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Sanzioni nel trattamento dei dati: interpretazioni della Corte di Giustizia sul regolamento generale sulla protezione dei dati (RGPD)

La Corte di Giustizia ha emesso importanti interpretazioni riguardo alle sanzioni applicabili in caso di violazione del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (RGPD). La sentenza ha delineato criteri e condizioni per l’irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie, con particolare attenzione alle circostanze coinvolgenti due casi specifici: uno in Lituania e l’altro in Germania.

Nel caso lituano, il Centro nazionale di Sanità pubblica del Ministero della Sanità è stato sanzionato per la creazione di un’applicazione mobile per il tracciamento dei dati Covid-19, mentre nel caso tedesco la società immobiliare Deutsche Wohnen ha ricevuto sanzioni per la conservazione prolungata dei dati personali dei locatari.

La Corte ha chiarito che una sanzione amministrativa pecuniaria può essere applicata solo in presenza di violazioni dolose o colpose del RGPD. La responsabilità è estesa alle persone giuridiche, compresi i loro rappresentanti, direttori o amministratori, o chiunque agisca nel contesto delle loro attività commerciali.

La sentenza ha stabilito che il calcolo delle sanzioni per le violazioni del RGPD deve basarsi sul fatturato dell’intero gruppo a cui il destinatario della sanzione appartiene. La Corte ha anche affermato che una sanzione può essere inflitta anche per operazioni svolte da subappaltatori, purché queste operazioni possano essere imputate al titolare del trattamento.

Inoltre, la Corte ha definito la nozione di “contitolari” di dati, sottolineando che non è necessario un accordo formale tra le parti, ma basta la convergenza delle decisioni relative alle finalità e ai mezzi del trattamento. Tuttavia, se riconosciuti come contitolari, devono concordare sugli obblighi reciproci.

Infine, l’autorità di controllo deve calcolare le sanzioni basandosi sul concetto di “impresa” secondo il diritto della concorrenza, utilizzando come base il fatturato annuo mondiale dell’impresa coinvolta.

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