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Pietro Rescigno, il metodo e l’eredità: il ricordo del Prof. Giorgio Resta
Pietro Rescigno è stato uno dei maggiori civilisti italiani del secondo Novecento e una figura di riferimento della cultura giuridica italiana. Professore ordinario di Diritto civile alla Sapienza Università di Roma dal 1970 al 2005, ne è divenuto successivamente professore emerito. Nel corso della sua carriera accademica ha inoltre insegnato nelle Università di Macerata, Pavia e Bologna. Socio nazionale dell’Accademia dei Lincei dal 1976, ha ricevuto numerosi riconoscimenti, tra cui il titolo di Cavaliere di Gran Croce dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana nel 2014. Sul piano accademico e culturale ha ricoperto numerosi incarichi di rilievo: è stato direttore del Trattato di diritto privato, articolato in 23 volumi, e della sezione di diritto civile dell’Enciclopedia Giuridica dell’Istituto dell’Enciclopedia Italiana, nonché condirettore di importanti riviste giuridiche, tra cui la Rivista di diritto civile.
Maestro e costruttore di scuola, capace di incidere sulla formazione di generazioni di civilisti, la cui riflessione, pur muovendo dal diritto civile, si è sviluppata attraverso una concezione del diritto non circoscritta ai tradizionali confini disciplinari, attenta al rapporto tra persona, comunità, ordinamento e Costituzione e aperta al confronto tra differenti ambiti del sapere.
La sua scomparsa lascia un segno significativo nella cultura giuridica italiana, non soltanto per l’ampiezza della sua produzione scientifica e per il contributo allo sviluppo del pensiero giuridico, ma anche per l’eredità metodologica e culturale lasciata agli studiosi che ne hanno raccolto l’insegnamento. Tra le sue opere più note figurano Persona e comunità, il Manuale del diritto privato italiano e Introduzione al Codice civile.

Il Prof. Pietro Rescigno
Per approfondire l’eredità scientifica e culturale di Rescigno, la redazione ha intervistato il Professor Giorgio Resta, soffermandosi sui principali contributi del giurista, sul rapporto con gli allievi, sulla sua attività di organizzatore della cultura giuridica e sul metodo che ne ha caratterizzato l’attività di studioso.
Giorgio Resta, socio fondatore di IAIC, è Professore ordinario di Diritto privato comparato presso l’Università Roma Tre. Già Visiting Professor presso la McGill Law School (Montreal), l’École des hautes études en sciences sociales di Parigi, la Faculty of Law dell’Università di Nagoya, l’IDP di Brasilia, è membro della Luxembourg Academy of Sciences and Arts (LASA), del Consiglio Direttivo dell’Associazione Italiana di Diritto Comparato, membro associato dell’Académie internationale de droit comparé, membro dello European Law Institute, socio onorario dell’Associazione Civilisti Italiani e socio dell’Associazione “Il Mulino”.

Il Prof. Giorgio Resta
Professore, quali ritiene siano i principali contributi che il pensiero di Pietro Rescigno ha lasciato alla cultura giuridica italiana e quali aspetti della Sua produzione scientifica ritiene conservino oggi una particolare attualità?
Una premessa è doverosa. Pietro Rescigno è stato un gigante della cultura italiana del 1900. Cultura giuridica, in primo luogo, ma oserei dire cultura senza aggettivi. In lui si racchiude la figura del vero intellettuale, partecipe dei movimenti di pensiero del suo tempo, che ha assorbito, elaborato e contribuito a sviluppare, per lo più senza la grancassa di molti intellettuali c.d. engagé, ma attraverso una riflessione pacata, calata nella dimensione della complessità, ma non per questo meno esigente e lungimirante. Alcuni degli snodi centrali dei percorsi di modernizzazione del nostro paese, dalla riforma del diritto di famiglia, all’evoluzione del sistema dei partiti, sino al governo delle tecnologie, hanno visto nel Prof. Rescigno un protagonista lucido e attento. Tutto ciò va tenuto presente per rispondere alla domanda che mi ha appena posto: i suoi principali contributi alla cultura giuridica sono da valutare non soltanto in un’ottica puramente ‘interna’ ma anche con riferimento al significato che essi hanno avuto per la vita intellettuale e sociale del nostro paese.
