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Sul diritto d’autore dalla Ue soluzioni ancora controverse

(via www.ilsole24ore.com) di Lionel Bently e Valeria Falce Dopo un percorso tortuoso e i pareri disallineati delle commissioni del Parlamento Ue, l’approvazione della direttiva sulla modernizzazione del diritto di autore è alle porte. I punti di partenza sono fermi: adeguare il copyright all’ecosistema digitale e alle sfide delle nuove tecnologie; rafforzare l’effettività dei diritti e promuovere un più maturo bilanciamento tra l’interesse degli autori/editori e quello generale, a salvaguardia «della stampa libera e pluralista» e a garanzia del «giornalismo di qualità e l’accesso dei cittadini all’informazione».

I nodi da sciogliere sono condivisi: fronteggiare i cambiamenti radicali imposti dall’economia digitale, che travolge l’industria dell’editoria e i modelli di business tradizionali; facilitare la circolazione delle opere e il sistema delle licenze; consentire ad editori e autori di partecipare “ad armi pari” alla catena del valore.

Le soluzioni proposte sono controverse, perché Commissione, Consiglio e Parlamento Ue continuano ad oscillare tra tentativi di compromesso e ripensamenti repentini.

I fronti “spaccati” sono almeno due: l’articolo 11, con il quale la Commissione Ue intende introdurre un nuovo diritto a favore degli editori di opere giornalistiche, per assicurare «la sostenibilità» del settore attraverso la compartecipazione alle nuove forme di sfruttamento promosse da aggregatori e operatori online; l’articolo 13, attraverso il quale si intende “responsabilizzare” le piattaforme e gli Internet service provider (Isp) ogni volta che svolgono un «ruolo attivo» anche attraverso «l’ottimizzazione della presentazione dei materiali o la loro promozione».

Ora, l’articolo 11 ha degli illustri precedenti. Germania e Spagna hanno introdotto regole non del tutto simili, ma certamente ispirate alla medesima finalità. Quanto all’Italia, il sistema nazionale già fornisce una tutela soddisfacente: l’editore esercita i diritti economici sull’opera giornalistica e lo sfruttamento sleale di titoli ed estratti è illecito. In questo scenario, mentre per alcuni Stati la previsione risulta inutile, per altri può essere fonte di incertezze, perché nel tentativo di definire un modello “a taglia unica” sovrappone i soggetti (autore ed editore) e le condizioni di acquisito del diritto (creazione o licenza), e non chiarisce quale sia livello di originalità richiesto o il comportamento che qualifichi un’infrazione.

Discorso a parte merita l’attuale formulazione dell’articolo 13, che richiede un approfondimento in chiave sistematica, soprattutto se letta in combinato disposto con i considerando 38 e 39.

Innanzitutto, il legislatore sembra incerto sui soggetti di diritto interessati dai nuovi obblighi, rivolgendosi agli Isp che memorizzano e danno pubblico accesso ad un «grande numero di opere o altro materiale protetti dal diritto di autore e caricati dagli utenti».

In secondo luogo, nella bozza di direttiva si legge che tali soggetti «dovrebbero adottare misure appropriate e proporzionate per garantire la protezione di tali opere…, ad esempio tramite l’uso di tecnologie efficaci». Il riferimento è alle tecniche di filtro e monitoraggio dei contenuti, già utilizzati in altri settori (industria musicale, in primis).

Tuttavia, mentre i concetti di «messa a disposizione», «accesso» e «atto di comunicazione al pubblico», tendono a sovrapporsi nella bozza di direttiva, secondo l’articolo 3 della direttiva 2001/29 si tratta di concetti ben distinti.

Ancora, le tecniche di filtering, stando alla bozza di direttiva, andrebbero adottate in via orizzontale, senza eccezioni e limitazioni (come invece previste dall’articolo 6 (4) della direttiva 2001/29/EC), avrebbero carattere generale (così confliggendo con gli articoli 15 e 16 della direttiva sul commercio elettronico e rischiando di interferire anche con il regolamento Data protection) e non è detto che non contrastino con i diritti fondamentali (articoli 8,11 e 16 della Carta dei diritti).

Insomma, il legislatore persegue l’obiettivo di rivedere poteri e doveri delle piattaforme attraverso una formulazione normativa coraggiosa. Ma, senza raccordarsi con il sistema “a stella” entro il quale si collocano le responsabilità degli Isp e delle piattaforme, l’articolo 13 rischia di diventare un boomerang che incrina le fondamenta del diritto autoriale europeo e rende incerti se non opachi gli obblighi dei soggetti coinvolti.

(Fonte www.ilsole24Ore.com)

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