Edoardo Giardino è avvocato e professore associato nonché abilitato alle funzioni di professore ordinario di…
Financial Innovation tra Disintermediazione e Mercato: il resoconto del seminario all’Università Europea
Di Jacopo Paoloni
Il Seminario Financial Innovation tra Disintermediazione e Mercato, promosso nell’ambito delle iniziative della Cattedra Jean Monnet in EU Innovation Policy e tenutosi il 3 dicembre scorso presso l’Università Europea di Roma, si inserisce in un progetto più ampio co-finanziato dalla Banca d’Italia ed incentrato sulla Financial Innovation.
In apertura dei lavori, il Professor Gambino introduce il tema del convegno, sottolineando come l’iniziativa di studio in corso, nata dalla preziosa collaborazione con l’Autorità di Vigilanza in materia bancaria, veda tra i propri obbiettivi principali quello di analizzare se il fenomeno della disintermediazione finanziaria possa portare maggiori tutele ai soggetti “deboli” del mercato (utenti e imprese) ed ancora se possa sistematicamente determinare una crescita economica. L’idea del seminario, continua il Prorettore Vicario, è di accostare esperienze sul campo ad alti livelli al mondo dello studio e della ricerca accademico – universitaria, con l’intento di trovare ricadute pratiche afferenti alla sfera delle innovation policies nel mondo finanziario.
I saluti istituzionali vengono altresì portati a tutti i presenti dal Magnifico Rettore della Università Europea di Roma Pedro Barrajòn, il quale, anche in virtù della propria formazione teologico-filosofica, evidenzia come il tema della innovazione tecnologica tout court dia spunto a numerose considerazioni d’ordine etico e, non da ultimo, ad una seria riflessione sul futuro per quanto attiene l’interazione tra tecnologia e uomo.
Il Rettore osserva come i temi etici che riguardano le modalità con cui l’uomo si relaziona all’ avvento della tecnologia nei vari settori del sapere, siano stati trattati in modo del tutto nuovo in un documento originale emanato da due importanti dicasteri (Congregazione per la Dottrina della Fede e dello Sviluppo Sociale Integrale) in cui, a fronte della presa di coscienza in merito alla circostanza per cui la solidità dei mercati finanziari è inevitabilmente legata al generale benessere umano, si esorta alla riflessione in merito al necessario connubio tra sapere tecnico e sapienza umana, e tanto in quanto nessuno spazio in cui l’essere umano agisce può rimanere impermeabile ai valori fondamentali della liberta, verità, giustizia e solidarietà.
Prende poi la parola la Professoressa Falce, che delinea i punti di partenza della riflessione sul tema oggetto dell’incontro scientifico. L’angolo visuale prescelto, espone la Professoressa, è quello della intersezione tra innovazione in senso ampio – e naturalmente la sua regolamentazione giuridica – ed il settore finanziario; ed infatti, preso atto della circostanza che il mondo economico-finanziario è inevitabilmente sottoposto ad un processo di costante permeazione da parte della innovazione tecnologica, è da rilevare come, parimenti, il sistema non si fondi più su un modello di tipo “bancocentrico”. La disintermediazione – oggetto di studio non solo dell’incontro in parola – ha determinato l’ingresso nel mercato di nuovi operatori (ci si riferisce in particolare alle piattaforme digitali); ed infatti, anticipa la Professoressa Falce, il successivo intervento del Dott. Doria quale esponente del partner di ricerca Banca d’Italia, sarà preordinato proprio alla analisi dei nuovi operatori sorti in ambito finanziario proprio a guisa dell’innovazione tecnologica di settore, oltre che sulle novità scientifiche sviluppate proprio in ambito bancario e finanziario. D’altro canto, sempre secondo la Prof.ssa Falce, la ricerca scientifica in materia, i cui primi risultati sono convogliati nella recente pubblicazione dal titolo “Fintech: diritti, concorrenza, regole. Le operazioni di finanziamento tecnologico”, Zanichelli 2019, ha portato a considerare come la finanza si muova sotto una duplice direttrice: da una parte un vettore esterno, ossia l’ingresso di nuovi soggetti tecnologici, dall’altra l’utilizzo interno delle medesime tecnologie.
