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Tecnologia e suicidio assistito. Il divieto di aiuto al suicidio all’esame della Corte costituzionale: osservazioni “a prima lettura” dell’ordinanza di rimessione del 14 febbraio 2018 della Corte d’Assise di Milano

Tecnologia e suicidio assistito.
Il divieto di aiuto al suicidio all’esame della Corte costituzionale: osservazioni “a prima lettura” dell’ordinanza di rimessione del 14 febbraio 2018 della Corte d’Assise di Milano
di Francesca Piergentili* La Corte d’Assise di Milano, con ordinanza di rimessione del 14 febbraio 2018, ha sollevato la questione di legittimità costituzionale, nel processo che vede imputato Marco Cappato per il reato di aiuto al suicidio di Fabiano Antoniani, dell’art. 580 c.p., eccependo il contrasto dello stesso con gli artt. 2, 3, 13, 25, II comma, 27, III comma, e 117 Cost, quest’ultimo in riferimento agli artt. 2, 3 e 9 CEDU.
Nello specifico la Corte d’Assise ha posto il dubbio di costituzionalità dell’art. 580 c.p. nella parte in cui incrimina le condotte di aiuto al suicidio “a prescindere dal loro contributo alla determinazione e al rafforzamento del proposito suicidiario”.
Com’è noto tale articolo punisce non solo l’istigazione al suicidio, e dunque chi determina altri al suicidio o rafforza l’altrui proposito – contribuendo al processo di formazione della decisione stessa -, ma anche chi “ne agevola in qualsiasi modo l’esecuzione”. Tali condotte integrano entrambe, sia sotto la forma di istigazione, sia sotto quella di aiuto al suicidio, la fattispecie incriminatrice, essendo state previste come alternative (v. Cass. pen. Sez. I, n. 3147 del 6 febbraio 1998).
Il Giudice a quo nell’ordinanza contesta tale interpretazione, richiamando non solo la sentenza pronunciata dal GUP di Roma nel caso Welby e la sentenza della Cassazione sulla vicenda Englaro del 2007 (sez. I civ., 16 ottobre 2007, n. 21748), ma anche la recente legge sulle DAT del 22 dicembre 2017, n. 219 che, in ogni caso, si ricorda, non legittima il c.d. “suicidio assistito” .
Per la Corte d’Assise, infatti, l’interpretazione dell’art. 580 c.p. che parte non solo dal dato letterale, ma anche dalla considerazione del “suicidio come un fatto in sé riprovevole” e che rintraccia “la ratio della norma nella tutela ‘del bene supremo della vita’”, è in violazione degli art. 2 e 13, I comma, della Carta fondamentale, e cioè contraria ai principi di libertà e di autodeterminazione del singolo.
Ed è in base al principio di autodeterminazione “anche in ordine alla fine della propria esistenza” che per la Corte di Milano dovrebbero essere sanzionabili ai sensi dell’art. 580 c.p. le sole condotte che “in qualsiasi modo” abbiano alterato il percorso psichico del soggetto passivo.
Pertanto sia la sanzione indiscriminata delle varie condotte di aiuto al suicidio sia la previsione della stessa pena stabilita per l’istigazione sono ritenute incostituzionali per violazione degli artt. 3, 13, 25, II comma, e 27, III comma Cost.
Rispetto alle considerazioni della Corte d’Assise si può, anzitutto, osservare che elevare l’autodeterminazione a principio costituzionale in grado di prevalere su tutti gli altri valori protetti dalla Costituzione, primo fra tutti la vita, è estremamente pericoloso e contrario all’impostazione personalistica della Carta.
Al riguardo vale la pena fare un rapido accenno al tema dell’autonomia privata, sottolineando come la volontà del singolo, seppur indispensabile e meritevole di protezione in numerosi ambiti dell’ordinamento, non è sempre, in sé e per sé, insindacabile e immediatamente produttiva di effetti sul piano giuridico: si pensi, ad esempio, al settore del diritto del lavoro, nel quale “i limiti fissati dalla pura autodeterminazione contrattuale” di certo non possono assumere “una portata riduttiva circa la dignità attribuita alla figura del lavoratore”[1]; si pensi alla libertà di disporre del proprio corpo e ai limiti imposti dalla legge a tutela di valori superiori, come nel caso degli obblighi gravanti sui conducenti di motoveicoli o automobili per la sicurezza stradale[2], o ai divieti di compravendita di parti del corpo umano; si considerino poi i limiti previsti dalla legge in tema di trapianti di organi da vivente all’autodeterminazione personale, anche in caso di espressa volontà alla donazione, previsti a tutela della salute del donatore[3].
