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Sottoscrizione digitale del ricorso nel processo amministrativo telematico

Tar Napoli, sez. II, 22 febbraio 2017, n. 1053  

Ai sensi dell’art. 136, comma 2 bis, c.p.a. e dell’art. 9, d.P.C.M. 16 febbraio 2016 (Regole tecniche), nella vigenza del processo amministrativo telematico tutti gli atti delle parti “devono” (e non “possono”) essere sottoscritti con firma digitale; non paiono esservi sufficienti elementi testuali o sistematici per dequotare la prescrizione sulla firma digitale di tutti gli atti e provvedimenti inerenti al processo amministrativo telematico ad una mera forma strumentale valida unicamente per il loro deposito, anziché ad una forma univocamente prescritta dal legislatore come mezzo di inequivoca imputazione dell’atto al suo autore a fini sostanziali .

Anche nella vigenza del processo amministrativo telematico è possibile procedere alle formalità tradizionali di notificazione del ricorso, con la conseguenza che è ammissibile il ricorso in formato cartaceo notificato alle altre parti recante non soltanto l’autenticazione in calce al mandato, ma le relazioni di notifica redatte e sottoscritte in maniera autografa dal difensore.

Il Tar ha chiarito che nell’attuale sistema a regime del processo amministrativo telematico sembra venuta meno la facoltatività della sottoscrizione digitale degli atti, propria della fase di sperimentazione e non più prorogata.

Ha aggiunto che il comma 2 bis dell’art. 136 c.p.a. non parla mai di copie di atti o provvedimenti, sicché difficilmente la si potrebbe riferire semplicemente ad una forma strumentale al deposito delle copie, invece che ad un elemento di forma sostanziale dettato per l’identificazione della provenienza del documento, frutto di una scelta legale sulla rilevanza giuridica di un tipo di sottoscrizione, anziché di un altro, nel contesto di cui si discute (il processo amministrativo).

Né depone in senso contrario la circostanza che l’articolo sia rubricato “Disposizioni sulle comunicazioni e sui depositi informatici”, non essendo di certo rari i casi di articoli di legge dal contenuto disomogeneo, e trovando tale circostanza agevole spiegazione nel fatto che quel comma aveva in origine un diverso contenuto (dove la facultizzazione all’uso della firma digitale consentiva di provvedere al deposito di atti e documenti in via telematica senza passare attraverso la procedura più complessa prevista nello stesso articolo per le copie di documenti formati su supporto analogico).

Ancora, ad avviso del Tribunale, non sembra poterlo dimostrare neppure il fatto che il successivo comma 2 ter presupponga la possibilità di atti processuali di parte, di provvedimenti del giudice o di documenti ancora formati su supporto analogico e dei quali si ponga, dunque, il tema del deposito con modalità telematiche di una loro copia informatica, poiché nulla, in quest’ultima disposizione, consente di concludere che essa si riferisca, necessariamente, anche ad atti processuali o provvedimenti giurisdizionali nuovi, anziché soltanto al deposito di atti e provvedimenti precedenti all’obbligatorietà della firma digitale (atti di data certa anteriori, legittimamente formati in analogico), costringendo, nel primo caso, ad un’interpretazione manipolatrice del comma 2 bis;

L’avversata interpretazione comporterebbe, a rigore, la conseguenza che anche il giudice, tra gli altri soggetti interessati dal comma 2 bis, sarebbe libero di scegliere se sottoscrivere a mano i propri atti e provvedimenti, senza che però, stavolta, il comma 2-ter si preoccupi di disciplinarne le modalità del successivo deposito telematico;

La distinzione tra forme di sottoscrizione e forme di deposito appare trovare un ulteriore addentellato normativo nel comma 2 dello stesso art. 136 c.p.a., che riconosce al giudice il potere di «dispensare, previo provvedimento motivato, dall’impiego delle modalità di sottoscrizione e di deposito di cui al comma 2-bis ed al primo periodo del presente comma»: dove il comma 2 bis, come visto, si riferisce al solo aspetto della forma della sottoscrizione, mentre il primo periodo del comma 2 si riferisce al deposito di atti e documenti con modalità telematiche;

Da tutto quanto sopra esposto, in virtù del combinato disposto con le predette disposizioni, la prescrizione dell’art. 40 c.p.a., in base al quale il ricorso deve contenere la sottoscrizione del ricorrente, se sta in giudizio personalmente, o del difensore munito di procura speciale, dovrebbe intendersi ora riferita alla sottoscrizione mediante firma digitale. Lo stesso, allora, dovrebbe dirsi in relazione all’art. 44, comma 1, lett. a), c.p.a., per il quale il ricorso è nullo se manca la sottoscrizione.

(fonte www.giustizia-amministrativa.it)

7 marzo 2017

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