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AI e diritto degli editori, Szpunar: i chatbot possono violare i diritti sulle pubblicazioni giornalistiche

Il riutilizzo in tempo reale di articoli giornalistici online da parte dei chatbot basati sull’intelligenza artificiale generativa può, in determinate circostanze, violare i diritti riconosciuti agli editori di testate giornalistiche dal diritto dell’Unione europea. È quanto sostiene l’avvocato generale della Corte di giustizia dell’Unione europea, Maciej Szpunar, nelle conclusioni relative a una controversia che coinvolge Google Gemini e la società ungherese Like Company. Si tratta del primo caso in materia di intelligenza artificiale generativa sottoposto alla Corte, chiamata a chiarire i limiti del riutilizzo delle pubblicazioni giornalistiche da parte di sistemi di IA.

La controversia nasce dall’azione promossa da Like Company, operatore ungherese che gestisce diversi portali web, nei confronti di Google Ireland Ltd. La società rivendica la tutela degli articoli pubblicati Il riutilizzo in tempo reale di articoli giornalistici online da parte dei chatbot basati sull’intelligenza artificiale generativa può, in determinate circostanze, violare i diritti riconosciuti agli editori di testate giornalistiche dal diritto dell’Unione europea. È quanto sostiene l’avvocato generale della Corte di giustizia dell’Unione europea, Maciej Szpunar, nelle conclusioni relative a una controversia che coinvolge Google Gemini e la società ungherese Like Company. Si tratta del primo caso in materia di intelligenza artificiale generativa sottoposto alla Corte, chiamata a chiarire i limiti del riutilizzo delle pubblicazioni giornalistiche da parte di sistemi di IA.

La controversia nasce dall’azione promossa da Like Company, operatore ungherese che gestisce diversi portali web, nei confronti di Google Ireland Ltd. La società rivendica la tutela degli articoli pubblicati sulle proprie piattaforme in virtù del diritto connesso al diritto d’autore riconosciuto agli editori di tessulle proprie piattaforme in virtù del diritto connesso al diritto d’autore riconosciuto agli editori di testate giornalistiche per l’utilizzo online delle pubblicazioni. Secondo Like Company, Google avrebbe utilizzato gli articoli per addestrare i modelli linguistici di Gemini e li avrebbe successivamente riprodotti e resi disponibili agli utenti attraverso il chatbot, nel periodo compreso tra il 13 giugno 2023 e il 31 maggio 2024.

Il sistema Google Gemini si avvale della tecnologia denominata Retrieval-Augmented Generation (RAG), o grounding, che consente ai modelli linguistici di grandi dimensioni (LLM) di recuperare informazioni in tempo reale dal web, allo scopo di migliorare l’accuratezza e l’affidabilità delle risposte. Tale funzionalità permette al chatbot di fornire informazioni su eventi e notizie, anche attraverso il recupero di articoli di stampa disponibili online.

Il giudice ungherese ha sottoposto alla Corte di giustizia quattro questioni pregiudiziali. Due riguardano l’eventuale violazione del diritto esclusivo di riproduzione degli editori mediante l’utilizzo delle pubblicazioni per l’addestramento degli LLM, nonché l’applicabilità dell’eccezione relativa all’estrazione di testo e dati prevista dal diritto europeo. Le altre due vertono sulla possibilità che le risposte generate dal chatbot integrino una violazione dei diritti di riproduzione e di messa a disposizione del pubblico.

Nelle proprie conclusioni, Szpunar suggerisce anzitutto di dichiarare irricevibili le questioni relative all’addestramento dei modelli, ritenendo che siano ipotetiche: non vi sarebbero infatti prove dell’utilizzo degli articoli di Like Company per l’addestramento degli LLM di Gemini. Inoltre, tale attività non costituirebbe una forma di utilizzo online delle pubblicazioni giornalistiche. Per completezza, l’avvocato generale ritiene che l’impiego di opere protette per l’addestramento di un LLM sia, di norma, consentito in virtù dell’eccezione relativa all’estrazione di testo e dati.

Il nucleo delle conclusioni riguarda invece il recupero e il riutilizzo degli articoli nella generazione delle risposte. Secondo Szpunar, la valutazione dell’eventuale violazione del diritto di riproduzione deve tenere conto di due elementi. Il primo riguarda le modalità di accesso alla pubblicazione: il recupero illecito, in particolare attraverso l’elusione di misure tecniche efficaci volte a limitarne l’accesso o l’estrazione, come un paywall, può assumere rilievo. Il secondo concerne il contenuto della risposta generata dal chatbot, distinguendo tra la semplice riproduzione dei fatti riportati nell’articolo e il riutilizzo riconoscibile della sua specifica forma espressiva.

Il diritto connesso degli editori, infatti, non attribuisce un monopolio sulle notizie o sui fatti, ma tutela la forma espressiva delle pubblicazioni e l’investimento necessario alla loro realizzazione. La riproduzione di informazioni fattuali, pertanto, non coincide necessariamente con una violazione dei diritti editoriali. Diversamente, qualora la risposta del chatbot riproduca in modo riconoscibile l’espressione originale, tanto da esonerare sostanzialmente l’utente dalla consultazione della pubblicazione, può configurarsi una lesione del diritto di riproduzione.

L’avvocato generale ritiene inoltre che il diritto di messa a disposizione del pubblico possa essere violato quando la forma espressiva di una pubblicazione giornalistica risulti sistematicamente riconoscibile nelle risposte fornite dal chatbot alle richieste degli utenti. In tale prospettiva, assume rilievo anche la responsabilità del fornitore del servizio: questa può sussistere quando gli atti di utilizzo delle pubblicazioni siano parte della strategia commerciale del sistema oppure quando il fornitore non abbia adottato misure adeguate, credibili ed efficaci per contrastarli.

Le conclusioni di Szpunar delineano così un possibile criterio di equilibrio tra lo sviluppo dei servizi di intelligenza artificiale generativa e la tutela dei diritti degli editori. Il punto centrale non è la semplice utilizzazione delle informazioni giornalistiche da parte dei chatbot, ma la possibilità che il loro funzionamento comporti un riutilizzo sistematico e riconoscibile delle pubblicazioni, incidendo sul valore economico e sulla fruizione delle opere originali.

Le conclusioni dell’avvocato generale non vincolano la Corte di giustizia, che sarà chiamata a pronunciarsi definitivamente sulla controversia.

 

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