La Professoressa ringrazia la Banca d’Italia prima di lasciare la parola al Dott. Doria, Vice Capo Servizio Rapporti Istituzionali di Vigilanza della Banca stessa. Il Dott. Doria, partendo dalla considerazione per cui è quanto mai opportuno parlare di una vera e propria “rivoluzione digitale” nel settore bancario, osserva come tuttavia il fenomeno in parola possa essere mirato da diverse angolazioni differenti: banche, intermediatori, operatori tecnologici, clienti (consumatori e imprese). Ci si sofferma in particolare sulla definizione di una cornice di riferimento, tale da potere descrivere lo scenario sotto il profilo della vigilanza. Il tema della innovazione finanziaria ha origine nei servizi di pagamento, che è una filiera finanziaria avente ampia rilevanza. In particolare l’industria dei servizi di pagamento è stata particolarmente reattiva rispetto al cambiamento tecnologico. Il Dott. Doria sottolinea in particolare come anche l’adeguamento normativo al fenomeno dello sviluppo tecnologico afferente ai servizi di pagamento, sia stato il “contrappeso” necessario che l’Europa è stata obbligata a fornire rispetto ad un altro grande fenomeno tecnologico: l’E-commerce. Ed infatti, la “nuova” sfida del regolatore europeo ha avuto inizio con l’esigenza di classificare un nuovo fenomeno di categoria, ossia l’accesso ai conti bancari da parte di terzi parti, autorizzati sia a leggere le informazioni del cliente che ad eseguire attività dispositive. Dall’analisi dell’esperienza pratica, si dà conto di un primo ed imprescindibile dogma, ossia che l’innovazione sconta una sempre crescente richiesta in termini di sicurezza.
Il Dott. Doria, a guisa di quanto detto, esprime la considerazione per cui, con la nascita di nuovi operatori afferenti i servizi di pagamento, i conti correnti bancari diventano una infrastruttura sulla quale deve essere possibile erogare servizi, con conseguente sdoppiamento tra il soggetto titolare del conto e colui che su quel conto gestisce servizi.
Pare dunque evidente, continua il Dott. Doria, come a fronte di tale scenario le banche debbano gestire la relazione con il cliente anche a fronte dell’operato delle terze parti.
L’attuale modello di banca può riassumersi nel concetto di “banca piattaforma”, che apre il proprio patrimonio dati a qualsivoglia operatore, per cui la filiera dei servizi offerti è fortemente frammentata tra vecchi intermediari e nuovi trader tutti specializzati in un particolare segmenti.
Il Dott. Doria conclude operando una importante considerazione: la visione per cui l’industria bancaria deve raggiungere un punto di totale disintermediazione non rappresenta la realtà dei fatti; il mondo bancario è a velocità variabile e non pare possibili sostituire i vecchi strumenti per mezzo delle nuove tecnologiche letteralmente “dall’oggi al domani”.
Nello scenario così descritto, l’Autorità di Vigilanza tenta di applicare tre principi: neutralità tecnologica, approccio basato sui rischi e capacità di intercettare i rischi maggiormente significativi (cyber risk in primo luogo).
La Prof.ssa Falce prende spunto dalle considerazioni svolte dal Dott. Doria, invitando ad una riflessione rispetto alla “neutralità” tecnologica, per introdurre a seguire la Professoressa Schepisi, Ordinario di Diritto dell’Unione Europea nell’Università degli Studi di Napoli “Parthenope”.
La Professoressa si propone di operare una serie di riflessioni sul tema della financial innovation nella cornice del c.d. mercato unico digitale, partendo dalla considerazione per cui inquadrare normativamente il fenomeno della digitalizzazione appare quanto mai complesso trattandosi di un fenomeno del tutto aterritoriale.
