skip to Main Content

Tracking pixel nelle email: il Garante privacy pubblica le linee guida su consenso e trasparenza

Il Garante per la protezione dei dati personali ha adottato nuove linee guida sull’utilizzo dei tracking pixel nelle comunicazioni di posta elettronica, con l’obiettivo di rafforzare il controllo degli utenti sui propri dati personali e rendere più trasparenti le pratiche di monitoraggio.

I tracking pixel, richiamati espressamente nel provvedimento, sono elementi grafici di dimensioni minime e generalmente invisibili, incorporati nei messaggi email per rilevarne l’apertura e raccogliere informazioni sul comportamento dei destinatari. Proprio questa capacità di operare in modo non immediatamente percepibile rende tali strumenti particolarmente invasivi, soprattutto quando l’utente non è adeguatamente informato del loro utilizzo.

Le linee guida chiariscono che l’impiego di queste tecnologie rientra nell’ambito applicativo dell’articolo 122 del Codice privacy, norma che disciplina l’accesso alle informazioni archiviate nei dispositivi degli utenti e il monitoraggio delle loro attività. In via generale, l’uso dei tracking pixel richiede quindi un consenso preventivo che sia libero, specifico e informato.

Accanto a questa regola, il Garante individua alcune ipotesi in cui il ricorso a tali strumenti può essere ammesso anche in assenza di consenso, purché ricorrano condizioni rigorose. Si tratta, ad esempio, di esigenze tecniche strettamente necessarie, finalità di sicurezza o comunicazioni di carattere istituzionale e di servizio, sempre nel rispetto dei principi di proporzionalità e minimizzazione dei dati.

Un aspetto centrale del provvedimento riguarda gli obblighi informativi. I titolari del trattamento sono tenuti a fornire indicazioni chiare e comprensibili sull’uso dei tracking pixel e a garantire agli utenti strumenti semplici per revocare il consenso, anche in maniera selettiva. Viene inoltre sottolineata la necessità di integrare fin dalla progettazione soluzioni orientate alla tutela dei dati personali, secondo i principi di privacy by design e by default, al fine di limitare i rischi di identificazione e la circolazione non necessaria delle informazioni.

Le linee guida si rivolgono a una platea ampia di operatori: fornitori di servizi della società dell’informazione, provider di posta elettronica, gestori di piattaforme per l’invio massivo di email e, più in generale, tutti i soggetti che utilizzano strumenti di tracciamento nelle comunicazioni elettroniche.

Per consentire l’adeguamento alle nuove indicazioni, il Garante ha previsto un termine di sei mesi dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Il provvedimento si inserisce in un contesto di crescente attenzione regolatoria verso le tecniche di tracciamento digitale, confermando l’orientamento a subordinare tali pratiche a condizioni stringenti di trasparenza e controllo da parte degli interessati.

 

Approfondimenti:

Back To Top