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Abusi di posizione dominante, la Commissione europea aggiorna il quadro applicativo dell’articolo 102 TFUE

 

La Commissione europea ha adottato le nuove linee direttrici sull’applicazione dell’articolo 102 TFUE ai comportamenti delle imprese in posizione dominante volti a escludere la concorrenza. Il documento conclude un percorso avviato nel 2023 e sviluppatosi attraverso consultazioni pubbliche, confronti con gli operatori e il coinvolgimento degli Stati membri e delle autorità nazionali garanti della concorrenza.

L’articolo 102 TFUE vieta lo sfruttamento abusivo di una posizione dominante quando la condotta può incidere sul commercio all’interno dell’Unione. Tra le pratiche che possono assumere rilievo rientrano, a seconda delle circostanze, i prezzi predatori, la compressione dei margini, gli accordi di esclusiva e il rifiuto di fornitura. Le nuove linee direttrici mirano a sistematizzare i criteri attraverso i quali la Commissione valuta queste condotte, alla luce dell’evoluzione della giurisprudenza europea e dell’esperienza maturata nell’applicazione delle regole di concorrenza.

Uno degli obiettivi indicati dalla Commissione è infatti quello di rendere l’applicazione dell’articolo 102 più coerente con le attuali dinamiche dei mercati. In questa prospettiva, le linee direttrici prendono in considerazione anche configurazioni più articolate, come gli ecosistemi e i mercati post-vendita, e forniscono alle imprese indicazioni utili per valutare la propria posizione sul mercato.

Particolare rilievo assume la distinzione tra concorrenza basata sui meriti e condotte suscettibili di produrre effetti di esclusione. Le linee direttrici individuano i criteri che la Commissione intende utilizzare per stabilire quando il comportamento di un’impresa dominante oltrepassi i limiti della competizione fondata sui propri meriti e sia invece idoneo a ostacolare la presenza o la capacità competitiva di altre imprese.

Il documento affronta inoltre specifiche tipologie di condotte escludenti e chiarisce le condizioni alle quali un’impresa può fornire una giustificazione del proprio comportamento. In particolare, vengono considerate le ipotesi in cui la condotta sia oggettivamente necessaria oppure determini incrementi di efficienza tali da compensare gli eventuali effetti negativi sulla concorrenza e, in ultima analisi, produrre benefici per i consumatori.

La Commissione attribuisce alle nuove linee direttrici anche una funzione di maggiore certezza del diritto. Il loro utilizzo non è infatti limitato alla Commissione stessa: il documento potrà costituire un riferimento anche per le autorità nazionali garanti della concorrenza e per i giudici nazionali chiamati ad applicare l’articolo 102 TFUE. L’obiettivo è favorire una maggiore uniformità nell’interpretazione e nell’applicazione delle norme sugli abusi di posizione dominante.

L’adozione del documento conclude un processo iniziato nel marzo 2023 con un invito a presentare contributi. Nell’agosto 2024 la Commissione ha sottoposto a consultazione pubblica una prima versione delle linee direttrici, mentre nel febbraio 2025 ha organizzato un seminario con i portatori di interesse. Il confronto è proseguito anche con gli Stati membri e le autorità nazionali garanti della concorrenza, i cui contributi sono confluiti nella versione definitiva.

Con la pubblicazione delle nuove linee direttrici, la Commissione ritira gli orientamenti del 2008 relativi alle proprie priorità nell’applicazione dell’allora articolo 82 del Trattato CE, oggi articolo 102 TFUE, agli abusi escludenti. Quel documento aveva contribuito a consolidare un approccio maggiormente incentrato sugli effetti delle condotte, impostazione che nel frattempo è stata ulteriormente sviluppata dalla giurisprudenza degli organi giurisdizionali dell’Unione.

Le nuove linee direttrici riguardano specificamente gli abusi di posizione dominante con effetti escludenti. La Commissione ha precisato che continuerà comunque a intervenire nei confronti delle altre forme di comportamento abusivo e che, ove necessario, potrà fornire indicazioni specifiche anche su tali condotte in una fase successiva.

 

 

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