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Tribunale di Roma: l’ordine di inibizione di un sito internet può essere disposto solo da un Giudice e non da una Authority

 

Ma il Giudice può tenere conto dell’istruttoria dell’Autorità amministrativa al fine di ordinare l’inibizione o di rifiutarla, qualora in sede amministrativa venga garantito in maniera scrupolosa il diritto al contraddittorio del titolare del sito, e si sia svolta una istruttoria amministrativa molto dettagliata.

E’ questa lo soluzione adottata dal Giudice delle indagini preliminari di Roma in relazione al titolare di un sito internet che era stato inibito agli utenti italiani per la violazione delle norme del  testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (TUF), dopo una istruttoria svolta dalla Commissione nazionale per le società e la borsa. .

Il sito era stato accusato dalla CONSOB di aver compiuto reati finanziari ed in particolare di porre in vendita servizi di investimento su  strumenti finanziari, mediante trading on line di opzioni binarie,  nonché contratti derivati regolati in contanti rientranti nell’allegato 1, sezione C della Direttiva 2004/39/CE, ( “MiFid”), al di fuori del sistema di autorizzazioni previste dal TUF.

La fattispecie aveva radicato un procedimento penale di fronte al Tribunale penale di Roma ed uno amministrativo di fronte alla CONSOB, in quanto le due Autorità avevano per legge potere concorrente in merito alla stessa violazione.

In particolare il GIP in sede di giudizio abbreviato ha verificato, dopo aver analizzato la regolare notifica dell’apertura del procedimento amministrativo alle Parti private, le deduzioni e controdeduzioni presentate di fronte all’Autorità Amministrativa, in un procedimento partecipato che era durato più di un anno,  che il sito aveva adottato comportamenti riconducibili a mera colpa e non a  dolo.

Per questo motivo il titolare del sito è stato mandato assolto ed il sito internet restituito al legittimo proprietario.

12 dicembre 2016

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