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Responsabilità per danno da prodotti difettosi: la Corte di Giustizia dell’Unione Europea stabilisce che il fornitore, in specifici casi, può essere ritenuto produttore

La responsabilità per danno da prodotti difettosi non si limita solo al produttore materiale di un prodotto, ma può coinvolgere anche il fornitore, soprattutto se quest’ultimo si presenta come il produttore del prodotto, anche senza aver apposto il proprio nome o marchio su di esso. Questo principio emerge da una recente interpretazione della Corte di Cassazione italiana, che ha sollevato dubbi sull’applicazione della direttiva europea sulla responsabilità da danno da prodotti difettosi, in un caso che ha coinvolto un consumatore vittima di un incidente con un’automobile difettosa.

Nel luglio 2001, un consumatore ha acquistato una vettura del marchio Ford presso la concessionaria Stracciari, rivenditore autorizzato in Italia. Il veicolo, fabbricato dalla Ford Wag in Germania, era stato distribuito in Italia dalla Ford Italia. Nel dicembre dello stesso anno, il consumatore ha subito un incidente durante il quale l’airbag del veicolo non è funzionato correttamente. Il consumatore ha quindi chiesto il risarcimento dei danni alla concessionaria e a Ford Italia, sostenendo che la responsabilità per il difetto fosse da attribuire alla qualità del veicolo.

Ford Italia ha respinto la responsabilità, affermando di non essere il produttore del veicolo, ma solo un distributore. La Corte di Cassazione italiana, però, ha chiesto chiarimenti alla Corte di giustizia dell’Unione Europea sull’interpretazione della nozione di «produttore» prevista dalla direttiva europea. In particolare, la Corte ha chiesto se un fornitore possa essere considerato responsabile come «persona che si presenta come produttore», anche se non ha materialmente apposto il proprio nome sul prodotto, ma il marchio presente sul prodotto coincide con il nome del fornitore.

La Corte di giustizia ha chiarito che la nozione di «persona che si presenta come produttore» non riguarda solo chi ha apposto il proprio nome sul prodotto, ma include anche il fornitore che utilizza il proprio nome o un suo segno distintivo sul prodotto in modo tale da far credere al consumatore che la responsabilità della qualità ricada su di lui. In altre parole, anche se il fornitore non è il produttore materiale, ma il suo nome è associato al prodotto in modo che il consumatore lo identifichi come responsabile, egli può essere ritenuto responsabile per il danno da prodotto difettoso.

Questo principio serve a garantire una maggiore protezione per i consumatori, che devono poter chiedere il risarcimento integrale del danno a chiunque si presenti come produttore, indipendentemente da chi abbia effettivamente fabbricato il prodotto. In caso contrario, il consumatore potrebbe trovarsi in difficoltà nel perseguire un risarcimento se il produttore non fosse noto o facilmente reperibile. La responsabilità solidale tra produttore e fornitore contribuisce a tutelare in modo efficace il consumatore e a garantire che possieda gli strumenti necessari per far valere i propri diritti.

 

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