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Aiuti di Stato: le imprese in difficoltà non possono beneficiare delle agevolazioni per l’energia

Un’impresa sottoposta ad amministrazione straordinaria, qualora si trovi in stato di insolvenza, deve essere considerata un’«impresa in difficoltà» ai sensi della disciplina dell’Unione europea sugli aiuti di Stato. Di conseguenza, non può accedere alle agevolazioni previste per le imprese a forte consumo di energia elettrica o di gas.

È quanto stabilito dalla Corte di giustizia dell’Unione europea nell’ambito di una controversia relativa ad Acciaierie d’Italia (ADI), principale gruppo siderurgico italiano. Nel 2024, le autorità italiane avevano respinto le domande presentate dalla società per l’inserimento, per il 2025, negli elenchi delle imprese a forte consumo di energia elettrica o di gas, escludendola così dalle relative agevolazioni.

La vicenda trae origine dalla qualificazione di ADI come «impresa in difficoltà» ai sensi degli Orientamenti della Commissione europea sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà, in ragione della sottoposizione della società al regime di amministrazione straordinaria e del suo stato di insolvenza.

La Corte ha ricordato che la Commissione, adottando tali Orientamenti, ha volontariamente limitato il proprio potere discrezionale nella valutazione della compatibilità degli aiuti di Stato. Una deroga alle regole così stabilite sarebbe pertanto suscettibile di violare, tra gli altri, i principi di parità di trattamento e di tutela del legittimo affidamento.

Nel caso esaminato, la normativa italiana in materia di agevolazioni energetiche si è conformata alla disciplina della Commissione sugli aiuti di Stato a favore del clima, dell’ambiente e dell’energia, che esclude dagli aiuti per l’energia le imprese in difficoltà ai sensi degli Orientamenti sul salvataggio e la ristrutturazione.

Secondo la Corte, un’impresa sottoposta ad amministrazione straordinaria rientra in tale nozione quando il regime costituisce una procedura concorsuale subordinata alla previa constatazione dello stato di insolvenza. Spetta ora al giudice nazionale verificare tale presupposto nel caso concreto. Il fatto che le procedure concorsuali possano essere finalizzate al ripristino della redditività economica dell’impresa non modifica, di per sé, la qualificazione della stessa come «impresa in difficoltà».

La Corte ha inoltre precisato che gli aiuti destinati a sostenere i costi dell’energia non possono essere assimilati agli aiuti al salvataggio, perseguendo questi ultimi finalità differenti.

 

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