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L’applicazione delle misure cautelari nel diritto antitrust europeo: il caso dell’accesso all’infrastruttura API di WhatsApp per i servizi di intelligenza artificiale concorrenti

La Commissione europea ha emanato un provvedimento d’urgenza nei confronti della società multinazionale Meta, ordinando il ripristino immediato e gratuito dell’accesso all’interfaccia di programmazione di applicazioni (API) di WhatsApp for Business per i fornitori terzi di sistemi di intelligenza artificiale generalista. La decisione si configura come l’adozione di misure provvisorie ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, del Regolamento (CE) n. 1/2003, uno strumento giuridico di natura eccezionale attivato dall’esecutivo unionale per prevenire un danno grave e irreparabile alla struttura concorrenziale di un mercato in fase di forte espansione, nelle more della conclusione dell’indagine di merito. L’intervento regolatorio fa seguito a un iter istruttorio avviato nel dicembre 2025 e culminato nella notifica di due comunicazioni degli addebiti, volte a censurare le politiche contrattuali restrittive implementate dal custode della piattaforma di comunicazione.

L’analisi preliminare condotta dalla Commissione ha evidenziato la sussistenza di una posizione dominante dell’operatore nel mercato dello Spazio Economico Europeo relativo alle applicazioni di messaggistica per i consumatori. Secondo l’ipotesi accusatoria, l’abuso si sarebbe concretizzato a partire dal 15 ottobre 2025, data di introduzione di nuove clausole contrattuali (WhatsApp Business Terms of service e WhatsApp Business Solution Terms) preclusive per i sistemi di intelligenza artificiale concorrenti, col fine di riservare l’esclusiva dell’accesso all’assistente proprietario Meta AI. Tale condotta è stata qualificata, a prima vista, come un rifiuto ingiustificato di fornire l’accesso a un’infrastruttura essenziale precedentemente fruibile da terze parti. Il successivo aggiornamento tariffario del 4 marzo 2026, pur riammettendo nominalmente i concorrenti a fronte di un corrispettivo economico, è stato ritenuto dall’Autorità equivalente negli effetti al precedente divieto assoluto, confermando l’effetto escludente della strategia societaria.

La necessità del rimedio cautelare risiede nell’esigenza di preservare la contestabilità di un mercato dinamico, dove l’esclusione repentina di nuovi entranti e piccoli operatori potrebbe alterare in modo irreversibile gli equilibri competitivi prima dell’adozione di una decisione definitiva sul merito della violazione dell’articolo 102 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea (TFUE). Il provvedimento impone il ripristino dello status quo ante alle medesime condizioni vigenti prima del blocco autunnale, concedendo un termine di conformazione perentorio di cinque giorni lavorativi. Al fine di garantire l’effettività della misura protettiva, l’ordinamento prevede severe sanzioni in caso di inottemperanza, con la facoltà per la Commissione di comminare ammende pecuniarie fino al 10% del fatturato globale dell’esercizio precedente o penalità di mora giornaliere fino al 5% del fatturato medio quotidiano, mentre prosegue l’esame approfondito sulla legittimità sostanziale della condotta.

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