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Sport e diritto UE: l’autonomia delle federazioni sportive incontra i limiti della concorrenza e del mercato interno

L’avvocato generale della Corte di giustizia dell’Unione europea, Nicholas Emiliou, ha chiarito che il potere di autogoverno delle organizzazioni sportive, pur riconosciuto, deve rispettare i vincoli imposti dal diritto dell’Unione quando le loro decisioni hanno effetti significativi su ambiti regolati come la concorrenza, il mercato interno e la libera circolazione. Le sue conclusioni arrivano in risposta a tre cause che vedono coinvolte federazioni sportive e soggetti economici attivi nel settore calcistico.

Le controversie riguardano, in particolare, norme FIFA e di federazioni nazionali che disciplinano l’attività degli agenti dei giocatori e un accordo tra club portoghesi volto a non ingaggiare calciatori che avevano interrotto i contratti durante la pandemia. Secondo Emiliou, sebbene tali norme possano perseguire obiettivi sportivi legittimi, devono comunque essere sottoposte a verifica di proporzionalità e compatibilità con il diritto europeo, in linea con la giurisprudenza Meca Medina.

L’avvocato generale propone una lettura restrittiva dell’“eccezione sportiva”, sostenendo che l’autonomia del mondo sportivo non può estendersi a decisioni che abbiano rilevanti conseguenze economiche. Le norme interne alle federazioni, quindi, possono essere giustificate solo se dimostrano di perseguire scopi legittimi e di non violare in modo sproporzionato le libertà economiche garantite dall’Unione.

Inoltre, Emiliou distingue chiaramente tra restrizioni alla concorrenza “per oggetto” e “per effetto”, soffermandosi sul tema degli accordi di non assunzione reciproca (“no poach”). Sebbene in linea generale tali intese siano considerate restrittive per oggetto, l’eccezionalità del contesto pandemico potrebbe, in questo caso, rendere l’accordo portoghese compatibile con il diritto dell’UE.

Le conclusioni dell’avvocato generale offrono un’importante riflessione sull’equilibrio tra autonomia sportiva e rispetto delle norme comuni del mercato europeo, e rafforzano il principio secondo cui nessun settore, neppure quello sportivo, può ritenersi esente dall’ordinamento giuridico dell’Unione.

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