La libera circolazione dei dati – che viene considera dalla U.E. come il quinto diritto fondamentale – rappresenta senza subbio il minimo comune denominatore di qualsivoglia settore in cui la opera il fenomeno della digitalizzazione; il mercato unico digitale si fonda naturalmente sulla libera circolazione dei dati, benché l’elemento forte che la Commissione si propone di porre a fondamento di qualsivoglia intervento regolatore comunitario, ossia la sicurezza, rappresenti altresì un freno alla libertà sopra menzionata.
La financial innovation compare nei documenti della Commissione con riguardo a temi differenti, ed in particolare rispetto all’uso delle piattaforme digitali nel contesto territoriale dell’U.E., e dunque l’utilizzo di modelli di business differenti e nuovi con riguardo a servizi “tradizionali”.
Tra i problemi di maggiore rilevanza affronti dalla Commissione, prosegue la Prof.ssa Schepisi, v’è senza subbio quello attinente alla qualificazione della attività che svolge la piattaforma ai fini della regolamentazione.
In particolare, in riferimento alla financial innovation, v’è una considerazione ulteriore da operare: tale ultima infatti si presenta al regolatore europeo come elemento trasversale di compulsazione di una serie di nuove libertà.
In conclusione, la Prof.ssa Schepisi evidenzia la rilevanza di una regolamentazione di cornice che garantisca altresì una “parità” d’operatività, evitando abusi sotto un profilo concorrenziale, atteso il profilarsi di un numero particolarmente elevato di addetti ai lavori, cornice in cui ovviamente i diritti fungano da limiti allo strapotere delle grandi imprese, nell’ottica di una sempre maggiore fiducia dei consumatori.
Prende la parola la Professoressa Sciarrone Alibrandi, ordinario di diritto bancario e dei mercati finanziari presso la Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, che evidenzia l’importanza della scelta nelle modalità di regolamentazione della innovazione.
L’angolo di visuale offerto dalla Professoressa si fonda sulla rapidità, la complessità e la progressività con cui i procedimenti tecnologici travolgono i vari settori dell’economia, in una logica di incremento della concorrenza e di rottura dei meccanismi di “dominanza” settoriale, benché il processo non sia del tutto scevro dal rischio di costituzione di vere e proprie concentrazioni di mercato al livello di singole piattaforme onnicomprensive.
A fronte di tali evidenti elementi, sottolinea la Prof.ssa Sciarrone Alibrandi, si delineano due differenti atteggiamenti da parte degli operatori del mondo economico: da una parte, una sorta di forzata indifferenza e dall’altra una vera e propria deferenza nei confronti della innovazione; la Professoressa esprime l’opinione mediana per cui l’innovazione nel settore finanziario, a dispetto di qualsivoglia estremismo, debba essere analizzata, regolamentata ed applicata poiché preordinata al raggiungimento di migliori standard di benessere collettivo.
L’avvento della tecnologia evidentemente impatta in maniera notevole sull’utente (inteso quale “consumatore finale”), apportando tutta una serie di nuovi rischi cui il regolatore deve far fronte; tali nuovi rischi sono in particolare legati alla circostanza che l’utente è una “fornitore” naturale di dati, personali e non personali, i primi invero, tutelati in maniera pedissequa.
D’altro canto, altro tema di rilevanza attiene al modo con cui le autorità di vigilanza debbono approcciarsi ai cambiamenti tecnologici; di fronte ai numerosi “nuovi intermediari”, non vi sono altre strade per tali ultime autorità se non di mettersi sullo stesso campo di gioco.
Segue l’intervento del Professor Annunziata, associato di diritto dei mercati e degli intermediari finanziari nell’Università Bocconi, il cui intervento si concentra sulle modalità attraverso cui l’innovazione tecnologica ci porti a dover riconsiderare lo stato dell’arte del diritto, con particolare riferimento ai fenomeni crypto assets e blockchain.
