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Sicurezza delle reti e 5G: per l’avvocata generale Ćapeta gli Stati possono escludere fornitori a rischio, ma con limiti

Gli Stati membri possono vietare l’uso di determinate tecnologie nelle reti di telecomunicazione quando ritengano che il produttore rappresenti un rischio per la sicurezza nazionale, ma tali decisioni devono essere adeguatamente motivate e rispettare il principio di proporzionalità. È questa la posizione espressa dall’avvocata generale Tamara Ćapeta nelle sue conclusioni presentate alla Corte di giustizia dell’Unione europea.

Il caso nasce in Estonia, dove l’operatore Elisa Eesti aveva chiesto l’autorizzazione a utilizzare apparecchiature del produttore cinese Huawei nelle reti di telecomunicazione 2G, 3G, 4G e 5G. Le autorità nazionali hanno però negato il via libera, ritenendo che tali tecnologie presentassero un rischio per la sicurezza nazionale, anche in ragione della classificazione del fornitore come soggetto “ad alto rischio”.

La controversia è stata portata davanti ai giudici estoni, che hanno chiesto chiarimenti alla Corte di giustizia sull’interpretazione del diritto dell’Unione. Nelle sue conclusioni, l’avvocata generale riconosce che gli Stati membri dispongono di un margine di intervento in materia di sicurezza, che può includere l’esclusione di determinati fornitori dalle infrastrutture critiche.

Tuttavia, questo potere non è illimitato. Secondo Ćapeta, le decisioni adottate per motivi di sicurezza devono poter essere sottoposte a controllo giurisdizionale e devono basarsi su una valutazione concreta dei rischi. Non è sufficiente un sospetto generico legato all’origine geografica del produttore: è necessario dimostrare in modo specifico come l’uso delle apparecchiature possa incidere sulla sicurezza delle reti.

Il quadro normativo europeo, in particolare il Codice europeo delle comunicazioni elettroniche, prevede già obblighi in materia di sicurezza per le reti e i servizi di telecomunicazione. In questo contesto, le autorità nazionali possono fare riferimento anche alle valutazioni dei rischi elaborate a livello europeo o da altri organismi competenti, in un’ottica di coordinamento tra interessi nazionali e dell’Unione.

Un ulteriore chiarimento riguarda la natura delle restrizioni imposte. L’esclusione di hardware e software da una rete non equivale, secondo l’avvocata generale, a una privazione della proprietà, ma a una limitazione del suo utilizzo, ai sensi della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. In linea generale, ciò non comporta un diritto automatico al risarcimento per le imprese coinvolte, salvo il caso in cui le misure risultino sproporzionate.

Le conclusioni dell’avvocata generale non sono vincolanti, ma rappresentano un passaggio rilevante nel percorso decisionale della Corte, chiamata a definire l’equilibrio tra tutela della sicurezza e rispetto delle libertà economiche nel settore delle telecomunicazioni.

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