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Tutela del diritto d’autore nelle opere collettive: la Corte di giustizia chiarisce i limiti delle regole procedurali nazionali

La gestione dei diritti d’autore nelle opere collettive, in particolare nel settore cinematografico, può diventare complessa quando il numero degli autori coinvolti è elevato e la distanza temporale tra la creazione dell’opera e l’insorgere delle controversie rende difficile individuare tutti i titolari dei diritti. Una recente sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea affronta questo tema e chiarisce fino a che punto le regole procedurali nazionali possano vincolare l’accesso alla giustizia in caso di presunte violazioni del diritto d’autore.

La vicenda trae origine dalle opere del regista francese Claude Chabrol, che tra il 1967 e il 1974 realizzò quattordici film, cinque dei quali in collaborazione con lo sceneggiatore Paul Gégauff. Nel 1990 i diritti di sfruttamento di alcune di queste opere furono ceduti alla società Brinter, che nel 2012 trasferì a sua volta i diritti relativi ai cinque film coperti dalla co-autorialità di Gégauff alla società Panoceanic Films SA. Dopo la morte dei due autori, i loro eredi hanno contestato le condizioni di sfruttamento delle opere, sostenendo che alcune modalità previste dai contratti violassero gli accordi originari e costituissero un’infrazione del diritto d’autore.

Le società convenute hanno obiettato che l’azione giudiziaria fosse inammissibile perché, per legge, sarebbe stato necessario coinvolgere nel procedimento tutti i coautori dei film e i relativi eredi. Tuttavia, la situazione concreta rendeva quasi impossibile riunire tutte le parti interessate, anche a causa dell’età delle opere e della difficoltà di rintracciare alcuni dei titolari dei diritti. Il tribunale di Parigi ha quindi chiesto alla Corte di giustizia se una tale regola procedurale nazionale fosse compatibile con il diritto dell’Unione europea.

Nella sua decisione, la Corte ha stabilito che il diritto dell’UE non impedisce agli Stati membri di prevedere una norma che subordini l’ammissibilità dell’azione alla partecipazione di tutti i co-titolari del diritto d’autore. Tale requisito è però legittimo solo se il procedimento rimane proporzionato e non rende l’accesso alla giustizia impossibile o eccessivamente difficoltoso. Se, al contrario, la norma nazionale dovesse ostacolare in modo significativo l’esercizio del diritto a un ricorso effettivo, il giudice nazionale sarebbe tenuto a garantirne la piena efficacia e, se necessario, a disapplicare la disposizione incompatibile.

La Corte ha richiamato gli articoli della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea che tutelano sia il diritto di proprietà — comprensivo dei diritti di proprietà intellettuale — sia il diritto a un ricorso effettivo. Una procedura che di fatto privi un autore o un erede della possibilità di far valere i propri diritti si pone in contrasto con il principio di effettività e, in ultima analisi, con la tutela fondamentale garantita dal diritto dell’Unione.

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