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Esame avvocato 2015: prima traccia e soluzione parere civile

Di seguito la prima traccia dell’esame di avvocato 2015 con relativa soluzione del Prof. Emanuele Bilotti dell’Università Europea di Roma. I restanti documenti sono pubblicati sulla Rivista Diritto Civile Contemporaneo

Tizio coniugato con due figli è deceduto ab intestato il 12.1.2015 la-sciando un patrimonio costituito esclusivamente da un appartamento del valore di 90 mila euro situato in una località di montagna in cui con la famiglia era solito trascorrere vacanze estive. Poco prima di morire, Tizio aveva effettuato due valide donazioni in denaro, la prima di 250 mila euro in favore del figlio Caio in data 5.1.2015 (con dispensa dalla collazione), la seconda di 60 mila euro in favore dell’amico Sempronio in data 10.1.2015. L’altro figlio Mevio, subito dopo l’apertura della successione si è trasferito nel predetto appartamento avendo trovato lavoro nelle vicinanze, in data 10.3.2015 si reca da un legale per un consulto ritenendo che i propri diritti siano stati lesi dalle donazioni di cui sopra. Assunte le vesti del legale di Mevio, il candidato illustri le questioni sottese al caso in esame ed individui le iniziative da assumere e gli strumenti di tutela esperibili.

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Tizio è deceduto il 12.1.2015. In assenza di valide disposizioni testamentarie la sua eredità è devoluta per legge. Ai sensi dell’art. 581 cod. civ., alla successione sono chiamati il coniuge di Tizio e i suoi due figli Caio e Mevio, nella misura di un terzo per ciascuno. Il patrimonio ereditario – il cd. relictum – risulta costituito da un solo immobile per un valore di Euro 90.000,00. Una volta accettata l’eredità, il coniuge e i due figli di Tizio sono dunque destinati a subentrare ciascuno in una quota di comproprietà pari a un terzo dell’unico immobile relitto, una quota di valore Euro 30.000,00. Il coniuge di Tizio e i due figli Caio e Mevio risultano inoltre titolari, in qualità di legittimari, del diritto a una quota di riserva di un quarto per ciascuno. Infatti, ai sensi dell’art. 542, comma 2, cod. civ., in caso di concorso del coniuge con due o più figli, la riserva del primo è pari a un quarto, mentre quella dei secondi è pari alla metà, da dividere in parti uguali.

Ora, com’è noto, le quote di riserva indicate agli artt. 537 ss., pur dovendo essere conseguite a titolo di erede, non sono quote di eredità, bensì quote della massa “di calcolo” risultante dalle operazioni contabili indicate dall’art. 556 cod. civ. In base a quest’ultima norma, dunque, per determinare il valore della riserva del coniuge e di ciascuno dei due figli di Tizio e per accertare perciò l’eventuale sussistenza di una lesione a carico di Mevio, bisogna anzitutto moltiplicare il coefficiente frazionario indicato dall’art. 542, comma 2, per il valore risultante dalla somma delrelictum al netto dei debiti ereditari – nel caso di specie inesistenti – e del valore dei «beni di cui sia stato disposto a titolo di donazione» (anche indirettamente: cfr. art. 809 cod. civ.), determinato «in base alle regole dettate negli artt. 747 a 750» (cd. donatum).

Nel caso in esame risulta che il de cuius ha disposto in vita due distinte donazioni in denaro: la prima di Euro 250.000,00 in favore del figlio Caio il 5.1.2015, con dispensa dalla collazione, e la seconda di Euro 60.000,00 in favore dell’amico Sempronio il 10.1.2015. Ai fini della riunione fittizia tali donazioni devono essere considerate per il loro valore nominale. Invero, l’art. 556, nel rinviare ai fini della stima dei beni donati ai criteri stabiliti in materia di collazione, non richiama l’art. 751 cod. civ. relativo alla collazione del denaro. Ma ciò si spiega solo perché quest’ultima norma regola piuttosto il modo del conferimento, non la stima del bene da conferire. Nondimeno l’art. 751 è considerato pacificamente applicabile anche alla riunione fittizia nella parte in cui, in ossequio al principio nominalistico, prevede che la collazione abbia luogo «secondo il valore legale della specie donata o di quella ad essa legalmente sostituita all’epoca dell’apertura della successione». Ne consegue che, nel caso di specie, il valore della riserva del coniuge e dei due figli di Tizio è pari a Euro 100.000,00 per ciascuno [1/4 di Euro 400.000,00 (Euro 90.000,00 + Euro 250.000,00 + Euro 60.000).