Riformulata la questione in questi termini, direi che possiamo distinguere i contributi che si muovono all’interno del registro specialistico del diritto privato, da quelli che, pur sempre condotti in un’ottica di rigorosa aderenza al sistema, al lessico e alle categorie concettuali del giurista, hanno innescato onde di propagazione anche al di fuori del sapere giuridico.
Può fare qualche esempio?
Dal primo punto di vista, direi che, anche considerati gli anni in cui furono scritti, tutti i primi scritti monografici del Prof. Rescigno – e segnatamente il volume giovanile su Incapacità naturale e adempimento, l’Interpretazione del testamento e gli Studi sull’accollo –, insieme a diverse voci enciclopediche (sopra tutte le voci Obbligazioni e Proprietà dell’Enciclopedia del diritto e la voce Personalità (diritti della) dell’Enciclopedia Treccani) e a molteplici saggi che spaziano dall’abuso del diritto al diritto di famiglia, dalla teoria dei beni al diritto del lavoro, possono essere ascritti ai ‘classici’ della scienza giuridica italiana. Dal secondo punto di vista, isolerei due diverse tipologie di contributi. La prima è costituita dall’insieme dei lavori sul tema delle formazioni sociali e sui diritti della persona. Pietro Rescigno è stato forse il massimo interprete della riscoperta del ruolo dei gruppi e delle autonomie collettive in un contesto dove il pregiudizio statualista, sia pur depurato dalle incrostazioni dell’organicismo fascista, la faceva ancora da padrone. Le sue riflessioni sull’autonomia dei gruppi rispetto ai poteri pubblici e al contempo sulla libertà del singolo dentro i gruppi sono probabilmente il tema che sarà sempre associato – senza con ciò sminuire la ricchezza di tutta la sua riflessione scientifica – alla figura di Pietro Rescigno studioso, non soltanto all’interno della cultura giuridica, ma più in generale nel quadro della storia sociale e delle idee di questo paese (anche in ragione del ruolo svolto da Rescigno quale presidente dell’IRSI, l’Istituto di ricerche sui problemi dello Stato e delle istituzioni della CISL).
Al contempo la sua riflessione sulla persona, sui valori di libertà, uguaglianza e umana dignità (incluse le ramificazioni in ambito bioetico), è stata antesignana rispetto al più generale processo di allargamento delle strutture del diritto privato agli interessi e ai bisogni di natura non unicamente economica, anche attraverso una lettura lungimirante del rapporto tra diritto privato e costituzione, nonché tra fonti interne e fonti sovranazionali (si consideri che il suo primo contributo sul diritto alla riservatezza risale al 1964). Su questo vorrei però precisare che Rescigno, pur attento alla dimensione personale degli istituti, si è sempre guardato dal postulare una artificiosa e irrealistica separazione tra sfera patrimoniale e sfera non patrimoniale, insistendo molto invece sulla rilevanza dei rapporti patrimoniali per la realizzazione degli stessi interessi della persona (basti rileggere in proposito il celebre saggio su Disciplina dei beni e situazioni della persona). Al secondo gruppo ascriverei senza dubbio il Manuale del diritto privato, edito da Jovene nel 1973. Estremamente innovativo rispetto alla manualistica che lo aveva preceduto (per una riflessione più puntuale rinvio agli atti di un recente convegno linceo, pubblicati nella Rivista del diritto civile), il Manuale è un’opera che per la sua ricchezza, originalità, capacità di presentare il sistema in tutte le sue dimensioni anche storiche, culturali e sociologiche, ha rappresentato un modello per la civilistica italiana e al contempo uno dei testi di riferimento su cui si sono formati generazioni di laureati italiani, anche al di fuori delle facoltà di giurisprudenza.
Uno degli elementi caratterizzanti dell’opera di Rescigno è la capacità di oltrepassare i confini tradizionali dei singoli settori disciplinari. In che cosa consisteva, a Suo avviso, questo metodo e come si esprimeva il Suo approccio pluralista alla ricerca giuridica, anche sul piano metodologico?
