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Conservazione dei dati delle comunicazioni elettroniche, i criteri indicati dall’Avvocato generale Szpunar

La conservazione dei dati relativi al traffico e all’ubicazione degli utenti da parte dei fornitori di servizi di comunicazione elettronica deve essere valutata alla luce della gravità dell’ingerenza nei diritti fondamentali e dell’obiettivo di interesse generale perseguito. Non è quindi sufficiente che una misura nazionale sia prevista dalla legge: la conservazione dei dati deve essere strettamente necessaria, proporzionata e accompagnata da garanzie idonee a impedire che dalle informazioni conservate possano essere ricostruiti aspetti della vita privata degli utenti.

È questa, in sintesi, la posizione espressa dall’Avvocato generale della Corte di giustizia dell’Unione europea, Maciej Szpunar, nelle conclusioni relative alla normativa adottata dal Belgio nel 2022 sulla raccolta e conservazione dei dati identificativi e dei metadati relativi alle comunicazioni elettroniche.

La disciplina belga interviene sulla conservazione, da parte dei fornitori di servizi di comunicazione elettronica, di una serie di dati relativi al traffico e all’ubicazione degli utenti. La finalità dichiarata è quella di contrastare frodi, utilizzi illeciti delle reti e minacce alla loro sicurezza. La normativa si inserisce tuttavia in un ambito nel quale il diritto dell’Unione impone particolari limiti alla conservazione delle informazioni relative alle comunicazioni.

Il riferimento è alla direttiva 2002/58, relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche, che mira a conciliare le esigenze degli Stati membri con la tutela dei diritti fondamentali riconosciuti dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, in particolare il diritto al rispetto della vita privata e quello alla protezione dei dati personali.

La questione è arrivata davanti alla Corte di giustizia dopo che la Corte costituzionale belga, investita di cinque ricorsi, ha chiesto di valutare la compatibilità con il diritto dell’Unione di alcune disposizioni della legge del 2022. Nelle sue conclusioni, che non vincolano la Corte di giustizia, l’Avvocato generale Szpunar propone di ritenere incompatibili con il diritto dell’Unione diverse previsioni della normativa belga.

Il punto di partenza dell’analisi è rappresentato dalla natura stessa dei dati oggetto di conservazione. Le informazioni relative al traffico e all’ubicazione possono infatti fornire indicazioni significative sulle abitudini e sui comportamenti degli utenti e, per questo, la loro conservazione costituisce un’ingerenza nei diritti fondamentali alla vita privata e alla protezione dei dati personali.

Secondo l’Avvocato generale, una simile ingerenza può essere ammessa soltanto quando sia prevista dalla legge, risulti strettamente necessaria e rispetti il principio di proporzionalità. La valutazione non può però essere condotta in astratto: occorre considerare, da un lato, la gravità dell’ingerenza determinata dal regime di conservazione e, dall’altro, l’importanza dell’obiettivo di interesse generale che lo Stato membro intende perseguire.

È proprio su questo rapporto che Szpunar richiama l’evoluzione più recente della giurisprudenza della Corte di giustizia. Alcune pronunce relative alla criminalità commessa esclusivamente online hanno attribuito maggiore rilievo alle modalità tecniche attraverso le quali i dati vengono conservati, considerando tali modalità come un elemento utile per determinare la concreta gravità dell’ingerenza nei diritti fondamentali.

Secondo l’Avvocato generale, questo approccio potrebbe essere esteso ai regimi di conservazione dei dati relativi al traffico e all’ubicazione in generale. In determinate circostanze e nel rispetto di condizioni particolarmente rigorose, potrebbe dunque essere ammessa anche una conservazione generalizzata e indiscriminata di tali dati per il perseguimento degli obiettivi contemplati dalla direttiva 2002/58.

La possibilità di una simile conservazione sarebbe tuttavia subordinata alle modalità tecniche con cui i dati vengono trattati. Le diverse categorie di informazioni dovrebbero essere mantenute effettivamente separate per tutta la durata della conservazione, attraverso sistemi tecnici tali da impedire il loro utilizzo combinato. L’obiettivo è evitare che la correlazione tra le diverse informazioni permetta di ricavare conclusioni precise sulla vita privata degli utenti. Anche in questo caso, inoltre, la conservazione dovrebbe essere circoscritta a quanto strettamente necessario rispetto alle finalità perseguite.

È proprio su questo terreno che, secondo Szpunar, la normativa belga presenta criticità. La legge consente infatti la conservazione di un insieme particolarmente ampio di dati relativi al traffico e all’ubicazione senza prevedere modalità tecniche idonee ad assicurare una separazione effettiva tra le diverse categorie di informazioni. Ne deriverebbe un livello di ingerenza nei diritti fondamentali superiore a quello necessario per conseguire gli obiettivi individuati dalla normativa.

A ciò si aggiunge un secondo profilo problematico, relativo alla disciplina del periodo e dell’ambito della conservazione. Alcuni elementi essenziali del regime previsto dalla legge vengono infatti rimessi alla valutazione dei fornitori di servizi di comunicazione elettronica. In determinate circostanze, questi ultimi possono decidere quali dati ritengano necessario conservare e possono anche prolungarne il periodo di conservazione.

Una simile impostazione, secondo l’Avvocato generale, non soddisfa i requisiti di chiarezza e precisione richiesti dal diritto dell’Unione per una normativa che incide sui diritti fondamentali. La discrezionalità lasciata agli operatori, infatti, non sarebbe accompagnata da garanzie sufficienti a circoscrivere la portata dell’ingerenza e a impedire una conservazione eccedente rispetto a quanto necessario.

La conclusione proposta alla Corte è pertanto nel senso dell’incompatibilità con il diritto dell’Unione di diverse disposizioni della normativa belga. La questione resta ora affidata alla decisione della Corte di giustizia, cui spetterà stabilire in via definitiva la compatibilità del regime nazionale con il diritto dell’Unione.

Nelle conclusioni viene affrontato anche un ulteriore profilo di rilievo istituzionale. Szpunar ricorda che la facoltà di limitare nel tempo gli effetti di un’interpretazione del diritto dell’Unione appartiene, in via eccezionale, alla sola Corte di giustizia. Da ciò deriva che un giudice nazionale non può decidere autonomamente di mantenere provvisoriamente in vigore gli effetti di disposizioni nazionali che siano state dichiarate incompatibili con il diritto dell’Unione.

La vicenda belga evidenzia così come, nel settore delle comunicazioni elettroniche, la valutazione della legittimità dei sistemi di conservazione non dipenda soltanto dalla finalità perseguita dal legislatore nazionale. A incidere sulla compatibilità con il diritto dell’Unione sono anche l’estensione dei dati interessati, le modalità tecniche della loro conservazione, la durata del trattamento e il grado di discrezionalità riconosciuto ai soggetti che detengono le informazioni.

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