A questo punto, ai sensi dell’art. 564, comma 2, cod. civ., per verificare la sussistenza o meno di una lesione a carico di Mevio, bisognerebbe ancora imputare alla sua quota il valore dei beni oggetto di liberalità in conto e/o di legati in sostituzione di legittima disposti in suo favore dal de cuius (cd. imputazione ex se). Non risultano però disposizioni di questo tipo, sicché si può concludere nel senso della sussistenza a carico di Mevio di una lesione di legittima per Euro 70.000,00: a fronte del diritto ereditario a un valore di Euro 100.000,00 – pari a un quarto del patrimonio complessivo netto del defunto determinato ai sensi dell’art. 556 – Mevio ha infatti conseguito unicamente la quota ereditaria intestata per un valore di Euro 30.000,00. Con l’apertura della successione di Tizio, in forza della previsione dell’art. 557, comma 1, cod. civ., Mevio è dunque divenuto titolare del diritto di agire in giudizio per la «riduzione delle donazioni e delle disposizioni [testamentarie] lesive della porzione di legittima». La riduzione delle donazioni e delle disposizioni testamentarie lesive è infatti il rimedio appositamente predisposto dal legislatore al fine di consentire ai legittimari di essere reintegrati nei propri diritti ereditari riservati anzitutto nel caso in cui questi diritti risultino lesi sotto il profilo quantitativo, com’è appunto avvenuto nel caso di specie. Ai sensi dell’art. 555, comma 2, cod. civ., «le donazioni non si riducono se non dopo esaurito il valore dei beni di cui è stato disposto per testamento».

Nel caso in esame non risulta però che il de cuius abbia disposto per testamento, sicché Mevio, al fine di essere reintegrato nel proprio diritto ereditario di legittimario, dovrebbe poter agire nei confronti dei beneficiari delle due donazioni disposte in vita dal padre.

È noto peraltro che, ai sensi dell’art. 559 cod. civ., «le donazioni si riducono cominciando dall’ultima e risalendo via via alle anteriori». Di conseguenza, nel caso in esame l’ultima donazione – e cioè quella di Euro 60.000,00 del 10.1.2015 in favore dell’estraneo Sempronio – dovrebbe essere ridotta per intero, mentre la donazione di Euro 250.000,00 in favore del figlio Caio, disposta il 5.1.2015, dovrebbe essere ridotta per Euro 10.000,00 o per Euro 80.000,00 a seconda che ad attivarsi per agire in riduzione sia solo Mevio o anche il coniuge di Tizio. Anche a carico di quest’ultimo risulta infatti una lesione di Euro 70.000,00.

Ciò posto, bisogna però considerare che, ai sensi dell’art. 564, comma 1, cod. civ., «il legittimario che non ha accettato l’eredità col beneficio d’inventario non può chiedere la riduzione delle donazioni e dei legati, salvo che le donazioni e i legati siano stati fatti a persone chiamate come coeredi, ancorché abbiano rinunziato all’eredità».

Quando dunque la riduzione deve domandarsi contro legatari o donatari non chiamati come coeredi, com’è appunto nel caso in esame, dovendo Mevio agire in riduzione anzitutto contro l’estraneo Sempronio, il legislatore subordina l’azione, oltre che al presupposto della lesione di legittima, anche all’ulteriore requisito sostanziale della accettazione dell’eredità col beneficio d’inventario. Il dato normativo appena indicato determina una conseguenza molto rilevante a carico del legittimario che sia chiamato all’eredità e si trovi nel cd. possesso – e cioè nella materiale disponibilità – dei beni ereditari.

