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Diffusione di conversazioni private: il Garante sanziona Fabrizio Corona
Il Garante per la protezione dei dati personali ha ritenuto illecita la diffusione di un file audio e di alcuni contenuti tratti da una conversazione privata intercorsa via chat tra Raoul Bova e un’altra persona e successivamente pubblicati da Fabrizio Corona attraverso social network e piattaforme digitali.
Il provvedimento, adottato al termine di una complessa istruttoria e dopo precedenti interventi urgenti dell’Autorità, ribadisce che la notorietà del soggetto interessato non costituisce, di per sé, una ragione sufficiente a giustificare la diffusione di informazioni appartenenti alla sua sfera privata. Per il Garante, infatti, quando i contenuti diffusi non presentano un effettivo interesse pubblico, la loro divulgazione non può trovare giustificazione nella notorietà della persona coinvolta.
Nel caso esaminato, gli estratti riguardavano conversazioni di carattere intimo e affettivo. La loro pubblicazione è stata quindi ritenuta eccedente rispetto al principio di essenzialità dell’informazione e incompatibile con i principi di liceità, correttezza e minimizzazione del trattamento dei dati personali previsti dalla normativa in materia di protezione dei dati.
L’Autorità ha inoltre rilevato che la diffusione dei contenuti era finalizzata alla spettacolarizzazione e all’alimentazione del gossip, con conseguenze pregiudizievoli per la reputazione dell’attore, anche sotto il profilo professionale, oltre che per la sua riservatezza. La pubblicazione attraverso social network e altre piattaforme digitali ha contribuito ad ampliare ulteriormente la portata della diffusione e i relativi effetti.
A fronte delle violazioni accertate, il Garante ha irrogato a Fabrizio Corona una sanzione amministrativa di 4.950 euro. Nella determinazione dell’importo ha assunto rilievo anche l’assenza di redditi fiscalmente dichiarati nell’anno di riferimento.
Il provvedimento si inserisce così nel quadro degli interventi dell’Autorità volti a delimitare il rapporto tra libertà di informazione, notorietà del soggetto interessato e tutela della vita privata, ribadendo che l’interesse del pubblico alla conoscenza di determinati contenuti non coincide necessariamente con un interesse pubblico giuridicamente rilevante.
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