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Corte UE: la pubblicazione online a pagamento di sentenze penali non rientra automaticamente nelle finalità giornalistiche previste dal GDPR

La semplice messa a disposizione online, dietro pagamento, di sentenze penali di condanna non costituisce, in linea generale, un trattamento di dati personali effettuato per finalità giornalistiche e non consente quindi di applicare le deroghe previste dal Regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR).

Lo ha stabilito la Corte di giustizia dell’Unione europea, chiamata a pronunciarsi sul caso di una società svedese che gestisce una banca dati accessibile a pagamento contenente informazioni relative a persone coinvolte in procedimenti penali e le relative sentenze di condanna.

La vicenda nasce dalla richiesta di cancellazione avanzata da un soggetto condannato nel 2011, i cui dati personali erano rimasti presenti nella banca dati oltre il termine previsto dalla stessa società. L’interessato aveva quindi richiesto un risarcimento ai sensi del GDPR. La società aveva contestato la richiesta sostenendo di beneficiare della tutela costituzionale riconosciuta alle attività connesse alla libertà di espressione e di informazione secondo il diritto svedese, che escludeva l’applicazione del GDPR e limitava le possibilità di tutela dell’interessato alle sole azioni per diffamazione.

La Corte ha chiarito che gli Stati membri devono garantire un equilibrio tra protezione dei dati personali e libertà di espressione e informazione, anche quando il trattamento dei dati avviene nell’ambito di attività giornalistiche o di espressione accademica, artistica o letteraria. Tuttavia, eventuali deroghe al GDPR sono ammesse esclusivamente quando risultano necessarie per realizzare tale bilanciamento.

Secondo i giudici europei, gli Stati membri non possono escludere integralmente l’applicazione del GDPR nei confronti di trattamenti di dati che perseguano finalità diverse da quelle tutelate dal diritto alla libertà di espressione, né possono privare gli interessati dei rimedi previsti dal Regolamento, sostituendoli con strumenti di tutela esclusivamente penali o civili, come l’azione per diffamazione.

La Corte ha inoltre precisato i criteri per individuare un trattamento effettuato per “scopi giornalistici”. Tale finalità ricorre quando l’attività è diretta a informare il pubblico o a diffondere opinioni e idee, attraverso contenuti elaborati secondo criteri professionali o etici, sottoposti a un’attività redazionale o inseriti in una linea editoriale. Anche la verifica dei fatti costituisce un elemento rilevante.

Alla luce di tali principi, la Corte ha rilevato che la pubblicazione online, a pagamento, di informazioni relative a condanne penali non appare, salvo diversa valutazione del giudice nazionale, riconducibile a un’attività giornalistica ai sensi del GDPR.

La decisione conferma quindi che la libertà di informazione non può essere invocata in modo automatico per sottrarre determinati trattamenti di dati personali alle garanzie previste dalla normativa europea, ma richiede una valutazione concreta della finalità e delle modalità con cui tali dati vengono diffusi.

 

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