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Vigilanza sulle fusioni aziendali: il Tribunale dell’UE conferma la legittimità dell’intervento della Commissione europea nel caso Brasserie Nationale–Boissons Heintz

Con una sentenza del 3 luglio 2025, il Tribunale dell’Unione europea ha respinto il ricorso presentato da Brasserie Nationale e dalla sua controllata Munhowen contro la decisione della Commissione europea di esaminare l’acquisizione di Boissons Heintz, richiesta dalle autorità lussemburghesi sulla base dell’articolo 22 del Regolamento sulle concentrazioni.

L’operazione – che consisteva nell’acquisizione da parte di Munhowen (gruppo Brasserie Nationale) del controllo esclusivo su Boissons Heintz, attiva nella distribuzione all’ingrosso di bevande – non rientrava nella soglia di rilevanza europea né era soggetta a notifica in Lussemburgo, che non dispone di un sistema nazionale di controllo delle concentrazioni. Tuttavia, il 7 febbraio 2024, l’Autorità garante della concorrenza del Lussemburgo ha chiesto alla Commissione di esaminare l’operazione, e quest’ultima ha accettato la richiesta il 14 marzo 2024, ritenendo che potesse compromettere significativamente la concorrenza nel mercato lussemburghese e incidere sugli scambi intra-UE, limitando l’accesso al mercato locale da parte di produttori esteri privi di una propria rete di distribuzione.

Brasserie Nationale e Munhowen hanno impugnato la decisione, sostenendo che la richiesta di rinvio fosse stata presentata oltre il termine previsto di 15 giorni lavorativi, a decorrere dal momento in cui la concentrazione era stata “resa nota” al Lussemburgo.

Il Tribunale ha però chiarito che la semplice conoscenza dell’esistenza dell’operazione non equivale a una formale comunicazione sufficiente ad attivare il termine previsto dalla normativa europea. Solo un’informazione dettagliata e trasmessa attivamente all’autorità competente può avviare il computo dei 15 giorni. Secondo i giudici, ciò non era avvenuto prima del 17 gennaio 2024, data correttamente indicata dalla Commissione come inizio del termine.

Inoltre, il Tribunale ha ribadito che i singoli Stati membri non hanno l’obbligo di cercare proattivamente informazioni su operazioni di concentrazione. La Commissione, dal canto suo, ha agito nel rispetto della propria discrezionalità, accettando legittimamente la richiesta di esame avanzata dal Lussemburgo, proprio in virtù della mancanza di un meccanismo nazionale di controllo.

La decisione conferma la possibilità per gli Stati membri privi di strumenti nazionali in materia di concentrazioni di avvalersi dell’intervento della Commissione per tutelare la concorrenza nel proprio territorio in caso di operazioni potenzialmente dannose.

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