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Smart Contracts e disciplina dei contratti. Intervista alla Prof.ssa Avv. Marisaria Maugeri.

In occasione della pubblicazione del volume Smart Contracts e disciplina dei contratti – Smart Contracts and Contract Law, DIMT ha intervistato la Prof.ssa Avv. Maria Rosaria Maugeri, autrice dell’opera.
La Prof.ssa Maugeri è Componente del Comitato Direttivo della Scuola Superiore della Magistratura e Presidente della Scuola Superiore (Mediterranean University Center) dell’Università degli Studi di Catania. Dal 2003 è Prof.ssa Ordinaria nell’Università di Catania, Dipartimento di Giurisprudenza.
La Prof.ssa Avv. Maria Rosaria Maugeri
Nella Sua pubblicazione approfondisce il tema dell’utilizzo degli Smart Contracts nel mercato dell’energia elettrica. Potrebbe parlarci del loro impiego in questo ambito, quali impieghi e agevolazioni porterà il loro utilizzo a Suo avviso?
Si ritiene che la tecnologia delle DLT e degli Smart Contracts, se applicata al settore energetico, possa rendere più efficaci, più veloci e più sicuri gli scambi di energia tra i partecipanti a una stessa piattaforma. Seppur non siano ancora molti i progetti attivati di utilizzo di tali tecnologie nel settore dell’energia, ve ne sono alcuni di grande interesse. Il più noto di questi è quello della Microgrid di Brooklyn. La Microgrid in questione è connessa a una pluralità di utenze elettriche gestite attraverso un unico punto di connessione con la rete elettrica di distribuzione. Volendo semplificare nella descrizione del progetto, si può dire che è stata installata una rete dedicata fra vicini (sia quelli dotati di pannelli fotovoltaici sia quelli non dotati) e gli autoproduttori sono stati messi in grado di cedere l’eccedenza di energia ad altri. Come altre Microgrid, anche queste corrono lungo la rete elettrica tradizionale (anche se funzionano in totale autonomia). La differenza rispetto alle forniture tradizionali di energia, dove il privato compra da un operatore di grandi dimensioni, è il rapporto alla pari con gli altri nodi della rete. La sicurezza della transazione e la garanzia che la piattaforma su cui gira la Microgrid non possa esser manomessa arriva proprio dalla Blockchain, che – come è noto – ha caratteristiche di immutabilità.
A Suo avviso, quali sono i maggiori punti di forza e criticità dell’automazione contrattuale Blockchain e Smart Contracts?
L’utilizzo di queste tecnologie consente di avere, in modo certo e non modificabile, tutti i dati e le informazioni rilevanti per la conclusione di un accordo e per l’esecuzione dello stesso. La DLT consente inoltre la disintermediazione: le parti entrano direttamente in contatto fra loro e non c’è un soggetto terzo che possa bloccare l’esecuzione. Operazione (quella dell’inadempimento) che è preclusa anche alle stesse parti. Le DLT sono utilizzate in più contesti che vanno dai nuovi sistemi di identità digitale, a sistemi di certificazione alla creazione e gestione di nuovi mercati.
Allo stato, però, c’è ancora il rischio, seppur contenuto, di possibili errori di programmazione oltre che il problema legato all’individuazione del contraente da convenire eventualmente in giudizio.
Qual è il quadro normativo europeo attuale che tutela gli utenti fruitori dei contratti intelligenti e dell’automazione contrattuale? A Suo avviso gli strumenti legislativi attualmente in vigore in Italia, sono sufficientemente efficaci?
Gli Smart Contracts sono stati già regolamentati in molti Stati degli USA. In generale oltreoceano si registra una reazione positiva all’uso di queste nuove tecnologie e ormai non si dubita più che gli Smart Contracts possano essere considerati (a certe condizioni) contratti.
L’UE, che sembrava fino a poco tempo fa complessivamente più indietro nella riflessione, ha mostrato, da ultimo, di voler intervenire nella regolazione del fenomeno.
Di recente, infatti, la Commissione, Direzione Generale DG Communications Networks, Content & Technology, ha richiesto di effettuare uno studio su Blockchains. Legal, governance and interoperability aspects. A Study prepared for the European Commission DG Communications Networks, Content & Technology. Lo studio è stato pubblicato nel 2020.
Nonostante il Consortium (composto da Spark Legal Network, Michèle Fink, Tech4i2 e Datarella) che ha redatto lo studio abbia suggerito di adottare prevalentemente, ancorché non solo, l’approccio “Wait-and-See”, la sola circostanza che sia stato commissionato tale studio testimonia il sempre maggior interesse, anche da parte delle Istituzioni dell’Unione, verso il tema delle Blockchain, delle DLT e degli Smart Contracts.
Interesse adesso vieppiù testimoniato dalla Risoluzione del Parlamento europeo del 20 ottobre 2020 recante raccomandazioni alla Commissione sulla legge sui servizi digitali: adeguare le norme di diritto commerciale e civile per i soggetti commerciali che operano online, che proprio agli Smart Contracts e alla Blockchains fa riferimento.
Da ultimo ricordo la Proposta del PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO relativo ai mercati delle cripto-attività e che modifica la direttiva (UE) 2019/1937, che contiene un passaggio molto importante in punto di tutela del consumatore nel contesto delle cripto-attività (considerando 16).
Anche l’Italia, come è noto, si è dotata di un nucleo di disciplina importante introducendo l’art. 8-ter del D.L. 14 dicembre 2018, n. 135 (Decreto semplificazioni, convertito con Legge 11 febbraio 2019, n. 12).
Temo, però, che tutto questo non basti.
È in corso, in vero, un dibattito sulla opportunità di intervenire normativamente e, in caso di risposta affermativa, su quando intervenire e a che livello farlo. A me sembra che si debba intervenire a livello sovranazionale. In particolare, credo che l’UE debba intervenire per eliminare palesi distonie fra discipline vigenti e il concreto operare di queste nuove tecnologie. Credo, ad esempio, che il rimedio del recesso, previsto a tutela del consumatore, sia un rimedio distonico rispetto alle ragioni stesse per cui si utilizzano gli Smart contracts e le DLT. Allo stesso tempo, però, si dovrebbero immaginare forme alternative di tutela.
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