Non saprei se l’attitudine a superare i confini tradizionali dei singoli settori disciplinari possa essere definita un “metodo” in senso stretto. Parlerei forse più di una propensione intellettuale, dettata dalla coscienza della complessità del reale e dell’impossibilità di penetrarla facendo ricorso a strumenti conoscitivi di natura parziale. Quanto, in particolare, a quelle gabbie artificiali di porzionamento del sapere che sono i c.d. settori scientifici disciplinari, Pietro Rescigno ha sempre espresso nei loro confronti un argomentato scetticismo, il che è del tutto naturale per uno studioso che professava una sicura fiducia nell’idea dell’unitarietà del sistema, aveva una formazione plurale, e nel corso della sua lunga carriera aveva tenuto corsi (e sovente partecipato alle commissioni di concorso) nelle materie più disparate, dal diritto civile, al diritto del lavoro, alla sociologia del diritto, al diritto comparato. Mi piace ricordare, in particolare, il profilo di Pietro Rescigno comparatista ante litteram: non soltanto parte della sua attività formativa fu svolta presso le università inglesi e tedesche, con le quali mantenne sempre una stabile consuetudine di ricerca (Heidelberg in particolare), ma ebbe un occhio costantemente vigile sugli sviluppi del diritto straniero e comparato. Anche sotto questo profilo, Pietro Rescigno rappresenta un ponte ideale tra la tradizione, che ha sempre valorizzato la capacità di muoversi liberamente tra i vari settori dell’ambito privatistico (basti richiamare per il diritto civile a figure come Messineo, Santoro Passarelli, Mengoni e per l’intersezione con il diritto comparato a Gorla, Sacco e Rodotà), e il futuro, che insistentemente domanda flessibilità e attitudine al pensiero interdisciplinare (come evidenzia la tassonomia dei saperi adottata dallo European Research Council). Ma vorrei richiamare l’attenzione su un ulteriore profilo della ‘modernità’ di Pietro Rescigno, e segnatamente la sua attitudine a inquadrare e risolvere i problemi giuridici facendo ricorso a saperi non giuridici, appartenenti sia al novero delle scienze sociali (ed in particolare la sociologia), sia alle c.d. humanities. Se si prende in mano uno qualsiasi dei saggi raccolti in Persona e comunità, o lo stesso Manuale, si rimarrà immediatamente colpiti, e rapiti, dalla ricchezza delle metafore e dei riferimenti colti tratti dalle grandi opere di letteratura (ad es. Heinrich Böll, Frank Kafka, Thomas Eliot, Albert Camus), dal cinema, dal pensiero filosofico. Rescigno, come si diceva all’inizio, è stato un grande intellettuale, dotato di una cultura sconfinata, della quale non ha mai fatto inutile sfoggio, ma che ha messo al servizio di una comprensione più profonda (e umanamente partecipe) delle questioni giuridiche. È stato in questo senso un giurista autenticamente pluralista, ove con questa espressione non ci riferisca unicamente al pluralismo sociale, ma si intenda anche il pluralismo metodologico.
E’ corretto ritenere che l’antidogmatismo rappresenti un tratto centrale del modo in cui Rescigno concepiva lo studio del diritto?
Dobbiamo preliminarmente chiarire cosa intendiamo per antidogmatismo. Se con questa formula denotiamo un atteggiamento critico nei confronti di tutto ciò che sia riconducibile all’Inversionsmethode, ossia alla pretesa di desumere regole da categorie pre-poste e dall’interprete osservate in maniera irriflessiva, allora certamente Pietro Rescigno è stato un giurista antidogmatico. Del pari, se per dogmatismo intendiamo uno dei tratti caratteristici che descrivono il profilo del giurista ortodosso italiano del Novecento, che come ben illustrato da John H. Merryman si connota per l’endiadi concettualismo/formalismo, allora Pietro Rescigno è stato quanto di più lontano da un giurista ‘dogmatico’, rifiutando la pretesa di isolare il diritto dall’ambiente circostante, in nome di un’auspicata (e mai attingibile) ‘purezza metodologica’. Ciò è riflesso al meglio in una pagina della Premessa alla prima edizione del Manuale – che può essere intesa come una summa della concezione di Rescigno del metodo della scienza giuridica – ove si legge che “la distribuzione della materia e la linea del discorso sono suggerite dalla convinzione che vicenda storica, ragione politica, coerenza tecnica degli istituti siano momenti di una riflessione unitaria, per chi voglia interpretare l’esperienza del diritto”. E tuttavia, sarebbe del tutto fuorviante associare Rescigno alle correnti più radicali del realismo giuridico, o a quelle forme di antidogmatismo che sfociano nel nichilismo. Rescigno nutriva un grandissimo rispetto nei confronti della dimensione tecnica del diritto e pretendeva un inflessibile rigore nel governo del lessico e delle categorie concettuali del giurista. Credeva nella possibilità di individuare soluzioni razionali per i problemi giuridici, con equilibrio e rigore, guardandosi però da qualsiasi ingenua fiducia nell’imperialismo del diritto, e soprattutto nel diritto di fonte statuale.
