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Garante Privacy: al blogger stesse regole e garanzie del giornalista

Il blogger, nel momento in cui fa informazione,  è soggetto alle stesse regole e gli vengono riconosciute le stesse garanzie del  giornalista. Nel riportare nel proprio blog notizie e commenti, il blogger non commette un illecito, anche se vengono riportati senza  consenso,  purché rispetti  i diritti, le libertà fondamentali e la dignità della persona intorno alla quale si scrive. Il principio è stato affermato dal Garante privacy  [doc. web n. 4747581] nel dichiarare infondato il ricorso di una donna, noto personaggio pubblico, che aveva richiesto la rimozione da un blog di un articolo in cui venivano narrate vicende sentimentali e giudiziarie che la riguardavano. Nel caso di specie, l’interessata ha ritenuto che i suoi dati personali fossero stati illecitamente diffusi on line ed ha contestato l’applicabilità al proprio caso delle disposizioni contemplate dal Codice privacy a tutela della manifestazione del pensiero, mentre il blogger ha evidenziato l’ampia disponibilità delle informazioni riportate sia sul sito dello stesso personaggio pubblico che su altre testate online. Nel definire il ricorso, riportato nella sua Newsletter settimanale, il Garante ha stabilito che la disciplina in materia di protezione dei dati personali è applicabile anche al blog che svolge attività di informazione. Il blog, anche quando fa informazione in modo non sistematico, rientra quindi nell’ambito della fattispecie regolata dall’art. 136 del Codice privacy che estende le garanzie riguardanti l’attività giornalistica ad ogni altra attività di manifestazione del pensiero, anche se non effettuata da giornalisti professionisti o pubblicisti. L’Autorità Garante ha ritenuto pertanto che il trattamento di dati personali relativi alla ricorrente, effettuato mediante la pubblicazione on line di informazioni – in parte diffuse dalla stessa sul proprio sito Internet o riprese da altri articoli – e la successiva conservazione nel blog, non possono ritenersi illeciti, anche alla luce dei principi del Codice deontologico dei giornalisti. La decisione del Garante non pregiudica la possibilità della ricorrente di rivolgersi al giudice ordinario per l’accertamento di eventuali profili ritenuti diffamatori o altrimenti lesivi. 29 aprile 2016

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