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Privacy e pubblicità mirata: la questione dei dati personali nel caso di Maximilian Schrems

 

Un social network online, come Facebook, non può utilizzare i dati personali ottenuti per la pubblicità mirata senza limitazioni temporali e senza distinzione riguardo alla natura di tali dati. La situazione in cui il sig. Maximilian Schrems ha dichiarato il suo orientamento sessuale durante una tavola rotonda pubblica non consente al gestore della piattaforma di trattare altri dati relativi al suo orientamento sessuale, eventualmente raccolti al di fuori della piattaforma stessa, per analizzarli e proporgli pubblicità personalizzata.

Il sig. Schrems ha contestato dinanzi ai giudici austriaci il trattamento illecito dei suoi dati personali da parte di Meta Platforms Ireland nel contesto del social network Facebook, inclusi i dati riguardanti il suo orientamento sessuale. Meta Platforms raccoglie dati personali degli utenti di Facebook, come il sig. Schrems, relativi alle attività su questa piattaforma e su altre applicazioni e pagine web di terzi. Questo avviene attraverso l’uso di cookie, social plugin e pixel inseriti su pagine internet.

La raccolta di tali dati consente a Meta Platforms di identificare interessi sensibili del sig. Schrems, come il suo orientamento sessuale, permettendo così di indirizzargli pubblicità mirata. Si pone la questione se il sig. Schrems abbia reso pubblici dati personali sensibili e se ciò comporti un’autorizzazione al trattamento dei suoi dati ai sensi del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (RGPD). In questo contesto, la Corte suprema austriaca ha chiesto alla Corte di giustizia di interpretare il RGPD.

La Corte ha stabilito che il principio della minimizzazione dei dati, previsto dal RGPD, impedisce l’aggregazione e l’analisi dei dati personali ottenuti da un responsabile del trattamento senza limitazioni temporali e senza distinzione di natura. Inoltre, la Corte ha indicato che la dichiarazione del sig. Schrems potrebbe costituire una manifestazione pubblica del suo orientamento sessuale, ma spetta alla Corte suprema austriaca verificarlo. Anche se un dato è reso pubblico, ciò non autorizza il trattamento di ulteriori dati personali relativi all’orientamento sessuale dell’individuo, ottenuti da altre fonti.

 

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