Edoardo Giardino è avvocato e professore associato nonché abilitato alle funzioni di professore ordinario di…
Il dato tra bene economico e bene inalienabile. Intervista a Vincenzo Zeno-Zencovich
Vincenzo Zeno-Zencovich è professore ordinario di Diritto comparato e titolare degli insegnamenti di Comparative Legal Systems e di EU Transport Law presso l’Università degli Studi Roma Tre.
Alcuni intendono il dato personale come un bene economico, altri come un bene inalienabile perché legato ai diritti dell’individuo. Potrebbe aiutarci a capire meglio queste due posizioni?
La risposta alla domanda richiederebbe una analisi teorica – che in sede europea manca del tutto per carenze culturali – della nozione di “dato personale”. Le dottrine giuridiche italiana e tedesca hanno svolto tale analisi da oltre 30 anni, ma evidentemente essa non è riuscita a permeare la ruvida corteccia comunitaria, tesa a proteggere obiettivi socio-economico-politici e non a costruire un sistema concettualmente coerente.
Nella dottrina italiana ritengo (spero) sia pacifico che i diritti della personalità abbiano una duplice natura, personalistica e patrimoniale. Rinvio sul punto al – per me conclusivo – volume di Giorgio Resta “Autonomia privata e diritti della personalità” pubblicato nel 2005 dalla “Biblioteca” curata da Pietro Rescigno. Se così non fosse non si comprenderebbe come sarebbe possibile che persone note e comuni “vendano” la loro immagine, concedano a terzi la esclusiva sulle proprie “memorie”, registrino il proprio nome come marchio, acconsentano ad essere “spiati” in programmi televisivi c.d. di reality, ecc. ecc.
Quando alla tesi della “inalienabilità” dei diritti fondamentali – fra cui rientrano quelli della personalità – ho cercato di dimostrare come si tratti, al pari di altri supposti attributi quali la “indisponibilità”, la “intrasmissibilità”, “irrinunciabilità” e “imprescrittibilità”, di qualificazioni prive di qualsivoglia fondamento normativo e che, anzi, sono ampiamente smentite da plurime indicazioni legislative e da secolari prassi socio-economiche (rinvio al par. 8 del capitolo XII dedicato a “I diritti della personalità” nel Trattato di Diritto Civile, diretto da N. Lipari e P. Rescigno, vol. I). Quel che sfugge alla tesi della “inalienabilità” è che ciò che viene “alienato” non è il diritto nella sua interezza, suppostamente “espropriato” al titolare, ma singoli forme di utilizzo di aspetti o momenti dell’esercizio del diritto. Quella immagine, quel modo di utilizzare il nome, quella vicenda, quel dato personale. Quel che è “inalienabile” e la cessione completa e definitiva del diritto della personalità, sicchè il cedente non ne ha più la disponibilità. D’altronde, ciò è comune a tanti altri “diritti fondamentali”: quello sul proprio corpo non impedisce che esso venga utilizzato, a fronte di una precisa remunerazione, per sperimentazioni mediche; quello della libertà di espressione non impedisce che a taluni (ad es. ai dirigenti di azienda, agli sportivi) venga imposto, per contratto, il silenzio; o che a taluni (ad es. l’attore, lo speaker televisivo, il portavoce) sia imposto, sempre per contratto, di comunicare in un certo modo, anche difforme dal proprio pensiero; o che altri si impegnino dietro corrispettivo a rinunciare per un determinato periodo alla libertà di circolazione o di associazione.
Aggiungo che, a ben vedere, i dati sono sempre meno “personali” e sempre più “condivisi” nel senso che essi esprimono solitamente una relazione fra due o più soggetti (la telefonata o lo scambio di messaggi fra Tizio e Caio, è un dato “personale” del solo Tizio o del solo Caio? I dati contenuti in un contratto fra Sempronio e Mevio appartengono ad uno solo dei due soggetti?). Senza poi considerare la problematica dei c.d. metadati comuni in qualsiasi comunicazione su reti digitali.
Lei come si posiziona all’interno di questo dibattito? È un dissidio risolvibile?
La composizione del “dissidio” non è certamente facilitata dalla recente Direttiva 770/19 sui contratti di fornitura di contenuti e servizi digitali, secondo cui i dati personali non possono essere considerati come “corrispettivo” del servizio digitale offerto. Il che ovviamente cozza con la realtà economico-sociale affermando un principio che quotidianamente viene ignorato miliardi di volte, da tutti i cittadini europei, compresi gli artefici della norma.
La soluzione – se la si vuole trovare, e non si vogliono fare vuote declamazioni – sta nella previsione di diffusi e facili strumenti tecnologici (gli attuali sistemi sono fatti apposta per scoraggiare l’utente) che consentano a ciascuno di sapere quanto “paga” in termini di dati personali e che cosa riceve in cambio.
I dati – fra cui rientrano quelli personali – costituiscono una grande ricchezza delle economie contemporanee. L’approccio proibizionistico non porta da nessuna parte e finisce per ridurre la competitività delle imprese europee, impossibilitate ad usare una risorsa che nel resto del mondo è disponibile.