La Corte di giustizia dell’Unione europea è intervenuta in merito a una questione sollevata dalla…
Il BVerG e la sentenza sul programma PSPP: “c’è della logica in questa follia”?

Il BVerG e la sentenza sul programma PSPP:
“c’è della logica in questa follia”? Il prevedibile
“rientro” della “crisi istituzionale” annunciata
nella sentenza (provvisoria) del 5 maggio 2020
di Lorenzo F. Pace
Professore associato di Diritto dell’Unione europea Università del Molise
La sentenza del BVerfG sul programma PSPP della BCE pone il problema della compatibilità del controllo ultra vires nell’UE. La sentenza è emanata dopo la sentenza Weiss della CG che ha affermato la legittimità della decisione della BCE. Il BVerfG con la decisione del 5 maggio 2020 ha accertato la legittimità del programma della BCE ex art. 123 TFUE. Il BVerfG ha però accertato l’illegittimità di tale programma ex artt. 119 e 127 TFUE dichiarando che né la sentenza Weiss sul punto né la decisione della BCE sono più vincolanti nell’ordinamento tedesco. Il BVerfG ha previsto un “transitional period” fino al 5 agosto rinviando gli effetti della sentenza a tale data e chiedendo alla BCE di ricevere nel frattempo informazioni sul programma PSPP. Tramite queste il BVerfG deciderà in via definitiva della legittimità di tale programma. Il presente articolo contesta la compatibilità con l’ordinamento dell’UE del controllo ultra vires. Il fatto che il BVerfG abbia “strutturato” la sentenza in modo che gli effetti dell’illegittimità siano rinviati a dopo il 5 agosto dimostra che anche il BVerfG sia cosciente di ciò; cioè dell’illegittimità di tale controllo e delle sue conseguenze “mortali” per il futuro del processo d’integrazione europea. Per questo motivo è prevedibile che il BVerfG nei prossimi mesi emanerà una sentenza che modifichi quella del 5 maggio e confermi, come la Corte di giustizia, la legittimità della decisione della BCE.
Sommario: 1. Introduzione. 2. I motivi della “sensibilità” della Germania per la protezione della competenza in materia di politica economica. Il contenuto della sentenza (provvisoria) del 5 maggio del BVerG. 3. La Germania ha già posto in essere una violazione del diritto dell’Unione? Gli effetti del “transitional period” di 90 giorni disposto nella sentenza del 5 maggio. 4. Gli istituti a tutela della legalità dell’Unione ed esperibili, in ipotesi, nel caso in cui il BVerG confermasse l’illegittimità del programma PSPP. 5. Il controllo di legittimità ultra vires e la sua incompatibilità con l’ordinamento dell’Unione europea. Il problema del rispetto dell’art. 11 Cost. 6. La “contraddizione logica” inserita dal BVerG nella sentenza del 5 maggio al fine di poter, a tempo utile, disinnescare la “bomba nucleare” della dichiarazione d’illegittimità del programma PSPP. 7. Conclusioni.