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Accertamenti antitrust: la Corte UE conferma il sequestro di e-mail aziendali senza autorizzazione preventiva del giudice, purché siano previste adeguate garanzie

La Corte di giustizia dell’Unione europea ha stabilito che il diritto dell’UE non impedisce alle autorità nazionali garanti della concorrenza di sequestrare, nell’ambito di un’indagine antitrust, messaggi di posta elettronica professionali scambiati tra dipendenti e amministratori senza una preventiva autorizzazione giudiziaria. Tale facoltà è però subordinata all’esistenza di una disciplina normativa rigorosa e di efficaci garanzie contro possibili abusi, tra cui un controllo giurisdizionale successivo.

La pronuncia nasce da un rinvio dei giudici portoghesi, chiamati a valutare la legittimità del sequestro di e-mail aziendali disposto dall’autorità nazionale della concorrenza durante un’indagine su presunte pratiche anticoncorrenziali. Le imprese coinvolte sostenevano che l’operazione avrebbe richiesto l’autorizzazione di un giudice istruttore e non del pubblico ministero.

Secondo la Corte, il sequestro di comunicazioni elettroniche professionali costituisce un’interferenza sia con il diritto al rispetto della vita privata sia con il diritto alla protezione dei dati personali. Tuttavia, tale limitazione può risultare giustificata dall’interesse generale di garantire una concorrenza effettiva, a condizione che sia prevista dalla legge, rispetti il principio di proporzionalità e sia accompagnata da adeguate tutele procedurali.

La Corte precisa inoltre che, in assenza di un’autorizzazione preventiva del giudice, la normativa nazionale deve delimitare con precisione i poteri dell’autorità, prevedere garanzie contro arbitri e abusi e assicurare un controllo giurisdizionale pieno successivo all’intervento.

Una tutela più rigorosa è invece richiesta quando il sequestro riguarda dispositivi, come computer o telefoni cellulari, utilizzati sia per finalità professionali sia personali. In questi casi, l’accesso ai dati può incidere in modo particolarmente invasivo sui diritti fondamentali dell’interessato e deve pertanto essere autorizzato preventivamente da un giudice o da un’autorità amministrativa indipendente dotata delle necessarie garanzie di imparzialità.

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