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Vittoria di Pirro per i gestori di siti pirata

di Maria Letizia Bixio Con la sentenza dello scorso 7 febbraio 2017 n. 181 il Tribunale di Frosinone, ha dovuto accogliere per mancanza di prove sulla finalità di lucro dell’attività illecita, l’opposizione all’ordinanza di ingiunzione in materia di diffusione di opere audiovisive a mezzo internet, con cui si condannava ad una esosa sanzione pecuniaria, ex art. 174 bis della L. 633/1941 (Legge a tutela del diritto d’autore), il gestore di alcuni siti pirata.
Un successo apparente, dunque, quello ottenuto dal gestore dei portali dedicati allo streaming illecito, che si è visto annullare la sanzione amministrativa di ben 546.528,69 euro, ingiunta nel 2015 dal Prefetto di Frosinone, grazie all’incompletezza della relazione sull’indagine svolta dalla Guardia di Finanza.
Sebbene nulla quaestio sulla violazione della legge a tutela del diritto d’autore, perpetrata tramite la condotta della condivisione dei contenuti a mezzo file sharing, i principi generali di tipicità e tassatività della legge penale, impongono la prova di tutti gli elementi tipici necessari ad integrare la fattispecie di reato.
In particolare, per la violazione prevista all’art. 171 ter c.2. a)bis della legge 633/41, la perseguibilità della “comunicazione al pubblico a fini di lucro di un’opera protetta dal diritto d’autore, o di parte di essa, attuata mediante la sua diffusione in un sistema di reti telematiche, attraverso connessioni di qualsiasi genere”, ha come requisito essenziale di punibilità proprio la prova dell’intenzionalità di trarre un guadagno economico apprezzabile dall’attività di condivisione di contenuti protetti senza autorizzazione.
Il giudice, pur nell’evidenza dell’attività perpetrata dal gestore del portale, ha annullato la sanzione amministrativa non potendo ritenere integrata la fattispecie ex 171 ter, laddove, la Guardia di Finanza nella sua relazione si era limitata ad “un generico richiamo alle indagini svolte nei confronti di una pluralità di domini che assoggettavano a pubblicità preliminare l’accesso alla visione dell’opera tutelata” senza allegare documentazione probante la natura dei banner pubblicitari e l’effettiva, seppur palese, capacità di produrre reddito a favore del gestore dei portali.
31 marzo 2017