A mente del Prof. Annunziata, il tema della neutralità tecnologica pare oramai ampiamente superato.
Una delle principali problematiche in tema di assets digitali, attiene alla circostanza che il mondo giuridico difficilmente riesce a classificare e catalogare tali beni; non senza fatica i giuristi arrivano a classificare i token digitali, tra “payment tokens” utilizzati nell’ambito dei servizi di pagamento, “utility tokens” ossia beni digitali che danno accesso ad un servizio, attività o piattaforma ed i “security tokens”, talvolta assimilabili ai veri e propri strumenti finanziari.
La rivoluzione tecnologica mette alla prova queste categorie, in particolare con riferimento alla loro circolazione nei mercati secondari che ne suscita, talvolta, una vera e propria trasformazione genetica, determinando una “rifinanziarizzazzione” di prodotti che erano usciti dall’ambito della regolamentazione finanziaria.
La rapidità del progresso tecnologico lascia pensare che tra qualche anno lo scambio dei predetti tokens nei mercati finanziari possa avvenire in maniera del tutto decentralizzata.
Interviene dunque sul tema della portabilità dei dati personali la Professoressa Bani, titolare della cattedra di diritto dell’economia presso l’Università degli Studi di Bergamo.
La portabilità dei dati si fonda sul diritto di ciascuno di poter materialmente trasferire il patrimonio di dati utilizzato con riferimento ad un determinato servizio ad altro e diverso servizio, sì da non disperderne il relativo valore.
La portabilità, per come descritta, realizza altresì una modalità di regolamentazione del mercato di tipo pro concorrenziale, spingendo gli operatori verso la condivisione dei dati e della innovazione aperta.
L’analisi della Professoressa Bani si propone di verificare se in realtà tale innovazione aperta non possa in realtà avere degli effetti distorsivi della concorrenza.
La Professoressa illustra come se è vero che U.S.A. e Cina hanno investito grossi capitali nello sviluppo delle reti tecnologiche relative al trasferimento dei patrimoni – dati, non si sono avvedute al contrario di tutelare in maniera idonea i dati personali, e dunque le questioni più prettamente etiche. L’U.E. ha invece scelto un percorso antropocentrico, puntando allo sviluppo della intelligenza artificiale rispettosa dei valori umani.
A mente della Professoressa è necessario un rafforzamento del controllo sui propri dati personali quando sono detenuti da altri ed in tal senso le norme europee sulla portabilità dei dati garantiscono ampia trasparenza.
La portabilità si fonda sull’assioma insuperabile per cui i dati appartengono alla persona che li ha forniti anche quando sono in possesso di terzi e questi ne deve poter disporre.
Altro tema di particolare rilevanza riguarda la c.d. “profilazione”, ossia qualsiasi forma di trattamento, anche automatizzato, dei dati personali che utilizza i dati medesimi per analizzare o prevedere rendimento professionale, situazione economica, salute, interessi personali. Le Banche già operavano tale profilazione ancora prima dell’ingresso del processo tecnologico nel settore del trattamento dei dati, tanto da costituire un vero e proprio monopolio nell’ambito della gestione dati.
La scelta normativa di aprire il patrimonio – dati detenuto dalle banche al mercato è stata, seconda la Professoressa, mossa dall’intento di livellare il mercato, dando la possibilità a nuovi operatori di accedere al mercato.
La Professoressa Bani conclude chiedendosi se in realtà tale apertura non possa determinare una sorta di livellamento alla rovescia, determinando una situazione di debolezza degli operatori bancari classici rispetto ai nuovi operatori.
Prosegue la Dott.ssa Laura Narducci, responsabile della segreteria tecnica del comitato fintech presso il MEF, che interviene sul tema del c.d. sandbox.
