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Processo tributario telematico: il Garante privacy chiede maggiori misure a protezione dei dati

È un via libera condizionato quello che arriva dal Garante privacy in merito allo schema di decreto con il quale il Ministero dell’economia e delle finanze detta le regole tecnico-operative per l’avvio del processo tributario telematico innanzi alle Commissioni tributarie provinciali e regionali. L’Autorità ha infatti chiesto al Mef di apportare alcune modifiche al testo “al fine di perfezionare il contenuto del provvedimento ai principi e alle garanzie sulla protezione dei dati”. “Il decreto – si legge in una nota del Garante – regola aspetti particolarmente delicati del processo, quali, ad esempio, la registrazione e l’accesso al S.I.Gi.T, il Sistema Informativo della Giustizia Tributaria (l’insieme delle risorse hardware e software che consente il trattamento in via informatica e telematica di qualsiasi tipo di attività, dato, servizio, comunicazione o procedura relativi all’amministrazione della giustizia tributaria), le notificazioni e le comunicazioni, la costituzione in giudizio, la formazione e la consultazione del fascicolo informatico, il deposito degli atti e il pagamento del contributo unificato tributario. Di particolare rilievo anche la disciplina del fascicolo informatico nel quale sono raccolti gli atti, i documenti, gli allegati, le ricevute di posta elettronica certificata, i messaggi di sistema”. “Considerata l’importanza delle informazioni trattate – prosegue l’Authority – è stato chiesto al Mef di modificare o integrare il decreto precisando le modalità di identificazione di chi può avere accesso al S.I.Gi.T. e stabilendo che il Sistema non acquisisca file e non iscriva atti nel registro generale in caso di sottoscrizione non valida o in presenza di atti incompleti, come sembra invece previsto. Ciò per evitare il rischio di inserire nel Sistema documenti non validi o non integri, e quindi potenzialmente contenenti dati non esatti. Il decreto, inoltre, dovrà specificare che le registrazioni delle operazioni di accesso al fascicolo dovranno essere conservate con caratteristiche di inalterabilità e integrità. Tali operazioni consentite ai soggetti abilitati (le parti, i procuratori e i difensori, i giudici tributari, personale abilitato delle segreterie, i consulenti tecnici nominati ) saranno infatti registrate e conservate per cinque anni dalla data di passaggio in giudicato della sentenza in un apposito file di log che conterrà il codice fiscale di chi ha effettuato l’accesso al sistema, il riferimento al documento informatico prelevato o consultato, la data e l’ora dell’accesso”.

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26 giugno 2015

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