Infatti, ai sensi dell’art. 485 cod. civ., il chiamato all’eredità che a qualsiasi titolo è nel possesso dei beni ereditari deve fare l’inventario entro tre mesi dal giorno dell’apertura della successione o della notizia della devoluta eredità, potendo peraltro anche ottenere dal tribunale del luogo in cui si è aperta la successione una proroga per un tempo massimo di altri tre mesi, laddove, nei primi tre mesi, abbia cominciato l’inventario ma non sia stato in grado di completarlo; laddove poi i termini indicati siano trascorsi senza che l’inventario sia stato completato, il chiamato è considerato erede pure e semplice. È chiaro allora che, agendo in combinato disposto con l’art. 485, la regola dell’art. 564, comma 1, finisce per assoggettare l’azione di riduzione esperibile dal chiamato nel possesso dei beni ereditari contro donatari e legatari estranei al medesimo termine breve entro cui il primo deve aver completato l’inventario. Infatti, se quel termine decorre senza che l’inventario sia stato compiuto, il chiamato diviene erede puro e semplice e, stante la regola dell’art. 564, comma 1, non può più agire come legittimario per la riduzione delle liberalità e dei legati fatti a persone diverse dai coeredi.

Nel caso in esame, risulta inequivocabilmente che Mevio ha la disponibilità materiale dell’unico bene ereditario, nel quale anzi risiede stabilmente. Si trova perciò nel cd. possesso dei beni ereditari. Risulta però anche che non sono ancora trascorsi tre mesi dall’apertura della succes-sione.

Potrebbe dunque sembrare che Mevio abbia ancora la possibilità di predisporre l’inventario nei termini previsti dall’art. 485, di accettare l’eredità col beneficio d’inventario e di agire quindi in riduzione anzitutto nei confronti di Sempronio nel rispetto della regola dell’art. 564, comma 1. Risulta nondimeno che Mevio si è trasferito nell’unico immobile di proprietà del de cuius solo dopo l’apertura della successione, avendo trovato lavoro nelle vicinanze. Risulta peraltro che l’immobile in questione si trova in una località di montagna e che in esso il defunto era solito trascorrere le vacan-ze insieme alla famiglia. Quell’immobile, pertanto, non costituiva certo il luogo in cui Mevio risiedeva stabilmente prima della morte del padre.

Si potrebbe allora ritenere che, trasferendosi solo dopo la morte del padre in un immobile di cui prima non aveva certo la disponibilità esclusiva, Mevio abbia posto in essere «un atto che presuppone necessariamente la sua volontà di accettare e che non avrebbe il diritto di fare se non nella qualità di erede», e dunque un atto di accettazione tacita dell’eredità ai sensi dell’art. 476 cod. civ. Non risulta, del resto, un diverso titolo proveniente dal de cuius che avrebbe potuto in qualche modo autorizzare il godimento dell’immobile intrapreso da Mevio dopo l’apertura della successione.

Si potrebbe insomma ritenere che il fatto che, dopo la morte del padre, Mevio si sia trasferito stabilmente in quell’immobile non attesta semplicemente il suo essere nella disponibilità di quel bene, ma implica la sua volontà di adire l’eredità. Ora, se si accoglie l’idea dell’accettazione tacita, Mevio non può evidentemente più sottrarsi al rigore della regola dell’art. 564, comma 1. Infatti, anche se non sono ancora trascorsi tre mesi dall’apertura della successione, in quel momento egli non potrebbe comunque più agire in riduzione contro Sempronio, giacché l’eredità risulterebbe già accettata puramente e semplicemente, mentre l’art. 564, comma 1, prescrive il requisito dell’accettazione beneficiata per agire contro legatari e donatari che non siano chiamati come coeredi.