La Dott.ssa Narducci parla in primo luogo del ruolo del comitato fintech quale espressione di innovatività del regolatore, in quanto nato con l’intenzione di dare un approccio coordinato al fenomeno della finanza tecnologica.
Il comitato fintech rappresenta infatti un punto di osservazione privilegiato del fenomeno dell’innovazione tecnologica nel mondo finanziario, atto a supportare naturalmente il regolatore nella cristallizzazione normativa delle varie manifestazioni, problematiche o meno, che attengono al mondo in questione.
In questa prospettiva la c.d. sandbox rappresenta un ambito protetto che consente da una parte agli operatori di sperimentare gli aspetti innovativi dei servizi tecnologici, e dall’altra per le autorità di potere, attraverso tale scenari, prospettare ipotesi di policy maggiormente adeguate.
Prende dunque la parola il Prof. Sica, ordinario di diritto privato presso l’Università degli Studi di Salerno, il quale parte dall’affermazione per cui il mondo dell’innovazione tecnologica è caratterizzato da un’alluvione di regole ma altresì da una povertà di diritto.
Il tema deve essere letto secondo una prospettiva giuridica, sforzandosi per un inquadramento sistematico; la rivoluzione in essere, tecnologica quanto culturale, pone in dubbio le attuali qualificazioni giuridiche afferenti al mondo finanziario e dunque la chiave di lettura sino ad oggi utilizzata, caratterizzata da un soggetto debole ed un soggetto forte, rischia di essere gravemente insufficiente.
Il Professore esprime l’opinione per cui sia necessaria una ampia flessibilità ai fini dell’inquadramento dei nuovi fenomeni tecnologici a livello sistematico.
Ancora, secondo il Prof. Sica, la regolamentazione giuridica in parola deve partire dall’idea di fondo di una assoluta asimmetria informativa e tecnica tra i soggetti coinvolti nei relativi rapporti giuridici; un comune denominatore dovrebbe essere il concetto per cui chi ottiene un maggior profitto dall’operazione tecnologica posta in essere debba altresì rappresentare il “canalizzatore” del rischio di sistema.
Prosegue il Prof. Siri, titolare della cattedra di diritto commerciale e delle assicurazioni presso l’Università degli Studi di Genova, che parla in particolare del ruolo dell’innovazione tecnologica rispetto all’industria assicurativa.
Il Professore espone i numeri degli investimenti in insuretech rispetto a diversi operatori nazionali, evidenziando in particolare come l’Italia si collochi ancora in un range di piccoli investimenti tecnologici.
Il fenomeno che incide maggiormente sul consumatore finale è certamente la maggiore capacità di determinazione dei prezzi, cagionata proprio dalla possibilità per l’impresa assicuratrice di accedere ai dati pedissequi di ogni utente al fine di quantificare con precisione la soglia di rischio, aumentando la personalizzazione ma influendo anche sulla concorrenza in termine di dispersione dei prezzi.
Le conclusioni dell’incontro sono rassegnate dal Prof. Olivieri, ordinario di diritto commerciale presso Università LUISS – Guido Carli di Roma.
Il Professore parte dal quesito circa le implicazioni ed il ruolo del diritto della concorrenza nello scenario descritto nel corso dei lavori. I mercati digitali non finanziari sono prevalentemente caratterizzati da economie di scale, economie di rete ed economie di scopo. A mente del Professore, la peculiarità che si riscontra nei settori menzionati è l’intervento normativo ed in particolare l’apertura di nuovi mercati in funzione di norme regolamentari. Ancora sottolinea l’innovatività di una serie di scelte, tra cui l’obbligo di accesso per il titolare delle informazioni e la loro portabilità per poi rilevare come l’intervento della regolazione sia fortemente asimmetrico (a carico delle banche ed a favore dei nuovi entranti) e come il modello di regolazione asimmetrica si stia esportando anche al fuori del fintech per raggiungere le grandi piattaforme.
I lavori si chiudono con i ringraziamenti della Professoressa Falce.