di Alberto M. Gambino Un acceso dibattito ha suscitato la mia tesi sulla potenziale…
Protezione dei marchi UE: il «cubo di Rubik» non può essere tutelato per la sua forma funzionale
Il Tribunale dell’Unione europea ha respinto i ricorsi presentati dalla Spin Master Toys UK e ha confermato le decisioni dell’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) relative all’annullamento di alcuni marchi registrati per puzzle tridimensionali, rappresentanti la forma del noto «cubo di Rubik». La motivazione principale riguarda il fatto che le caratteristiche essenziali di tale forma sono funzionali e necessarie per ottenere un risultato tecnico, circostanza che ne impedisce la registrazione come marchio dell’Unione europea.
Nel 2013, Verdes Innovations SA aveva richiesto la nullità di quattro marchi dell’UE depositati tra il 2008 e il 2012 da Spin Master, contestando la validità della registrazione di segni tridimensionali relativi a puzzle. L’EUIPO aveva accolto queste domande, evidenziando come la combinazione dei sei colori distintivi delle facce del cubo costituisse una caratteristica integrale della forma, indispensabile al fine tecnico del prodotto.
Spin Master aveva quindi presentato ricorso al Tribunale sostenendo che le caratteristiche essenziali dei marchi non fossero esclusivamente legate alla forma e che tali elementi non fossero necessari per il risultato tecnico perseguito. Tuttavia, il Tribunale ha confermato la decisione dell’EUIPO, rigettando tali argomentazioni.
In particolare, il Tribunale ha richiamato il principio secondo cui non possono essere registrati come marchi segni costituiti esclusivamente da una forma necessaria per ottenere un risultato tecnico. Ha inoltre specificato che l’esclusione riguarda tutte le caratteristiche essenziali della forma, intese come gli elementi principali e non quelli accessori o marginali.
Per quanto riguarda i colori presenti sulle facce del cubo, il Tribunale ha chiarito che questi non rappresentano una caratteristica essenziale del marchio. Essi hanno una funzione secondaria, volta principalmente a distinguere le diverse facce del cubo attraverso un effetto visivo di contrasto. Al contrario, gli elementi essenziali sono la forma cubica, la struttura a griglia e la differenziazione delle facce, che costituiscono parti fondamentali della forma e sono direttamente connesse alla funzione tecnica del prodotto.
Il Tribunale ha concluso che tutte queste caratteristiche essenziali sono strettamente legate al conseguimento di un risultato tecnico, in particolare consentendo di distinguere visivamente le singole facce e le sezioni del puzzle.
Questa pronuncia sottolinea come il diritto dell’Unione europea sui marchi intenda evitare la protezione esclusiva di forme che risultano necessarie per il funzionamento tecnico di un prodotto, preservando così la concorrenza e l’accesso a tali elementi da parte di altri operatori.
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