma non specifica in realtà chi siano i titolari dei sistemi di emissione dei biglietti, ma questi dovrebbero essere identificati con i rivenditori autorizzati nel mercato primario (“MP”).

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