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Privacy contro trasparenza: qual è la soluzione?

(Via Federprivacy)

Nell’ambito della Pubblica amministrazione assume grande rilevanza la delicata problematica rappresentata dal possibile conflitto tra due interessi di rango primario che, in quanto tali, devono ritenersi entrambi meritevoli di costante ed adeguata tutela da parte dell’ordinamento giuridico: quello all’informazione, che si realizza attraverso l’esercizio del diritto di accesso alla documentazione amministrativa e riposa sull’esigenza di trasparenza ed imparzialità dell’azione amministrativa; e quello alla riservatezza dei soggetti terzi, che inerisce alla sfera degli assetti privatistici e si traduce, in ultima analisi, nella necessità di garantire la segretezza di quelle particolari categorie di dati disciplinate dagli artt. 9 e 10 del GDPR.

La giurisprudenza amministrativa ha elaborato un indirizzo interpretativo che privilegia il diritto di accesso, considerando per converso recessivo l’interesse alla riservatezza dei terzi, quando l’accesso stesso sia esercitato per la difesa di un interesse giuridico, nei limiti in cui esso sia necessario alla difesa di quell’interesse (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 20 aprile 2006, n. 2223).

Ma nella P.A. l’atteggiamento rispetto al trattamento dei dati e delle banche dati è molto cambiato negli ultimi 20 anni, da mero adempimento si è passati ad una dimensione molto più proattiva, perché i dati e talora anche i dati personali escono sempre di più dagli uffici attraverso processi legislativi che tengono conto del loro valore economico. La PA, che fino a qualche tempo fa, gestiva passivamente i dati, oggi vuole renderli sempre più disponibili e trasparenti.

Ciò determina spesso inevitabili conflitti fra privacy e trasparenza specialmente alla luce di quanto prescritto dal d.lgs. n. 33/2013 che nel disciplinare il riutilizzo dei dati pubblicati regola necessariamente i rapporti con la normativa in materia di protezione dei dati personali chiarendo che gli obblighi di pubblicazione dei dati personali diversi dai dati sensibili e dai dati giudiziari, comportano la possibilità di una diffusione dei dati medesimi attraverso siti istituzionali, nonché il loro trattamento secondo modalità che ne consentono la indicizzazione e la rintracciabilità tramite i motori di ricerca web ed il loro riutilizzo ai sensi dell’articolo 7 nel rispetto dei principi sul trattamento dei dati personali.

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