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Diritto di conoscere le consultazioni dei dati personali. La pronuncia della corte europea

La Corte di Giustizia europea ha stabilito che chiunque ha il diritto di conoscere la data e le ragioni per cui i suoi dati personali sono stati consultati. Questo diritto è applicabile anche quando il titolare del trattamento opera nel settore bancario.
Nel 2014, un dipendente e cliente della banca Pankki S ha scoperto che i suoi dati personali erano stati consultati da altri membri del personale della banca tra novembre e dicembre 2013. Chiedendo chiarimenti sulla liceità di queste consultazioni, ha richiesto l’identità delle persone coinvolte, le date esatte delle consultazioni e le finalità del trattamento dei suoi dati.
La Pankki S ha rifiutato di comunicare l’identità dei dipendenti coinvolti, affermando che queste informazioni costituivano dati personali dei dipendenti stessi. Tuttavia, la banca ha fornito spiegazioni sulle consultazioni, affermando che erano state effettuate per verificare un possibile conflitto di interessi tra il richiedente e un cliente con lo stesso cognome.
Il richiedente ha fatto ricorso all’Ufficio del Garante per la protezione dei dati personali della Finlandia, ma la richiesta è stata respinta. Successivamente, ha presentato ricorso al Tribunale amministrativo della Finlandia orientale, che ha chiesto alla Corte di giustizia europea di interpretare l’articolo 15 del regolamento generale sulla protezione dei dati (RGPD).
La Corte ha stabilito che il RGPD si applica anche alle operazioni di trattamento di dati personali effettuate prima della sua entrata in vigore, purché la richiesta sia presentata successivamente al 25 maggio 2018. Inoltre, ha affermato che il RGPD riconosce il diritto di ottenere informazioni sulle consultazioni dei dati personali, comprese le date e le finalità delle operazioni.
Tuttavia, la Corte ha precisato che il RGPD non impone al titolare del trattamento di divulgare l’identità dei dipendenti che hanno svolto queste operazioni, a meno che ciò sia indispensabile per consentire all’interessato di esercitare i suoi diritti, sempre nel rispetto dei diritti e delle libertà dei dipendenti coinvolti. In caso di conflitto tra il diritto di accesso dell’interessato e i diritti o le libertà degli altri, è necessario bilanciare questi interessi.
Infine, la Corte ha sottolineato che il settore bancario e l’eventuale dipendenza del cliente dal titolare del trattamento non influenzano in linea di principio la portata del diritto dell’interessato di conoscere le consultazioni dei dati personali.