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EDPB adotta Linee guida sul calcolo delle multe e Linee guida sull’uso della tecnologia di riconoscimento facciale nell’area delle forze dell’ordine

Europa E Riconoscimento Facciale

Bruxelles, 16 maggio – L’EDPB ha adottato nuove Linee guida sul calcolo delle sanzioni amministrative , armonizzando la metodologia utilizzata dalle autorità per la protezione dei dati (DPA). Le linee guida stabiliscono una metodologia di calcolo in 5 fasi. In primo luogo, le DPA devono stabilire se il caso in questione riguarda uno o più casi di condotta sanzionabile e se hanno portato a una o più violazioni. Lo scopo è chiarire se tutte le infrazioni o solo alcune di esse possono essere sanzionate.

In secondo luogo, le DPA devono basarsi su un punto di partenza per il calcolo dell’ammenda per la quale l’EDPB fornisce un metodo armonizzato.

In terzo luogo, le DPA devono considerare fattori aggravanti o attenuanti che possono aumentare o diminuire l’importo dell’ammenda, per i quali l’EDPB fornisce un’interpretazione coerente.

Il quarto passaggio consiste nella determinazione dei massimi legali delle sanzioni di cui all’art. 83 (4)-(6) GDPR e di garantire che tali importi non vengano superati.

Nella quinta ed ultima fase, le DPA devono analizzare se l’importo finale calcolato soddisfa i requisiti di efficacia, dissuasività e proporzionalità o se sono necessari ulteriori adeguamenti dell’importo.

L’EDPB ha inoltre adottato linee guida sull’uso della tecnologia di riconoscimento facciale nel settore delle forze dell’ordine . Le linee guida forniscono una guida ai legislatori dell’UE e nazionali, nonché alle autorità di contrasto, sull’attuazione e l’utilizzo di sistemi tecnologici di riconoscimento facciale.

Nelle linee guida, l’EDPB ribadisce la sua richiesta di vietare l’uso della tecnologia di riconoscimento facciale in alcuni casi, come aveva chiesto nel parere congiunto EDPB-GEPD sulla proposta di legge sull’intelligenza artificiale . In particolare, l’EDPB ritiene che dovrebbe essere vietato:

  • identificazione biometrica a distanza di individui in spazi accessibili al pubblico;
  • sistemi di riconoscimento facciale che classificano gli individui in base alla loro biometria in gruppi in base all’etnia, al genere, nonché all’orientamento politico o sessuale o ad altri motivi di discriminazione;
  • riconoscimento facciale o tecnologie simili per dedurre le emozioni di una persona fisica;
  • trattamento di dati personali in un contesto di applicazione della legge che farebbe affidamento su una banca dati popolata da una raccolta di dati personali su larga scala e in modo indiscriminato, ad esempio mediante il “raschiamento” di fotografie e immagini di volti accessibili online.

Le linee guida saranno oggetto di consultazione pubblica per un periodo di 6 settimane.

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