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Deepfake e IA generativa, il Garante privacy chiede poteri più rapidi contro la diffusione dei contenuti illeciti
Il Garante per la protezione dei dati personali torna a intervenire sul tema dei deepfake e dei contenuti sintetici generati attraverso sistemi di intelligenza artificiale, ribadendo i rischi che tali tecnologie comportano per i diritti fondamentali delle persone e chiedendo strumenti più incisivi per contrastarne la diffusione. Nel comunicato diffuso il 6 maggio 2026, l’Autorità sottolinea infatti come l’utilizzo di servizi capaci di manipolare immagini e voci reali — fino a generare contenuti sessualmente espliciti senza consenso — possa determinare non soltanto violazioni della normativa europea sulla protezione dei dati personali, ma anche possibili fattispecie di reato.
Il riferimento è in particolare alle piattaforme che consentono di alterare immagini di persone reali attraverso sistemi di IA generativa, inclusi i cosiddetti servizi di “nudify”, in grado di simulare artificialmente corpi nudi a partire da fotografie ordinarie. Secondo il Garante, tali pratiche producono effetti particolarmente gravi sul piano della dignità personale, della reputazione e della libertà individuale, soprattutto considerando la rapidità con cui questi contenuti possono essere condivisi online e replicati attraverso social network, servizi di messaggistica e piattaforme digitali.
L’Autorità richiama inoltre un precedente provvedimento adottato nel dicembre 2025 nei confronti degli utilizzatori di servizi basati sull’intelligenza artificiale, citando tra gli altri Grok, ChatGPT e Clothoff. Quest’ultima piattaforma era già stata oggetto di un provvedimento di blocco nell’ottobre dello stesso anno. Sebbene si tratti di strumenti profondamente differenti per finalità e struttura — modelli generalisti nel caso di ChatGPT e Grok, piattaforme esplicitamente orientate alla manipolazione di immagini intime nel caso di Clothoff — il comunicato li colloca entro il medesimo scenario tecnologico, caratterizzato dall’uso di sistemi di IA capaci di elaborare dati personali e contenuti biometrici.
Il punto centrale del comunicato riguarda tuttavia la richiesta di un ampliamento dei poteri di intervento dell’Autorità. Il Garante sostiene infatti la necessità di poter interdire con maggiore rapidità il collegamento dall’Italia a piattaforme e servizi ritenuti lesivi dei diritti fondamentali delle persone. Secondo l’Autorità, uno strumento di questo tipo consentirebbe di interrompere tempestivamente la “catena virale” delle condivisioni, limitando la circolazione incontrollata di materiali dannosi prima che il pregiudizio diventi irreversibile.
Il tema della tempestività emerge come elemento decisivo. Nel contesto digitale contemporaneo, osserva implicitamente il comunicato, la velocità di diffusione dei contenuti rappresenta uno dei principali ostacoli alla tutela effettiva dei diritti. Una volta immessi nei circuiti online, infatti, i materiali sintetici possono essere copiati, archiviati e redistribuiti in modo praticamente incontrollabile, rendendo spesso insufficiente un intervento successivo di rimozione.
La posizione del Garante si inserisce nel più ampio processo europeo di regolazione dell’intelligenza artificiale e delle piattaforme digitali, in un quadro già segnato dall’entrata in vigore del GDPR, del Digital Services Act e dell’AI Act. Il comunicato evidenzia tuttavia come il problema non riguardi soltanto l’esistenza di norme, ma anche la concreta capacità delle autorità pubbliche di intervenire in tempi compatibili con la velocità dell’ecosistema digitale.
In questo senso, il nuovo avvertimento dell’Autorità appare non solo come una denuncia dei rischi legati ai deepfake, ma anche come una rivendicazione di un ruolo più incisivo nella governance dello spazio digitale. Il nodo centrale non è più soltanto la produzione di contenuti falsi attraverso l’intelligenza artificiale, ma la possibilità di limitarne la diffusione prima che il danno alla persona diventi permanente.
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