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Risarcimento del danno causato da un’intesa: una normativa nazionale che impedisce un’azione di recupero collettiva può violare il diritto dell’Unione

Quando il diritto nazionale non prevede alternative per azioni collettive e rende difficile o impossibile l’esercizio di azioni individuali per il risarcimento dei danni da intesa, si può configurare una violazione del diritto dell’Unione europea.

Il diritto dell’Unione tutela il diritto di chiunque a ottenere il risarcimento per danni derivanti da violazioni della normativa sulla concorrenza. Sebbene spetti agli Stati membri definire le modalità di esercizio di tale diritto, devono farlo rispettando il principio di effettività. Impedire un’azione di recupero collettiva promossa da un prestatore di servizi legali, che agisce per conto di più soggetti danneggiati, può compromettere tale principio se non esistono altre forme di tutela collettiva e se le azioni individuali risultano impraticabili o eccessivamente onerose.

Il caso riguarda 32 segherie situate in Germania, Belgio e Lussemburgo, che lamentano danni economici causati da un’intesa del Land Renania settentrionale-Vestfalia, accusato di aver applicato prezzi eccessivi per la vendita di legname tra il 2005 e il 2019. Le segherie hanno ceduto i loro diritti di risarcimento alla società ASG 2, un prestatore di servizi legali che ha avviato un’azione collettiva contro il Land. Tuttavia, quest’ultimo contesta la legittimazione di ASG 2, sostenendo che la normativa tedesca vieta azioni collettive di questo tipo per violazioni del diritto della concorrenza.

Il giudice tedesco ha chiesto alla Corte di giustizia dell’Unione europea se tale divieto sia compatibile con il diritto dell’Unione. La Corte ha ribadito che ogni persona danneggiata da una violazione della normativa sulla concorrenza ha diritto al pieno risarcimento, che può essere richiesto direttamente o tramite cessione del credito a terzi. Tuttavia, se la normativa nazionale impedisce l’esercizio effettivo di questo diritto, il giudice nazionale deve valutare se tale divieto sia conforme al principio di effettività.

Se il giudice tedesco stabilirà che non esistono alternative efficaci per azioni collettive e che le azioni individuali sono impraticabili, dovrà riconoscere una violazione del diritto dell’Unione. In tal caso, sarà tenuto a interpretare la normativa nazionale in modo conforme al diritto dell’Unione o, se ciò non fosse possibile, a disapplicare le disposizioni nazionali che impediscono il ricorso collettivo.

 

 

 

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