D’altra parte, la volontà di accettare l’eredità puramente e semplicemente – espressa o tacita che sia – non è certo suscettibile di ritrattazione, neppure in vista di una successiva accettazione beneficiata, come peraltro si desume chiaramente dall’art. 483 cod. civ. Né si può pensare che Mevio possa avvalersi dell’eventuale accettazione beneficiata ad opera del coniuge del de cuius, certamente ancora possibile e anzi necessaria ex art. 564, comma 1, ove anch’esso intenda agire a tutela del proprio diritto ereditario di legittima contro legatari e donatari che non siano chiamati come coeredi. Vero è che, ove i chiamati siano più d’uno, l’art. 510 cod. civ. dispone che «l’accettazione con beneficio d’inventario fatta da uno dei chiamati giova a tutti gli altri, anche se l’inventario è compiuto da un chiamato diverso da quello che ha fatto la dichiarazione». Non vi è dubbio però che tale regola non trovi applicazione nei confronti dei chiamati che abbiano già accettato l’eredità puramente e semplicemente, stante la già indicata irrevocabilità di tale accettazione. Ritendo dunque che sia stato posto in essere un atto significativo della volontà di accettare l’eredità, in nessun caso Mevio potrebbe agire per la reintegrazione del proprio diritto ereditario di legittimario nei confronti di Sempronio. Neppure poi si può pensare che, in quest’ultima ipotesi, Mevio possa ottenere a carico del solo coerede Caio, nei cui confronti può ancora agire in riduzione, ciò che non potrebbe più ottenere a carico di Sempronio. Mevio non potrebbe certo pretendere, cioè, che la preclusione dell’azione contro l’estraneo Sempronio, conseguente alla mancata accettazione beneficiata dell’eredità, rimanga priva di conseguenze negative a suo carico e determini invece a carico di Caio un pregiudizio più ampio di quello che questi avrebbe subito se Mevio avesse potuto agire anzitutto contro Sempronio. Se così fosse, infatti, a tacer d’altro, sarebbe del tutto vanificata la norma che fa salvi i donatari anteriori nella misura in cui i diritti dei legittimari possono essere reintegrati a carico dei donatari successivi (art. 559).

D’altra parte, non si riesce davvero a vedere per quale ragione questi ultimi dovrebbero subire le conseguenze negative del mancato adempimento di un onere posto a carico del legittimario, e cioè della mancata accettazione beneficiata dell’eredità da parte sua. Anche la giurisprudenza di legittimità, del resto, ha avuto modo di pronunciarsi in maniera inequivocabile nel senso appena indicato, chiarendo pure che, quando la riduzione della donazione posteriore in favore di un estraneo non può essere esercitata per la mancata accettazione beneficiata da parte del legittimario chiamato all’eredità, la riduzione della donazione anteriore a favore di un coerede può ammettersi solo «nei limiti in cui risulti dimostrata l’insufficienza della donazione più recente a reintegrare la quota di riserva» (cfr. Cass., 3.10.2013, n. 22632 e Cass., 22.10.1975, n. 3500).

Ora, nel caso in esame, la donazione posteriore – quella a favore dell’estraneo Sempronio – ammonta, come si è già detto, a Euro 60.000,00 e non è pertanto sufficiente a integrare il valore complessivo della riserva. Come pure si è già detto, infatti, quest’ultimo valore risulta essere pari a Euro 300.000,00 [1/2 dei due figli più 1/4 del coniuge per la massa di calcolo determinata ai sensi dell’art. 556 in Euro 400.000,00]. Quanto invece al valore complessivo della lesione, mentre Caio, avendo ottenuto, oltre alla quota ereditaria del valore di Euro 30.000,00, anche una donazione di Euro 250.000,00, ha conseguito senz’altro per intero la sua riserva di Euro 100.000,00, Mevio e il coniuge di Tizio hanno ottenuto solo la quota ereditaria di Euro 30.000,00 per ciascuno, sicché per integrare il valore della riserva di Euro 100.000,00 mancano ancora Euro 70.000,00 per ciascuno. Nel complesso, dunque, il valore della lesione è pari a Euro 140.000,00. Ne consegue allora che, ammettendo l’accettazione tacita, la donazione successiva in favore di Caio potrebbe ancora ridursi a beneficio di Mevio e del coniuge di Tizio fino a un massimo di Euro 80.000,00, e dunque, stante l’eguaglianza della riserva dell’uno e dell’altro, fino a un massimo di Euro 40.000,00 per ciascuno – un importo pari, nel complesso, alla differenza tra Euro 140.000,00 necessari a integrare la riserva ed Euro 60.000,00, oggetto della donazione posteriore in favore di Sempronio.