Anche sul piano strettamente costituzionale vi sono valori fondamentali protetti dalla Carta, come la famiglia, la vita, la salute, il lavoro, che sono da considerare “anteriori e indipendenti rispetto all’autodeterminazione individuale, la cui tutela spetta alla legge, che è legittimata, in vista della loro salvaguardia e protezione, a disporre anche contro la volontà dei singoli individui”[4].
Sotteso all’interpretazione che enfatizza l’autodeterminazione a discapito di valori superiori vi è il rischio che tale principio divenga “un argomento idoneo, se preso sul serio, a legittimare qualsiasi decisione sulla vita e sulla morte, ben al di là dei «casi eccezionali»…”[5], minando il fondamento stesso dei diritti indisponibili, “con il risultato di renderli ‘disponibili’ e contrattualizzabili”[6].
La Corte di Assise nell’ordinanza, richiamando in particolare la recente legge n. 219 del 2017, fa riferimento al riconoscimento legislativo del diritto di morire con il rifiuto dei trattamenti sanitari. Secondo la Corte “i principi costituzionali che hanno ispirato, solo alcuni mesi fa, la formulazione e l’approvazione della legge n. 219/17 devono presidiare…anche l’esegesi” dell’art. 580 c.p. “orientando l’interprete nell’individuazione del bene giuridico tutelato e, di conseguenza, delle condotte idonee a lederlo”; l’autodeterminazione anche in ordine alla fine della propria esistenza porterebbe a ritenere sanzionabili ai sensi della citata disposizione solo le condotte che abbiano alterato il percorso psichico del soggetto attivo.
Tale interpretazione dell’art. 580 c.p. sembra considerare il solo momento decisionale ed enfatizzare l’iter di formazione della volontà di porre fine alla vita (che non deve essere condizionato o favorito da terzi “istigatori”) a discapito della realtà fattuale e dell’aiuto che materialmente può dare il terzo che agevola il suicidio, dimenticando altresì lo stato di bisogno e di debolezza, anche psicologica, nella quale si trova il soggetto che sceglie il suicidio.
Inoltre, essa non tiene adeguatamente conto del fatto che il bene giuridico tutelato dalla norma portata all’esame della Corte costituzionale non è in alcun caso la libertà di scelta o l’autodeterminazione del singolo, ma la sola indisponibilità della vita umana.
Oltretutto, se in Costituzione non è espressamente richiamato il diritto alla vita – presupposto per il godimento di ogni altro diritto, la cui protezione si ricava implicitamente dagli artt. 2 e 32 Cost.[7], come anche dagli artt. 30 e 31 Cost.[8] – “certamente non esiste un diritto alla morte” come anche “ci rammenta l’art. 27, comma 4, Cost.”[9].
*Avvocato, Dottore di ricerca in Categorie giuridiche e tecnologia nell’Università Europea di Roma
Note
[1] L. Eusebi, Laicità e dignità umana: profili biogiuridici, in AA.VV., Biogiuridica cattolica, a cura di F. D’Agostino, Roma, 2014, 97.
[2] Si fa riferimento in particolare all’obbligo di indossare il casco, previsto dall’art. 171 del d. lgs. 30 aprile 1992, n. 285, Codice della strada, e a quello della cintura di sicurezza, ex art. 172. Sul punto v. Corte cost. sent. 16 maggio 1994, n. 180 in Giur. cost., 1994, 1603. In dottrina A. Pace, Problematica delle libertà fondamentali. Parte generale, III ed., 2003, 99 s.
[3] Cfr. la previsione della necessaria valutazione medica e collegiale preventiva sullo stato di salute del donatore che precede il nulla osta del giudice ai sensi dell’art. 3 della l. n. 458 del 1967 in tema di trapianto di rene. V. F. Mantovani, La responsabilità del medico, in Riv. it. med. leg., 1980, 246 s.
[4] M. Ronco, Volontà anticipate e volontà attuale: quale autonomia?, in AA.VV., Autonomia e autodeterminazione. Profili etici, bioetici e giuridici, a cura di C. Navarini, Roma, 2011, 68.
[5] P. Morozzo della Rocca, Capacità di volere e rifiuto delle cure, in Eur. dir. priv., 2014, 387 s.
[6] A.M. Gambino, Direttive anticipate e diritto privato, in AA.VV., Autonomia e autodeterminazione, cit., 118
[7] La vita è un bene fondamentale garantito dalla Costituzione, “il primo dei diritti inviolabili dell’uomo riconosciuti dall’art. 2” (così Corte cost. n. 223 del 1996).
[8] F. Vari, Concepito e procreazione assistita. Profili costituzionali, Bari, 2008, 64 ss.
[9] S. Mangiameli, Autodeterminazione: diritto di spessore costituzionale?, nel Forum di Quaderni costituzionali, all’indirizzo Internet www.forumcostituzionale.it.