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Riconoscimento facciale negli aeroporti: chiarimenti del Garante Privacy

Nessun divieto generale all’utilizzo del riconoscimento facciale negli aeroporti italiani. Lo precisa il Garante per la protezione dei dati personali, intervenendo a seguito delle notizie secondo cui l’Autorità avrebbe bloccato il cosiddetto face boarding.

Con il provvedimento dell’11 settembre scorso, adottato nei confronti di SEA – Società per Azioni Esercizi Aeroportuali – l’Autorità ha disposto esclusivamente la sospensione della specifica soluzione tecnologica impiegata dalla società, ritenuta non conforme alla normativa europea in materia di protezione dei dati personali. La valutazione si è basata anche sul parere del Comitato europeo per la protezione dei dati (EDPB) n. 11 del 23 maggio 2024, che ha chiarito i limiti e le condizioni di liceità del trattamento dei dati biometrici in contesti di questo tipo.

Il Garante ricorda inoltre che, già a partire da dicembre 2024, aveva informato SEA dell’incompatibilità della tecnologia prescelta, invitando la società a considerare soluzioni alternative individuate come conformi alla disciplina europea.

L’uso del riconoscimento facciale negli scali aeroportuali, pertanto, non è precluso in assoluto: è consentito purché si adottino sistemi capaci di garantire un corretto bilanciamento tra le esigenze di semplificazione e rapidità delle procedure di imbarco e la necessaria tutela dei diritti delle persone, in particolare rispetto al trattamento dei dati biometrici. Le soluzioni ritenute conformi sono quelle indicate dal Comitato europeo per la protezione dei dati nel parere già richiamato.

In questo modo – conclude l’Autorità – si intende favorire l’innovazione tecnologica senza sacrificare i principi fondamentali di protezione dei dati personali sanciti dalla normativa europea.

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