Che cosa significava, per Lui, essere un giurista e quale idea del ruolo del giurista emerge dalla Sua capacità di mettere in relazione materie, prospettive e strumenti di analisi differenti?
Riprendendo quanto appena espresso, penso si possa aggiungere che la sua “vocazione quasi ieratica per la missione del giurista” (come definita di recente da Andrea Zoppini), non è andata mai disgiunta, nelle sue pagine, da una pensosa consapevolezza circa i limiti del diritto, che altro non è se non un mezzo imperfetto, ed intriso di storicità, del quale ci si serve per il raggiungimento di fini più elevati. Come egli stesso ebbe a osservare in uno degli scritti in materia di bioetica, si deve rimanere sempre consapevoli “di questa insufficienza, di questo limite: una sorta di miseria del diritto che, però, è largamente dovuta alla misera degli uomini”. Pietro Rescigno era un giurista attento contestualmente al problema e al sistema, contrario a quelle forme de-responsabilizzanti di delega alla giustizia del caso singolo slegata dal controllo assicurato dal tessuto connettivo delle categorie e dei principi (anche in questo senso credo sia opportuno richiamare il suo perdurante scetticismo nei confronti della Drittwirkung immediata dei principi costituzionali). Quanto al ruolo del giurista, questo è senz’altro immaginato come paladino di quel patrimonio di valori e principi di cui è depositaria la tradizione giuridica occidentale come in particolare risultanti dall’interazione tra la Carta costituzionale e le fonti sovranazionali, sempre viste nella loro storicità e apertura a una pluralità di letture suscettibili di evolvere con il tempo. Ma vorrei lasciar parlare a tal proposito lo stesso Pietro Rescigno, riproducendo un passo riportato nell’Intervista che curammo qualche anno fa con Andrea Zoppini: “una figura idealizzata di giurista – egli notava – non è né di difensore dell’ordine costituito, né di questa sorta di moto rivoluzionario costante. Pur essendo attento e anzi utilizzando tutte le norme che fanno riferimento all’ordinamento nella sua complessità, credo di aver sempre assunto atteggiamenti che facevano spazio a pluralità d’interpretazioni, di ricostruzioni, sempre che queste risultassero compatibili con il sistema. Vedere nelle norme enunciazioni di massima, soluzioni di compromesso, e quindi anche condizionate storicamente o dai contesti in cui le interpretazioni avvengono, non mi è parso mai un abdicare al compito del giurista”.
Accanto alla dimensione scientifica, Rescigno è stato un maestro per numerose generazioni di studiosi. Quali tratti umani caratterizzavano il Suo rapporto con gli allievi e con i giovani giuristi e quale eredità ritiene abbia lasciato loro al di là dei contenuti propriamente scientifici?
