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Microsoft Edge, il Tribunale UE conferma la mancata designazione come gatekeeper
Il Tribunale dell’Unione europea ha confermato la decisione della Commissione europea di non designare Microsoft come gatekeeper ai sensi del Digital Markets Act (DMA) per il browser Microsoft Edge. La pronuncia interviene sul ricorso presentato da Opera Norway, società che gestisce il browser Opera, contro la decisione adottata dalla Commissione il 12 febbraio 2024.
Secondo il Tribunale, la Commissione ha correttamente ritenuto che Edge non costituisse un «punto di accesso importante» (important gateway) ai sensi del regolamento sui mercati digitali, nonostante Microsoft avesse raggiunto le soglie quantitative previste dalla normativa per la possibile designazione.
Il Tribunale ha innanzitutto riconosciuto la legittimazione di Opera Norway a contestare la decisione della Commissione, ritenendo che l’atto la riguardasse direttamente e individualmente. Nel merito, tuttavia, ha respinto integralmente il ricorso, confermando la valutazione effettuata dall’esecutivo europeo.
A risultare determinante è stata, in particolare, la limitata scala di utilizzo di Edge rispetto ad altri browser. Secondo il Tribunale, tale elemento può essere preso in considerazione per valutare l’effettiva capacità di un servizio di operare come punto di accesso tra gli utenti commerciali e i loro utenti finali, anche quando siano state raggiunte le soglie quantitative stabilite dal DMA.
La valutazione della Commissione ha inoltre tenuto conto delle caratteristiche tecnologiche del browser. Edge utilizza infatti il motore di rendering Blink, circostanza che, secondo il Tribunale, riduce la possibilità per Microsoft di esercitare un controllo autonomo su alcuni aspetti essenziali del servizio.
Un ulteriore elemento considerato riguarda l’integrazione di Edge nell’ecosistema Microsoft. La preinstallazione del browser sui dispositivi Windows e gli altri meccanismi attraverso i quali Microsoft ne favorisce l’utilizzo non sono stati ritenuti sufficienti, alla luce degli altri elementi disponibili, a qualificare Edge come un punto di accesso importante ai sensi del DMA.
La sentenza chiarisce così un aspetto rilevante del meccanismo di designazione previsto dal regolamento: il raggiungimento delle soglie quantitative stabilite dalla normativa non comporta automaticamente la qualificazione di un servizio come important gateway. L’impresa interessata può infatti fornire argomentazioni idonee a dimostrare che, nonostante il superamento delle soglie, il servizio non presenta le caratteristiche richieste dal DMA.
Nel caso di Microsoft Edge, il Tribunale ha ritenuto che la Commissione disponesse di elementi sufficienti per concludere che il browser non possedesse un’importanza tale da giustificarne la designazione. La decisione della Commissione è stata pertanto confermata.
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