Sarebbe tuttavia preferibile per Mevio non agire affatto in riduzione nei confronti di Caio. La donazione in favore di quest’ultimo è stata infatti disposta con dispensa dalla collazione. Ai sensi dell’art. 737, comma 2, cod. civ., però, tale dispensa «non produce effetto se non nei limiti della quota disponibile». Sicché Mevio dovrebbe pur sempre conferire alla massa dividenda Euro 150.000,00 (pari alla differenza tra il valore dalla donazione di Euro 250.000,00 e il valore della disponibile di Euro 100.000,00). Mevio avrebbe allora la possibilità di conseguire, in sede di divisione, anche un valore ulteriore di Euro 50.000,00, e cioè un terzo del valore del conferimento dovuto da Caio. Tutto ciò, nell’ipotesi che Caio abbia accettato l’eredità devoluta in suo favore. In caso contrario, infatti, sempre che non vi siano discendenti che intendano avvalersi della rappresentazione, i quali sarebbero comunque tenuti a conferire ciò che è stato donato al loro ascendente (art. 740 cod. civ.), la donazione in favore di Caio non sarebbe soggetta a collazione neppure per la parte gravante sulla legittima. In quest’ultimo caso Mevio conseguirebbe una quota ereditaria maggiore, ma permarrebbe comunque la lesione.

Non sono in ogni caso irrilevanti le conseguenze che la regola dell’art. 564, comma 1, determina a carico del legittimario chiamato all’eredità, il quale, esattamente come Mevio, debba agire in riduzione anzitutto nei confronti di legatari o donatari non coeredi. Ci si potrebbe chiedere allora se quella regola abbia un qualche senso o se non introduca piuttosto una discrimina-zione irragionevole tra legittimari. E dunque se, nel caso in esame, ammettendo l’accettazione tacita e dovendosi conseguentemente escludere la possibilità di agire in riduzione contro Sempronio, Mevio non possa essere tutelato anche sollevando l’eccezione di legittimità dell’art. 564, comma 1, con riferimento, in particolare, agli artt. 2, 3, 24, 29 e 30 Cost.

Invero, secondo l’opinione più accreditata l’obiettivo perseguito dal legislatore con la regola dell’art. 564, comma 1, sarebbe quello di tutelare legatari e donatari estranei contro la possibilità di riduzioni “abusive” attraverso la preventiva constatazione ufficiale della consistenza del patrimonio ereditario risultante dall’inventario.

È evidente però la sproporzione del mezzo tecnico prescelto rispetto a tal fine. Infatti, per garantire donatari e legatari estranei in ordine all’effettività della lesione fatta valere nei loro confronti, sarebbe bastato subordinare la riduzione al semplice requisito della predisposizione dell’inventario, non anche a quello dell’accettazione col beneficio dell’inventario. Almeno a prima vista, allora, la questione di legittimità costituzionale dell’art. 564, comma 1, non sarebbe forse priva di fondamento. L’interprete deve peraltro prendere atto del fatto che già in due distinte occasioni – una piut-tosto recente e un’altra più risalente – la giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di pronunciarsi nel senso della manifesta infondatezza di una simile questione di legittimità (cfr. Cass., 19.10.2012, n. 18068 e Cass., 9.7.1971, n. 2200).

23 dicembre 2015

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