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Equity crowdfunding, la Consob avvia una consultazione preliminare per la revisione del regolamento: “Ad investire sono professionisti, non una folla. Il fenomeno non è ancora decollato”

Source: Ipdigit.eu

La Commissione nazionale per le società e la borsa ha avviato una consultazione pubblica preliminare, della durata di tre settimane, per acquisire evidenze e osservazioni da valutare in occasione della prossima revisione del regolamento delegato sulla raccolta di capitali di rischio da parte di start-up innovative tramite portali online. In due parole: equity crowdfunding. Una iniziativa che, spiega la Consob, “si è resa necessaria a seguito delle modifiche apportate alla normativa vigente“. Il Decreto Legge 24 gennaio 2015, n. 3 convertito in Legge 24 marzo 2015, n. 33, ha infatti esteso alle Pmi innovative la possibilità di effettuare offerte di capitale di rischio sulle piattaforme Web: “Ulteriori modifiche hanno ad oggetto l’introduzione di un regime di dematerializzazione del trasferimento delle quote di start-up e Pmi innovative, in deroga alla disciplina ordinaria, utilizzabile sia in sede di sottoscrizione che di successivo trasferimento delle quote offerte tramite i portali. Per dare piena attuazione alle previsioni contenute nel citato decreto è necessario procedere alla revisione del Regolamento in oggetto per recepire le modifiche apportate alla normativa primaria”. I contributi alla pre-consultazione dovranno essere inviati entro il 10 luglio nell’ambito di un percorso che è iniziato esattamente due anni fa con una delibera che ha restituito all’Italia un ruolo di pioniere nel settore, con potenziale beneficio delle nuove realtà imprenditoriali ad alto tasso di innovazione. Non sono tuttavia mancate criticità e richieste di revisione del quadro regolamentare, soprattutto per quanto attiene l’iter burocratico per chi vuole investire.

Source: ipdigit.eu
Source: ipdigit.eu
Alla fine del marzo scorso risultavano operativi 6 portali (di cui uno operante di diritto), rispetto ai 15 autorizzati ad operare sul mercato, e pubblicate 18 offerte complessive, di cui 4 concluse con il buon esito dell’operazione, 7 chiuse senza successo e 7 ancora in corso. La cifra effettivamente sottoscritta, che costituisce una prima stima del potenziale di raccolta tramite portali on-line, ammonta a 1.307.780 di euro, pari al 49% dell’obiettivo complessivo della raccolta (calcolata sulle offerte concluse). “A fronte di un contributo non significativo al finanziamento del capitale di rischio delle start-up innovative – spiega la Consob – l’analisi multi-fattoriale porterebbe ad indicare invece la creazione di un ambiente affidabile per gli investitori. Le caratteristiche di questi ultimi sono tali da far ritenere che, in questa prima fase di attuazione della normativa, le adesioni alle offerte pubblicate sui portali on-line sia state effettuate soprattutto da soggetti già esperti del settore più che da una folla di investitori con scarse conoscenze ed esperienze”. Positiva l’assenza di reclami ed esposti effettuati nei confronti dei portali, anche se, continua la Commissione, “seppure un anno e mezzo circa di operatività effettiva costituisca un termine temporale troppo breve per una compiuta valutazione sull’efficacia della regolamentazione, le evidenze del primo anno, anche raffrontate con l’operatività del crowdfunding in paesi stranieri ed in particolare nel mondo anglosassone, consentono di affermare che il fenomeno in Italia non è ancora decollato”. Anche la Commissione Europea e la European Securities and Markets Authority (Esma), hanno focalizzato l’attenzione sul settore: la prima attraverso la Comunicazione “Sfruttare il potenziale del crowdfunding”, a cui ha fatto seguito la costituzione di gruppi di studio fra operatori ed esperti della materia e la pubblicazione di una Guida per le piccole medie imprese. Il Crowdfunding. Cos’è”. L’Esma a sua volta, nel dicembre 2014, ha pubblicato una Opinion per le Autorità Nazionali competenti e un Advice per le istituzioni Europee in materia di investment-based crowdfunding (raccolta di capitale di rischio o di debito), con la finalità di realizzare una maggiore convergenza regolamentare e di vigilanza nell’Unione Europea. Un quadro che, recentemente arricchito dal lancio della versione italiana di Kickstarter, va considerato tenendo anche conto della disciplina dettata dalla direttiva 2004/65/UE (c.d. “MiFID II”), di prossimo recepimento, che prevede, per i soggetti che beneficiano dell’esenzione dall’applicazione della stessa direttiva, requisiti più stringenti di quelli attuali con riferimento, tra l’altro, alle condizioni e alle procedure di autorizzazione nonché ai requisiti organizzativi. “Da ultimo – chiosa la Consob – anche il Green Paper sulla Capital Market Union pone l’attenzione al crowdfunding quale strumento che dovrebbe contribuire in modo decisivo al finanziamento dell’economia europea anche al di là delle frontiere nazionali, chiedendo se vi siano ostacoli allo sviluppo di piattaforme adeguatamente regolamentate, anche su base transfrontaliera. L’Esma, nella sua risposta alla consultazione individua il crowdfunding fra le possibili aree di regolamentazione nel settore dei mercati finanziari nei prossimi anni. La necessità di introdurre talune modifiche al regolamento costituisce dunque l’occasione, da un lato, per avviare un confronto ed un approfondimento sulle sopradescritte novità normative introdotte recentemente dal legislatore primario nonché, dall’altro lato, per condurre, più in generale, una più ampia riflessione sull’impianto regolamentare a circa due anni dalla sua entrata in vigore, raccogliendo a tal fine anche le considerazioni da parte degli operatori del settore: gestori di portali, start-up innovative, PMI innovative, risparmiatori, investitori professionali, incubatori”. “Dall’esperienza maturata in questa prima fase di applicazione della normativa di settore – conclude la Consob – è emersa la necessità di specificare alcune previsioni del Regolamento Consob. In particolare, con riferimento ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione in ruoli esecutivi, di direzione e di controllo nella società di gestione del portale, è sorta l’esigenza di prevedere requisiti di professionalità più rigorosi al fine di assicurare che coloro i quali abbiano svolto, per il periodo previsto, attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso imprese abbiano in concreto maturato l’esperienza e le competenze necessarie per garantire il corretto ed adeguato funzionamento del sistema. Con riguardo ai soci della società di gestione del portale, è stata riscontrata la necessità di estendere la verifica dei requisiti di onorabilità, oltre che ai soggetti che esercitano il controllo, anche a quelli che detengono una partecipazione qualificata. E ciò al fine di assicurare adeguati presidi anche nelle società in cui non esistono situazioni di controllo, nemmeno di fatto. Infine, è stata ravvisata l’esigenza di introdurre una disciplina più articolata e dettagliata sulle politiche di prevenzione dei rischi di frode, anche estendendola espressamente alle frodi relative alle modalità di utilizzo e gestione dei fondi raccolti attraverso le offerte pubblicate sul portale. In quest’ultimo caso, l’obiettivo è quello in particolare di assicurare la più ampia tutela degli investitori anche nella fase successiva alla conclusione dell’offerta”. 26 giugno 2015

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