Non potendomi annoverare tra gli “allievi” in senso stretto del Prof. Rescigno, posso rispondere in quanto (studente e poi) studioso che ha avuto il grande privilegio di un rapporto diretto con il Professore, usufruendo in tanti modi della sua straordinaria generosità intellettuale, costantemente messa a servizio dei più giovani. Pietro Rescigno è stato, in primo luogo per i suoi allievi, e poi per tutti coloro che ne hanno seguito anche indirettamente il magistero, una figura di riferimento da molteplici punti di vista. Lo è stato per la sua statura scientifica, innanzitutto, ma anche per il suo spessore umano, connotato da modestia, capacità di ascolto, empatia, generosità. Il Professore non ha mai dettato scelte di natura metodologica, contenutistica, ideologica, lasciando ai suoi allievi la più estesa libertà di ricerca; al contempo la sua partecipe vicinanza alle vicende di natura accademica e concorsuale, che costellano necessariamente la vita di uno studioso di professione, non è mai sfociata in quell’interventismo amorale che segna i comportamenti di coloro i quali guardano all’università come a una corporazione piuttosto che come una comunità. Uso appositamente questa dicotomia, non soltanto perché essa ispirava una importante attività di studio svolta nel contesto bolognese, negli anni 60, dal Prof. Rescigno sul tema dell’Università e dei suoi rapporti con la politica; ma anche perché mi è capitato di recente di rileggere – grazie alla cortesia di Fausto Caggia, che lo aveva richiamato in un suo bel Ricordo del Professore – l’intervista rilasciata al Manifesto da Pietro Rescigno nel contesto delle indagini per l’omicidio della studentessa Marta Russo. Colpisce molto, in quelle pagine, la stigmatizzazione degli atteggiamenti di reticenza e omertà mostrati da diversi professori e ricercatori dell’ateneo romano, non per un malcelato senso di superiorità morale, ma tutt’al contrario in nome di una fede intransigente negli alti valori sociali sottesi all’istituzione universitaria, intesa come comunità di persone e non appunto come corporazione. Il celebre storico tedesco Ernst Kantorowicz, nel rifiutare il giuramento anticomunista preteso negli anni ’50 dal Board of Regents dell’Università della California (Berkeley), osservò notoriamente che: “ci sono tre professioni che hanno il diritto di indossare la toga: il giudice, il sacerdote, lo studioso. Questa veste è sinonimo di maturità mentale, indipendenza di giudizio e responsabilità diretta nei confronti della propria coscienza e del proprio Dio”. Nel suo ruolo di intellettuale e di accademico, il Prof. Rescigno ci ha insegnato cosa deve veramente intendersi per il privilegio di portare la toga. Per questo, direi, la schiera dei suoi allievi è molto più ampia di quella dei suoi laureati, perché annovera tutti coloro i quali si riconoscono in un siffatto esempio di dedizione all’università come comunità preordinata alla ricerca libera e critica del sapere.
Rescigno ha svolto anche una rilevante funzione di organizzatore culturale, attraverso la direzione e la cura di riviste e la costruzione di occasioni di confronto tra studiosi. Quale concezione della comunità scientifica e della funzione delle riviste emergeva da questo Suo impegno?
Rescigno ha svolto una impareggiabile funzione di organizzazione della cultura e divulgazione delle conoscenze, con una generosità e una dedizione encomiabili, poiché il più delle volte dirette a vantaggio degli studiosi più giovani. Non solo egli ha scritto centinaia di recensioni di volumi italiani e stranieri; ha curato una delle più importanti collane gius-privatistiche italiane, la Biblioteca di diritto privato ordinata da Pietro Rescigno (per i tipi della Jovene, giunta al 78° volume), scrivendo personalmente la Prefazione (che è sempre un piccolo saggio) di ciascuno dei volumi pubblicati; ha diretto il Trattato di diritto privato (per i tipi della Utet), una delle opere più autorevoli sul diritto privato italiano, di cui ha scritto personalmente molte parti; è stato condirettore delle più importanti riviste giuridiche italiane, come la Rivista di diritto civile, Giurisprudenza italiana, la Rivista di diritto commerciale, Il diritto dell’informazione e dell’informatica, nonché responsabile scientifico dei Quaderni del pluralismo. Oltre a tutti i ruoli assunti sul piano professionale, scientifico, dell’impegno civile (mi limito a ricordare, ex multis, il contributo apportato alla Fondazione Centro d’iniziativa giuridica Piero Calamandrei, di cui è stato per lunghissimi anni membro del c.d.a.), questa funzione di organizzatore della cultura svolta dal Prof. Rescigno deve essere ricordata come esempio luminoso di dedizione alla crescita intellettuale della scienza giuridica italiana.





